Art. 18 
 
                       Iscrizione di un clone 
 
  1. Il clone, confermate le caratteristiche di cui all'articolo 17 e
ritenuto idoneo, e' iscritto nel Registro nazionale con  decreto  del
Ministero da pubblicarsi nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  2.  Il  clone  iscritto  nel  Registro   viene   periodicamente   e
ufficialmente controllato conformemente alle disposizioni di  cui  al
Capo III. Qualora non presenti piu' le caratteristiche richieste  per
l'iscrizione al Registro, il Ministero con proprio  decreto  cancella
il clone dal Registro nazionale.