Art. 16 Iscrizione della varieta' 1. La varieta' ritenuta idonea a seguito dei risultati degli esami ufficiali di cui all'articolo 15, previo parere positivo del Gruppo di lavoro permanente, e' iscritta nel Registro nazionale con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Per le varieta' non ritenute idonee il Ministero provvede a comunicare al richiedente l'esito complessivo sulle prove effettuate. 3. Se e' noto che i materiali di moltiplicazione di una determinata varieta' sono commercializzati in un altro Stato membro sotto una diversa denominazione, anche quest'ultima deve essere riportata nel Registro come «sinonimo». 4. Le varieta' ammesse al Registro sono controllate in base alle disposizioni di cui al Capo III. Qualora non sia piu' osservata una delle condizioni richieste per l'ammissione al Registro ai fini della certificazione o del controllo, la varieta' e' cancellata dal Registro nazionale, su parere del Gruppo di lavoro permanente, con provvedimento del Ministero da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 5. Tutte le modifiche apportate al Registro nazionale, nonche' ogni domanda di iscrizione o ritiro di domanda di iscrizione, sono notificate dal Ministero agli altri Stati membri e alla Commissione europea. 6. Le varieta' provenienti da altri Stati membri sono soggette alla medesima procedura di iscrizione e alle stesse condizioni di cui al presente Capo, applicate alle varieta' e ai cloni di provenienza nazionale. 7. La varieta' che riveste particolare interesse per la viticoltura nazionale, su parere del Gruppo di lavoro permanente, e' iscritta nel Registro nazionale con provvedimento del Ministero, anche d'ufficio, previa sottoposizione alle prove di cui all'articolo 15.