Art. 17 
 
                  Domanda di iscrizione di un clone 
                       nel Registro nazionale 
 
  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore  del  presente  decreto,  sono  definite  le  modalita'  di
presentazione e i contenuti della domanda di iscrizione di  un  clone
nel Registro nazionale di cui all'articolo  9,  nonche'  i  requisiti
delle selezioni clonali. 
  2. L'iscrizione di un clone di vite nel Registro nazionale  di  cui
all'articolo 9, e'  richiesta  al  Ministero,  con  apposita  istanza
corredata  delle  informazioni  necessarie  allo  svolgimento   delle
verifiche  di  riconoscimento  delle   caratteristiche   agronomiche,
enologiche e fitosanitarie. L'istanza deve comunque indicare: 
    a) i  vitigni  interessati  alla  selezione  clonale,  origine  e
identificazione dei presunti cloni; 
    b)  l'ubicazione  dei  campi  di  confronto  o  di  verifica  del
mantenimento  delle   caratteristiche   agronomiche,   enologiche   e
fitosanitarie  (comune,  foglio  e  particella  catastale,  indirizzo
dell'azienda e relativo piano di impianto). 
  3.  Il  Ministero  o  l'organismo  da  questo  delegato,  ai   fini
dell'esame della domanda, puo' svolgere ispezioni per  verificare  le
caratteristiche delle selezioni clonali. 
  4. Il procedimento di esame della  domanda  si  conclude  entro  il
termine di novanta giorni,  che  possono  essere  sospesi,  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990,  n.  241  ovvero
per  un  periodo  non  superiore  a  trenta  giorni,  per  consentire
l'integrazione o la correzione delle istanze, ai sensi  dell'articolo
6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  5. Il Ministero  comunica,  altresi',  all'interessato  l'eventuale
rigetto della domanda di iscrizione qualora  le  anomalie  non  siano
risolte. 
  6. Gli oneri derivanti dalle attivita' di cui al presente  articolo
sono  a  carico  del  richiedente   secondo   le   tariffe   previste
dall'articolo 34. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Per il testo degli artt. 2 e 6 della legge  7  agosto
          1990, n. 241, si veda nelle note all'art. 13.