Art. 15 Esecuzione degli esami ufficiali 1. Le prove ufficiali di cui all'articolo 14 vertono sui caratteri e criteri minimi di cui all'allegato IV di cui al presente decreto, del quale costituisce parte integrante. 2. Il costitutore o il richiedente l'iscrizione deve inviare al Ministero, o all'organismo da questo delegato allo scopo, i materiali di moltiplicazione necessari all'effettuazione degli esami di cui al comma 1, nei tempi e con le modalita' definiti dal Ministero con il decreto di cui all'articolo 14, comma 2. 3. Gli esami ufficiali accertano che le varieta' di vite siano distinguibili, stabili e omogenee. 4. Una varieta' e' considerata: a) distinguibile, quando e' chiaramente identificabile, mediante l'espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varieta' la cui esistenza e' notoriamente conosciuta nell'Unione europea. Una varieta' si considera conosciuta nell'Unione europea se, al momento in cui la domanda di ammissione e' debitamente presentata, e' contenuta nel catalogo dello Stato membro in causa o di un altro Stato membro, o e' oggetto di una domanda di ammissione nello Stato membro in causa o in un altro Stato membro, a meno che le condizioni precedentemente indicate non siano piu' soddisfatte in tutti gli Stati membri interessati prima della decisione in merito alla domanda di ammissione della varieta' da valutare; b) stabile, se l'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione, nonche' di qualsiasi altro carattere utilizzato per la descrizione della varieta' rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni; c) omogenea, se, fatte salve le variazioni che possono derivare dalle particolarita' della sua moltiplicazione, e' omogenea nell'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione, nonche' di qualsiasi altro carattere utilizzato per la descrizione della varieta'. 5. Al termine degli esami di cui al comma 1, il Ministero predispone il rapporto di esame, e lo trasmette al Gruppo di lavoro permanente che si esprime con parere vincolante. Qualora venga designato un organismo delegato, questo provvede all'invio del rapporto di esame al Servizio fitosanitario centrale, che lo trasmette al Gruppo di lavoro permanente. 6. Per le varieta' oggetto di privativa per varieta' vegetale nazionale o comunitaria ai fini dell'iscrizione al registro, sono validi i risultati delle prove descrittive ufficiali eseguite ai fini della privativa stessa. 7. Per le varieta' gia' iscritte in altri Registri ufficiali dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione al registro, e' valida la descrizione ufficiale rilasciata dall'istituzione di riferimento responsabile dell'iscrizione. 8. Gli oneri derivanti dalle attivita' di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 34.