Art. 14 Esami ufficiali 1. L'iscrizione di una varieta' al Registro di cui all'articolo 9, successivamente al superamento del vaglio della domanda di cui all'articolo 13, e' subordinata allo svolgimento di esami ufficiali, effettuati principalmente mediante prove di campo. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le procedure tecniche per gli esami ufficiali, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente; nonche' i criteri e le procedure per l'esame delle varieta' con limitato interesse commerciale.