Art. 16 
 
                      Iscrizione della varieta' 
 
  1. La varieta' ritenuta idonea a seguito dei risultati degli  esami
ufficiali di cui all'articolo 15, previo parere positivo  del  Gruppo
di  lavoro  permanente,  e'  iscritta  nel  Registro  nazionale   con
provvedimento del Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana. 
  2. Per le varieta' non ritenute  idonee  il  Ministero  provvede  a
comunicare al richiedente l'esito complessivo sulle prove effettuate. 
  3. Se e' noto che i materiali di moltiplicazione di una determinata
varieta' sono commercializzati in un altro  Stato  membro  sotto  una
diversa denominazione, anche quest'ultima deve essere  riportata  nel
Registro come «sinonimo». 
  4. Le varieta' ammesse al Registro sono controllate  in  base  alle
disposizioni di cui al Capo III. Qualora non sia piu'  osservata  una
delle condizioni richieste per l'ammissione al Registro ai fini della
certificazione  o  del  controllo,  la  varieta'  e'  cancellata  dal
Registro nazionale, su parere del Gruppo di  lavoro  permanente,  con
provvedimento del Ministero da pubblicarsi nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  5. Tutte le modifiche apportate al Registro nazionale, nonche' ogni
domanda di  iscrizione  o  ritiro  di  domanda  di  iscrizione,  sono
notificate dal Ministero agli altri Stati membri e  alla  Commissione
europea. 
  6. Le varieta' provenienti da altri Stati membri sono soggette alla
medesima procedura di iscrizione e alle stesse condizioni di  cui  al
presente Capo, applicate alle varieta'  e  ai  cloni  di  provenienza
nazionale. 
  7. La varieta' che riveste particolare interesse per la viticoltura
nazionale, su parere del Gruppo di lavoro permanente, e' iscritta nel
Registro nazionale con provvedimento del Ministero, anche  d'ufficio,
previa sottoposizione alle prove di cui all'articolo 15.