Art. 14 
 
                           Esami ufficiali 
 
  1. L'iscrizione di una varieta' al Registro di cui all'articolo  9,
successivamente al  superamento  del  vaglio  della  domanda  di  cui
all'articolo 13, e' subordinata allo svolgimento di esami  ufficiali,
effettuati principalmente mediante prove di campo. 
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del  presente  decreto,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
procedure tecniche per gli esami ufficiali,  sentito  il  parere  del
Gruppo di lavoro permanente; nonche' i criteri  e  le  procedure  per
l'esame delle varieta' con limitato interesse commerciale.