Art. 15 
 
                  Esecuzione degli esami ufficiali 
 
  1. Le prove ufficiali di cui all'articolo 14 vertono sui  caratteri
e criteri minimi di cui all'allegato IV di cui al  presente  decreto,
del quale costituisce parte integrante. 
  2. Il costitutore o il richiedente  l'iscrizione  deve  inviare  al
Ministero, o all'organismo da questo delegato allo scopo, i materiali
di moltiplicazione necessari all'effettuazione degli esami di cui  al
comma 1, nei tempi e con le modalita' definiti dal Ministero  con  il
decreto di cui all'articolo 14, comma 2. 
  3. Gli esami ufficiali accertano che  le  varieta'  di  vite  siano
distinguibili, stabili e omogenee. 
  4. Una varieta' e' considerata: 
    a) distinguibile, quando e' chiaramente identificabile,  mediante
l'espressione dei caratteri risultanti da un particolare  genotipo  o
combinazione  di  genotipi,  da  qualsiasi  altra  varieta'  la   cui
esistenza  e'  notoriamente  conosciuta  nell'Unione   europea.   Una
varieta' si considera conosciuta nell'Unione europea se,  al  momento
in cui  la  domanda  di  ammissione  e'  debitamente  presentata,  e'
contenuta nel catalogo dello Stato membro in  causa  o  di  un  altro
Stato membro, o e' oggetto di una domanda di ammissione  nello  Stato
membro in causa o in un altro Stato membro, a meno che le  condizioni
precedentemente indicate non siano  piu'  soddisfatte  in  tutti  gli
Stati membri interessati prima della decisione in merito alla domanda
di ammissione della varieta' da valutare; 
    b) stabile, se l'espressione dei  caratteri  compresi  nell'esame
della distinzione, nonche' di qualsiasi  altro  carattere  utilizzato
per la descrizione della  varieta'  rimane  invariata  dopo  ripetute
moltiplicazioni; 
    c) omogenea, se, fatte salve le variazioni che  possono  derivare
dalle  particolarita'  della   sua   moltiplicazione,   e'   omogenea
nell'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione,
nonche' di qualsiasi altro carattere utilizzato  per  la  descrizione
della varieta'. 
  5. Al  termine  degli  esami  di  cui  al  comma  1,  il  Ministero
predispone il rapporto di esame, e lo trasmette al Gruppo  di  lavoro
permanente che  si  esprime  con  parere  vincolante.  Qualora  venga
designato  un  organismo  delegato,  questo  provvede  all'invio  del
rapporto  di  esame  al  Servizio  fitosanitario  centrale,  che   lo
trasmette al Gruppo di lavoro permanente. 
  6. Per le varieta'  oggetto  di  privativa  per  varieta'  vegetale
nazionale o comunitaria ai fini  dell'iscrizione  al  registro,  sono
validi i risultati delle prove descrittive ufficiali eseguite ai fini
della privativa stessa. 
  7. Per le  varieta'  gia'  iscritte  in  altri  Registri  ufficiali
dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione al registro,  e'  valida
la descrizione ufficiale rilasciata dall'istituzione  di  riferimento
responsabile dell'iscrizione. 
  8. Gli oneri derivanti dalle attivita' di cui al presente  articolo
sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui  all'articolo
34.