Art. 11 
 
Funzioni  delle  regioni  nell'ambito  del   Servizio   fitosanitario
                              nazionale 
 
  1. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
nell'esercizio   delle   rispettive   competenze    legislative    ed
amministrative,  istituiscono  e  disciplinano  l'organizzazione  del
Servizio  fitosanitario  regionale  e  assicurano  le  attivita'   di
protezione delle piante nell'ambito dei rispettivi territori, nonche'
il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento  (UE)
2017/625, ed in particolare: 
    a) l'ordinamento  e  l'organizzazione  anche  territoriale  della
propria struttura, nonche' dei  propri  uffici,  nel  rispetto  delle
competenze di  cui  all'articolo  6,  al  fine  dell'esercizio  delle
attivita' di cui all'articolo 3; 
    b) l'adozione di procedure e modalita'  di  organizzazione  delle
azioni tecniche, operative e amministrative, al  fine  di  assicurare
l'immediata risposta operativa nel caso delle emergenze fitosanitarie
di cui al Capo VI. 
  2. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le
regioni e le province autonome, per l'attuazione delle  attivita'  di
cui all'articolo 3, devono garantire le  risorse  necessarie  per  la
messa in atto delle misure fitosanitarie. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2014/652,  si
          veda nelle note alle premesse.