Art. 9 
 
          Istituzione del Registro nazionale delle varieta' 
                         e dei cloni di vite 
 
  1. E' istituito presso il Ministero  il  Registro  nazionale  delle
varieta' e dei cloni di vite, di seguito denominato  «Registro»,  per
la identificazione delle varieta' e dei cloni  il  cui  materiale  di
moltiplicazione  e'   ammesso   al   controllo   ufficiale   e   alla
certificazione.  Il  Registro  riporta   le   informazioni   di   cui
all'articolo 10 ed e' pubblicato e reso consultabile nell'ambito  del
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo  15
della legge 4 giugno 1984, n. 194. 
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto,  sono  definite  la  struttura  e  le
modalita' di aggiornamento del Registro di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il testo dell'art. 15 della legge 4 giugno  1984,  n.
          194 (Interventi a  sostegno  dell'agricoltura),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale  5  giugno  1984,  n.  153,  cosi'
          recita: 
                «Art. 15. - Ai fini dell'esercizio  delle  competenze
          statali in  materia  di  indirizzo  e  coordinamento  delle
          attivita'  agricole  e  della  conseguente  necessita'   di
          acquisire e verificare tutti i  dati  relativi  al  settore
          agricolo nazionale, il Ministro  dell'agricoltura  e  delle
          foreste  e'  autorizzato   all'impianto   di   un   sistema
          informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una
          o piu' convenzioni con societa' a prevalente partecipazione
          statale, anche indiretta, per la  realizzazione,  messa  in
          funzione ed eventuale gestione temporanea di  tale  sistema
          informativo in base  ai  criteri  e  secondo  le  direttive
          fissate dal Ministro medesimo. 
                Le convenzioni di cui  al  precedente  comma,  aventi
          durata non superiore a cinque anni, sono  stipulate,  e  le
          relative spese sono eseguite, anche in  deroga  alle  norme
          sulla contabilita' dello Stato  ed  all'articolo  14  della
          legge 28 settembre 1942, n. 1140, con  esclusione  di  ogni
          forma di gestione fuori bilancio. 
                Per i fini  di  cui  al  precedente  primo  comma  e'
          autorizzata, per il triennio 1984-1986, la spesa di lire  6
          miliardi in ragione di lire 2 miliardi per  ciascuno  degli
          anni dal 1984 al 1986.».