Art. 17 Domanda di iscrizione di un clone nel Registro nazionale 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di presentazione e i contenuti della domanda di iscrizione di un clone nel Registro nazionale di cui all'articolo 9, nonche' i requisiti delle selezioni clonali. 2. L'iscrizione di un clone di vite nel Registro nazionale di cui all'articolo 9, e' richiesta al Ministero, con apposita istanza corredata delle informazioni necessarie allo svolgimento delle verifiche di riconoscimento delle caratteristiche agronomiche, enologiche e fitosanitarie. L'istanza deve comunque indicare: a) i vitigni interessati alla selezione clonale, origine e identificazione dei presunti cloni; b) l'ubicazione dei campi di confronto o di verifica del mantenimento delle caratteristiche agronomiche, enologiche e fitosanitarie (comune, foglio e particella catastale, indirizzo dell'azienda e relativo piano di impianto). 3. Il Ministero o l'organismo da questo delegato, ai fini dell'esame della domanda, puo' svolgere ispezioni per verificare le caratteristiche delle selezioni clonali. 4. Il procedimento di esame della domanda si conclude entro il termine di novanta giorni, che possono essere sospesi, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero per un periodo non superiore a trenta giorni, per consentire l'integrazione o la correzione delle istanze, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241. 5. Il Ministero comunica, altresi', all'interessato l'eventuale rigetto della domanda di iscrizione qualora le anomalie non siano risolte. 6. Gli oneri derivanti dalle attivita' di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe previste dall'articolo 34.
Note all'art. 17: - Per il testo degli artt. 2 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle note all'art. 13.