Art. 4 Servizio fitosanitario nazionale 1. Il Servizio fitosanitario nazionale, gia' istituito a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 e gia' disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e' l'autorita' competente per la protezione delle piante ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e provvede all'attuazione delle attivita' di cui all'articolo 3 con le strutture di cui al comma 2, le quali agiscono secondo le rispettive competenze. 2. Il Servizio fitosanitario nazionale si articola nel Servizio fitosanitario centrale, nei Servizi fitosanitari regionali per le regioni a statuto ordinario o speciale e nei Servizi fitosanitari delle Province autonome di Trento e Bolzano di seguito denominati «Servizi fitosanitari regionali» e nell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante di cui all'articolo 8. Il Comitato fitosanitario nazionale, gia' istituito dal decreto legislativo n. 214 del 2005, e' l'organo deliberativo tecnico del Servizio fitosanitario nazionale. 3. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano all'attuazione delle attivita' di cui all'articolo 3, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze.
Note all'art. 4: - L'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 (Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto), recava "Servizio fitosanitario nazionale". - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, abrogato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse - Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.