Art. 5 Servizio fitosanitario centrale 1. Il Servizio fitosanitario centrale opera presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e rappresenta l'autorita' unica di coordinamento e vigilanza sull'applicazione delle attivita' di cui all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, nonche' l'organo di collegamento ai sensi dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2017/625 limitatamente alla protezione delle piante. 2. Il Servizio fitosanitario centrale dispone di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, nell'ambito della vigente dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per garantire lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, conformemente alla dotazione di cui all'articolo 17, comma 3, organizzati per Unita' nei seguenti ambiti di competenze: a) predisposizione e adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle attivita' di segreteria; b) funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie; c) controlli all'importazione; d) controlli alla produzione e al territorio; e) controlli all'esportazione e rimozione delle barriere fitosanitarie all'export; f) formazione e audit; g) comunicazione; h) raccordo con le Istituzioni europee ed internazionali. 3. Il direttore del Servizio fitosanitario centrale e' individuato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito del proprio personale con qualifica dirigenziale. Il nominativo del direttore e' comunicato ai Servizi fitosanitari regionali. La sostituzione del direttore deve essere comunicata entro trenta giorni ai Servizi fitosanitari regionali. 4. Nelle materie relative al settore fitosanitario e ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Servizio fitosanitario centrale compete: a) il coordinamento, la collaborazione e l'interlocuzione con la Commissione europea e con i Servizi fitosanitari dei Paesi membri, con le Organizzazioni per la protezione dei vegetali dei Paesi terzi e con le Organizzazioni internazionali operanti nel settore fitosanitario; b) la designazione degli esperti che rappresentano l'Italia presso i Comitati ed i gruppi di lavoro riguardanti la materia fitosanitaria istituiti dalla Unione europea o da Organizzazioni internazionali, previo il parere del Comitato fitosanitario nazionale; c) le comunicazioni ufficiali inerenti alla Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP) firmata a Roma il 6 dicembre 1951, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 471, nonche' all'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPPO), alla Commissione europea e agli altri Stati membri; d) il coordinamento e il funzionamento del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'articolo 7; e) l'adozione di provvedimenti di protezione delle piante, inclusi gli standard tecnici e le procedure operative, nonche' di prescrizioni piu' severe, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2016/2031, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale; f) l'adozione delle ordinanze fitosanitarie, in conformita' agli atti approvati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera c); g) l'adozione del Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi di cui all'articolo 27, del Piano nazionale dei controlli fitosanitari di cui all'articolo 47, dei piani di emergenza e di azione nazionali di cui agli articoli 26 e 31, previo il parere del Comitato fitosanitario nazionale; h) la raccolta di dati relativi alla presenza ed alla diffusione sul territorio nazionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, nonche' la predisposizione e la relativa divulgazione delle relazioni annuali; i) l'ufficializzazione dello stato fitosanitario degli organismi nocivi (pest status nazionale) previo il parere del Comitato fitosanitario nazionale; l) la designazione dei posti di controllo frontalieri e dei centri di ispezione, su parere del Comitato fitosanitario nazionale; m) la designazione delle stazioni da quarantena e delle strutture di confinamento, ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/2031, previa istruttoria del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e parere dell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante; n) la formazione e l'aggiornamento del personale di cui all'articolo 23 operante nel Servizio fitosanitario nazionale, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale e la tenuta del registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale; o) la realizzazione del programma di audit, in applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, sulle strutture del Servizio fitosanitario nazionale; p) la definizione delle norme riguardanti la disciplina del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti al Servizio fitosanitario nazionale, nonche' dei documenti di riconoscimento, delle uniformi, dei dispositivi di protezione personale, delle altre dotazioni, previo il parere del Comitato fitosanitario nazionale; q) la tenuta dei registri nazionali derivanti dall'applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e la definizione delle modalita' di trasmissione dei relativi dati da parte dei Servizi fitosanitari regionali; r) la raccolta e la divulgazione delle normative fitosanitarie dei Paesi terzi nonche' delle informazioni tecniche provenienti da organizzazioni comunitarie ed internazionali; s) il coordinamento dell'elaborazione di disciplinari di difesa e di diserbo, al fine di migliorare lo stato fitosanitario, la qualita' delle produzioni vegetali nonche' la concessione di deroghe alle disposizioni in essi contenute; t) l'emanazione di misure e il coordinamento delle attivita' per ridurre gli impatti derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva CE 128/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, di relativo recepimento. 5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'organizzazione del Servizio fitosanitario centrale, per assicurare lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 e delle attivita' di protezione delle piante di cui all'articolo 3, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/625.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi della legge 9 marzo 1955, n. 471, si veda nelle note alle premesse. - La direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 24 novembre 2009, n. L 309. - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, si veda nelle note alle premesse.