Art. 10 
 
         Unita' territoriali per le emergenze fitosanitarie 
 
  1. Per ognuna delle emergenze dichiarate dal Comitato fitosanitario
nazionale,  i  Servizi  fitosanitari  regionali,  competenti  per  il
territorio in cui si verifica l'emergenza,  istituiscono  una  Unita'
territoriale per le emergenze fitosanitarie  che  da'  attuazione  al
Piano di azione e alle ordinanze del Servizio fitosanitario centrale,
secondo gli ordinamenti e le competenze dei partecipanti. 
  2. L'Unita' territoriale per le emergenze fitosanitarie e' composta
dai responsabili dei Servizi fitosanitari regionali coinvolti, di cui
uno con funzioni di Presidente, da un funzionario  per  ciascuno  dei
Servizi fitosanitari regionali coinvolti, di cui uno con funzioni  di
segretario, da un rappresentante dell'Unita' per il funzionamento del
Segretariato per le emergenze  fitosanitarie,  da  un  rappresentante
dell'Istituto  nazionale  di  riferimento  per  la  protezione  delle
piante,  nonche',  se  necessario   all'applicazione   delle   misure
fitosanitarie nei territori interessati: 
    a) da un rappresentante del Comando carabinieri unita' forestali,
ambientali e agroalimentari (CUFAA); 
    b) da un rappresentante del Comando regionale  della  Guardia  di
finanza; 
    c)  dal  rappresentante  della   prefettura-UTG   competente   in
relazione   alla   provincia   in   cui   si   verifica   l'emergenza
fitosanitaria; 
    d) da un rappresentante degli Assessorati regionali eventualmente
coinvolti; 
    e) dai rappresentanti degli enti locali e delle altre istituzioni
locali; 
    f) da  rappresentanti  di  ogni  altro  ente  competente  per  la
gestione dell'emergenza; 
    g)  dai   rappresentanti   delle   organizzazioni   professionali
agricole, delle associazioni degli operatori  professionali  e  degli
altri portatori di interesse; 
    h) da altri esperti convocati di volta in  volta  in  ragione  di
specifiche problematiche. 
  3. All'Unita' territoriale per le emergenze  fitosanitarie  compete
il coordinamento e l'organizzazione in materia di: 
    a) attuazione delle misure fitosanitarie previste  dai  Piani  di
Azione, su richiesta del Comitato fitosanitario nazionale; 
    b) attuazione dei piani di comunicazione previsti  dai  Piani  di
Azione; 
    c)  verifiche  sull'effettuazione  delle   misure   fitosanitarie
previste dai Piani di Azione; 
    d) predisposizione della richiesta di contribuzione  europea,  di
cui al regolamento (UE) 2014/652; 
    e)  predisposizione  di  documenti  da  sottoporre  al   Comitato
fitosanitario nazionale. 
  4. L'Unita' territoriale per le emergenze fitosanitarie mantiene il
costante scambio di informazioni con il Segretariato nazionale per le
emergenze  fitosanitarie  in  merito  all'evoluzione   dell'emergenza
fitosanitaria in atto. 
  5.  Ai  componenti  delle  Unita'  territoriali  per  le  emergenze
fitosanitarie di cui al comma 2, non spetta alcun gettone di presenza
o  altro  emolumento  a  qualsiasi  titolo   derivante   dalla   loro
partecipazione al Segretariato medesimo ed ai relativi lavori. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2014/652,  si
          veda nelle note alle premesse.