Art. 18 Iscrizione di un clone 1. Il clone, confermate le caratteristiche di cui all'articolo 17 e ritenuto idoneo, e' iscritto nel Registro nazionale con decreto del Ministero da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Il clone iscritto nel Registro viene periodicamente e ufficialmente controllato conformemente alle disposizioni di cui al Capo III. Qualora non presenti piu' le caratteristiche richieste per l'iscrizione al Registro, il Ministero con proprio decreto cancella il clone dal Registro nazionale.