Art. 9 Istituzione del Registro nazionale delle varieta' e dei cloni di vite 1. E' istituito presso il Ministero il Registro nazionale delle varieta' e dei cloni di vite, di seguito denominato «Registro», per la identificazione delle varieta' e dei cloni il cui materiale di moltiplicazione e' ammesso al controllo ufficiale e alla certificazione. Il Registro riporta le informazioni di cui all'articolo 10 ed e' pubblicato e reso consultabile nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite la struttura e le modalita' di aggiornamento del Registro di cui al comma 1.
Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194 (Interventi a sostegno dell'agricoltura), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1984, n. 153, cosi' recita: «Art. 15. - Ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attivita' agricole e della conseguente necessita' di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato all'impianto di un sistema informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una o piu' convenzioni con societa' a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, per la realizzazione, messa in funzione ed eventuale gestione temporanea di tale sistema informativo in base ai criteri e secondo le direttive fissate dal Ministro medesimo. Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi durata non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme sulla contabilita' dello Stato ed all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. Per i fini di cui al precedente primo comma e' autorizzata, per il triennio 1984-1986, la spesa di lire 6 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.».