Art. 19 
 
                       Selezione conservatrice 
 
  1. Le varieta' di vite ovvero i cloni ammessi, iscritti al Registro
nazionale, sono mantenuti secondo metodi di  selezione  conservatrice
dal costitutore della varieta' o, nel caso di cloni, da chi  richiede
l'iscrizione. 
  2. La selezione conservatrice deve poter essere sempre  controllata
mediante registrazioni effettuate dal costitutore  della  varieta'  o
del clone o dal richiedente di cui al comma 1, secondo  le  modalita'
stabilite  con  decreto  del  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, da adottare entro  centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente  decreto.  Il  Ministero  puo'
chiedere campioni  ai  soggetti  di  cui  al  comma  1  o  prelevarli
ufficialmente, per le verifiche della varieta' o del clone. 
  3. Il Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
qualora non si conosca il costitutore, puo' incaricare,  con  proprio
provvedimento, della  conservazione  in  purezza  della  varieta'  un
soggetto che dia garanzie di adeguato svolgimento dell'incarico sotto
il profilo tecnico ed organizzativo. 
  4. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresi' qualora il
costitutore o il soggetto  incaricato  del  mantenimento  in  purezza
della varieta'  non  adempiano  alle  prescrizioni  concernenti  tale
mantenimento. 
  5. Il Ministero presta l'assistenza  amministrativa  ad  uno  Stato
membro per il controllo della selezione conservatrice qualora  questa
sia effettuata in territorio nazionale e riguardi  varieta'  e  cloni
iscritti in tale Stato membro.