Art. 10 Unita' territoriali per le emergenze fitosanitarie 1. Per ognuna delle emergenze dichiarate dal Comitato fitosanitario nazionale, i Servizi fitosanitari regionali, competenti per il territorio in cui si verifica l'emergenza, istituiscono una Unita' territoriale per le emergenze fitosanitarie che da' attuazione al Piano di azione e alle ordinanze del Servizio fitosanitario centrale, secondo gli ordinamenti e le competenze dei partecipanti. 2. L'Unita' territoriale per le emergenze fitosanitarie e' composta dai responsabili dei Servizi fitosanitari regionali coinvolti, di cui uno con funzioni di Presidente, da un funzionario per ciascuno dei Servizi fitosanitari regionali coinvolti, di cui uno con funzioni di segretario, da un rappresentante dell'Unita' per il funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie, da un rappresentante dell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante, nonche', se necessario all'applicazione delle misure fitosanitarie nei territori interessati: a) da un rappresentante del Comando carabinieri unita' forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA); b) da un rappresentante del Comando regionale della Guardia di finanza; c) dal rappresentante della prefettura-UTG competente in relazione alla provincia in cui si verifica l'emergenza fitosanitaria; d) da un rappresentante degli Assessorati regionali eventualmente coinvolti; e) dai rappresentanti degli enti locali e delle altre istituzioni locali; f) da rappresentanti di ogni altro ente competente per la gestione dell'emergenza; g) dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni degli operatori professionali e degli altri portatori di interesse; h) da altri esperti convocati di volta in volta in ragione di specifiche problematiche. 3. All'Unita' territoriale per le emergenze fitosanitarie compete il coordinamento e l'organizzazione in materia di: a) attuazione delle misure fitosanitarie previste dai Piani di Azione, su richiesta del Comitato fitosanitario nazionale; b) attuazione dei piani di comunicazione previsti dai Piani di Azione; c) verifiche sull'effettuazione delle misure fitosanitarie previste dai Piani di Azione; d) predisposizione della richiesta di contribuzione europea, di cui al regolamento (UE) 2014/652; e) predisposizione di documenti da sottoporre al Comitato fitosanitario nazionale. 4. L'Unita' territoriale per le emergenze fitosanitarie mantiene il costante scambio di informazioni con il Segretariato nazionale per le emergenze fitosanitarie in merito all'evoluzione dell'emergenza fitosanitaria in atto. 5. Ai componenti delle Unita' territoriali per le emergenze fitosanitarie di cui al comma 2, non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Segretariato medesimo ed ai relativi lavori.
Note all'art. 10: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2014/652, si veda nelle note alle premesse.