Art. 12 
 
         Audit interni del Servizio fitosanitario nazionale 
 
  1. Al fine di garantire  l'applicazione  conforme  dei  regolamenti
(UE) 2016/2031 e 2017/625 e delle disposizioni del presente  decreto,
il Servizio fitosanitario nazionale procede ad audit interni e adotta
le misure appropriate tenendo conto dei relativi risultati. 
  2. Il Servizio  fitosanitario  centrale,  su  parere  del  Comitato
fitosanitario  nazionale,  adotta  il  programma  di audit   per   le
strutture del Servizio fitosanitario nazionale,  i  laboratori  e  le
strutture delegate ai controlli ufficiali. 
  3.  Con  provvedimento  del  Ministro  delle   politiche   agricole
alimentari  e  forestali,  su  parere  del   Comitato   fitosanitario
nazionale, sono individuati i soggetti coinvolti nell'esecuzione  del
piano di audit, e le linee guida per l'effettuazione degli audit. 
  4. Le relazioni degli audit effettuati sono esaminate dal  Comitato
fitosanitario nazionale che delibera le eventuali  misure  correttive
necessarie per porre rimedio alle carenze  specifiche  o  di  sistema
individuate. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre  2016  e
          2017/625 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15
          marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.