Art. 19 Selezione conservatrice 1. Le varieta' di vite ovvero i cloni ammessi, iscritti al Registro nazionale, sono mantenuti secondo metodi di selezione conservatrice dal costitutore della varieta' o, nel caso di cloni, da chi richiede l'iscrizione. 2. La selezione conservatrice deve poter essere sempre controllata mediante registrazioni effettuate dal costitutore della varieta' o del clone o dal richiedente di cui al comma 1, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero puo' chiedere campioni ai soggetti di cui al comma 1 o prelevarli ufficialmente, per le verifiche della varieta' o del clone. 3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora non si conosca il costitutore, puo' incaricare, con proprio provvedimento, della conservazione in purezza della varieta' un soggetto che dia garanzie di adeguato svolgimento dell'incarico sotto il profilo tecnico ed organizzativo. 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresi' qualora il costitutore o il soggetto incaricato del mantenimento in purezza della varieta' non adempiano alle prescrizioni concernenti tale mantenimento. 5. Il Ministero presta l'assistenza amministrativa ad uno Stato membro per il controllo della selezione conservatrice qualora questa sia effettuata in territorio nazionale e riguardi varieta' e cloni iscritti in tale Stato membro.