Art. 5 
 
                   Servizio fitosanitario centrale 
 
  1. Il Servizio fitosanitario centrale  opera  presso  il  Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e   rappresenta
l'autorita' unica  di  coordinamento  e  vigilanza  sull'applicazione
delle attivita' di cui all'articolo 3, ai sensi dell'articolo  4  del
regolamento (UE) 2017/625, nonche' l'organo di collegamento ai  sensi
dell'articolo 103 del regolamento (UE)  2017/625  limitatamente  alla
protezione delle piante. 
  2.  Il  Servizio  fitosanitario  centrale   dispone   di   addetti,
adeguatamente  qualificati  ed  esperti,  nell'ambito  della  vigente
dotazione organica del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali per garantire lo svolgimento dei compiti di cui al  comma
4, conformemente alla dotazione di  cui  all'articolo  17,  comma  3,
organizzati per Unita' nei seguenti ambiti di competenze: 
    a)  predisposizione  e   adozione   degli   atti   del   Comitato
fitosanitario nazionale e delle attivita' di segreteria; 
    b) funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie; 
    c) controlli all'importazione; 
    d) controlli alla produzione e al territorio; 
    e)  controlli  all'esportazione  e   rimozione   delle   barriere
fitosanitarie all'export; 
    f) formazione e audit; 
    g) comunicazione; 
    h) raccordo con le Istituzioni europee ed internazionali. 
  3. Il direttore del Servizio fitosanitario centrale e'  individuato
dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
nell'ambito del proprio  personale  con  qualifica  dirigenziale.  Il
nominativo  del  direttore  e'  comunicato  ai  Servizi  fitosanitari
regionali. La sostituzione del direttore deve essere comunicata entro
trenta giorni ai Servizi fitosanitari regionali. 
  4. Nelle materie relative al settore fitosanitario e ferme restando
le competenze del Ministero degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale, al Servizio fitosanitario centrale compete: 
    a) il coordinamento, la collaborazione e l'interlocuzione con  la
Commissione europea e con i Servizi fitosanitari  dei  Paesi  membri,
con le Organizzazioni per la protezione dei vegetali dei Paesi  terzi
e  con  le  Organizzazioni  internazionali   operanti   nel   settore
fitosanitario; 
    b) la  designazione  degli  esperti  che  rappresentano  l'Italia
presso i Comitati ed  i  gruppi  di  lavoro  riguardanti  la  materia
fitosanitaria istituiti dalla  Unione  europea  o  da  Organizzazioni
internazionali,  previo  il   parere   del   Comitato   fitosanitario
nazionale; 
    c)  le  comunicazioni   ufficiali   inerenti   alla   Convenzione
internazionale per la protezione delle piante (CIPP) firmata  a  Roma
il 6 dicembre 1951, ratificata e resa esecutiva ai sensi della  legge
9  marzo  1955,  n.  471,  nonche'   all'Organizzazione   europea   e
mediterranea per la protezione delle piante (OEPPO), alla Commissione
europea e agli altri Stati membri; 
    d) il coordinamento e il funzionamento del Comitato fitosanitario
nazionale di cui all'articolo 7; 
    e)  l'adozione  di  provvedimenti  di  protezione  delle  piante,
inclusi gli standard tecnici e le  procedure  operative,  nonche'  di
prescrizioni piu' severe, ai sensi dell'articolo 31  del  regolamento
(UE) 2016/2031, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale; 
    f) l'adozione delle ordinanze fitosanitarie, in conformita'  agli
atti approvati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera c); 
    g) l'adozione del Programma nazionale di indagine degli organismi
nocivi di cui all'articolo 27,  del  Piano  nazionale  dei  controlli
fitosanitari di cui all'articolo 47, dei  piani  di  emergenza  e  di
azione nazionali di cui agli articoli 26 e 31, previo il  parere  del
Comitato fitosanitario nazionale; 
    h) la raccolta di dati relativi alla presenza ed alla  diffusione
sul territorio  nazionale  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  e  ai
prodotti  vegetali,  nonche'  la  predisposizione   e   la   relativa
divulgazione delle relazioni annuali; 
    i) l'ufficializzazione dello stato fitosanitario degli  organismi
nocivi  (pest  status  nazionale)  previo  il  parere  del   Comitato
fitosanitario nazionale; 
    l) la designazione dei  posti  di  controllo  frontalieri  e  dei
centri di ispezione, su parere del Comitato fitosanitario nazionale; 
    m) la designazione delle stazioni da quarantena e delle strutture
di confinamento, ai  sensi  dell'articolo  60  del  regolamento  (UE)
2016/2031, previa istruttoria del  Servizio  fitosanitario  regionale
competente  per  territorio  e  parere  dell'Istituto  nazionale   di
riferimento per la protezione delle piante; 
    n)  la  formazione  e  l'aggiornamento  del  personale   di   cui
all'articolo 23 operante nel Servizio fitosanitario nazionale, previo
parere del Comitato fitosanitario nazionale e la tenuta del  registro
del personale del Servizio fitosanitario nazionale; 
    o) la realizzazione del programma di audit, in  applicazione  dei
regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, sulle strutture  del  Servizio
fitosanitario nazionale; 
    p) la definizione delle norme riguardanti la disciplina del logo,
degli stemmi, degli emblemi, delle  denominazioni  e  di  ogni  altro
segno distintivo dell'immagine, riferiti  al  Servizio  fitosanitario
nazionale, nonche' dei documenti di riconoscimento,  delle  uniformi,
dei dispositivi  di  protezione  personale,  delle  altre  dotazioni,
previo il parere del Comitato fitosanitario nazionale; 
    q) la tenuta dei registri nazionali  derivanti  dall'applicazione
dei regolamenti (UE) 2016/2031 e  2017/625  e  la  definizione  delle
modalita' di trasmissione dei relativi  dati  da  parte  dei  Servizi
fitosanitari regionali; 
    r) la raccolta e la divulgazione  delle  normative  fitosanitarie
dei Paesi terzi nonche' delle informazioni  tecniche  provenienti  da
organizzazioni comunitarie ed internazionali; 
    s) il coordinamento dell'elaborazione di disciplinari di difesa e
di diserbo, al fine di migliorare lo stato fitosanitario, la qualita'
delle produzioni vegetali nonche'  la  concessione  di  deroghe  alle
disposizioni in essi contenute; 
    t) l'emanazione di misure e il coordinamento delle attivita'  per
ridurre gli impatti derivanti dall'utilizzo di prodotti  fitosanitari
ai sensi della direttiva CE 128/2009 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 21 ottobre  2009  sull'uso  sostenibile  dei  prodotti
fitosanitari e del decreto legislativo 14 agosto  2012,  n.  150,  di
relativo recepimento. 
  5. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
definisce l'organizzazione del Servizio fitosanitario  centrale,  per
assicurare lo svolgimento dei compiti di  cui  al  comma  4  e  delle
attivita' di protezione delle  piante  di  cui  all'articolo  3,  nel
rispetto dei requisiti di cui all'articolo  5  del  regolamento  (UE)
2017/625. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre  2016  e
          2017/625 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15
          marzo 2017, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi della legge 9 marzo 1955,
          n. 471, si veda nelle note alle premesse. 
              - La direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per
          l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile  dei
          pesticidi (Testo rilevante ai fini del SEE), e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. 24 novembre 2009, n. L 309. 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          14 agosto 2012, n. 150, si veda nelle note alle premesse.