Art. 6 
 
                   Servizi fitosanitari regionali 
 
  1.   I   Servizi   fitosanitari   regionali   operano   presso   le
Amministrazioni delle regioni e delle province autonome di  Trento  e
Bolzano e rappresentano le autorita' deputate  per  l'attuazione  sul
territorio di competenza delle attivita' di cui all'articolo 3 e sono
identificati da tale denominazione. 
  2. I Servizi fitosanitari regionali sono strutture  che  dispongono
di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti,  per  garantire  lo
svolgimento dei  compiti  di  cui  al  comma  3,  conformemente  alla
dotazione di cui all'articolo 17, comma 3. Le regioni e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Servizio  fitosanitario
centrale il nominativo del responsabile regionale incaricato  per  le
attivita' di protezione  delle  piante.  Ogni  modifica  deve  essere
comunicata entro trenta giorni. 
  3.  Ai  Servizi  fitosanitari   regionali,   nel   proprio   ambito
territoriale, competono: 
    a)  l'applicazione  delle  normative  fitosanitarie  nazionali  e
dell'Unione e delle altre normative per le quali tale funzione gli e'
attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento; 
    b) l'attuazione delle attivita' di protezione delle piante di cui
all'articolo 3; 
    c) la partecipazione al Comitato fitosanitario nazionale; 
    d) le registrazioni degli operatori professionali e  il  rilascio
delle autorizzazioni fitosanitarie di cui agli articoli 34 e 37; 
    e)  il  controllo  e   la   vigilanza   ufficiale   sullo   stato
fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei,  nonche'  dei  loro
prodotti    nelle    fasi    di    produzione,    conservazione     e
commercializzazione, al fine di verificare  l'eventuale  presenza  di
organismi nocivi; 
    f) la responsabilita' delle analisi ufficiali fitosanitarie; 
    g)  la  definizione  delle  aree  delimitate  in   relazione   al
rinvenimento di un  organismo  nocivo  da  quarantena  rilevante  per
l'Unione europea ai  sensi  dell'articolo  18  del  regolamento  (UE)
2016/2031, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale; 
    h) l'effettuazione delle indagini nelle aree delimitate ai  sensi
dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/2031; 
    i) la redazione dei piani di  azione  per  gli  organismi  nocivi
prioritari, sentito il Comitato fitosanitario nazionale; 
    l) l'accertamento delle  violazioni  alle  normative  in  materia
fitosanitaria e di altre normative per le quali tale funzione gli  e'
attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento; 
    m)  l'effettuazione  dei  controlli  documentali,  d'identita'  e
fitosanitari  inerenti  a  vegetali,  prodotti  vegetali   ed   altri
materiali regolamentati provenienti da Paesi terzi; 
    n) l'attivita' relativa alla certificazione fitosanitaria  per  i
vegetali e prodotti vegetali destinati all'esportazione  verso  Paesi
terzi; 
    o) la prescrizione, sul territorio di  competenza,  di  tutte  le
misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione  di
vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati  o  sospetti  tali,
nonche' degli altri oggetti che possono essere veicolo di  diffusione
di organismi nocivi ai  vegetali,  in  applicazione  delle  normative
vigenti; 
    p) la raccolta delle informazioni relative agli organismi  nocivi
per il territorio di competenza, necessarie alla definizione del pest
status nazionale e alla redazione delle relazioni annuali; 
    q) la realizzazione del programma di audit, in  applicazione  dei
regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, sugli organismi  delegati  nel
proprio  territorio  di  competenza   all'esecuzione   di   controlli
ufficiali o altre attivita' ufficiali; 
    r) l'applicazione del Piano nazionale dei controlli  fitosanitari
di cui all'articolo 47, del Programma nazionale di  indagine  di  cui
all'articolo 27, dei provvedimenti di emergenza, nonche' dei piani di
emergenza e dei  piani  di  azione  nazionali  contro  gli  organismi
nocivi; 
    s)  la  notifica   al   Servizio   fitosanitario   centrale   del
rinvenimento  di  organismi  nocivi,  precedentemente   assenti   nel
territorio di propria competenza; 
    t) la  tenuta  per  il  territorio  di  competenza  dei  registri
regionali derivanti dall'applicazione della normativa fitosanitaria; 
    u) la  messa  a  punto,  la  definizione  e  la  divulgazione  di
strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria; 
    v) l'effettuazione di attivita' di studio e  sperimentazione  nel
settore  fitosanitario,  con  particolare   riferimento   ai   metodi
innovativi  di  difesa  delle  piante  dalle  avversita'  che   siano
rispettosi dell'ambiente, dell'operatore agricolo e del  consumatore,
e la loro definizione e divulgazione; 
    z) l'elaborazione di disciplinari di difesa e di diserbo, al fine
di migliorare lo stato fitosanitario, la  qualita'  delle  produzioni
vegetali nonche' la concessione di deroghe alle disposizioni in  essi
contenute; 
    aa) l'emanazione di misure e il coordinamento delle attivita' per
ridurre gli impatti derivanti dall'utilizzo di prodotti  fitosanitari
ai  sensi  della  direttiva  2009/128/CE  sull'uso  sostenibile   dei
prodotti  fitosanitari  e  del  relativo   decreto   legislativo   di
recepimento del 14 agosto 2012, n. 150; 
    bb) il supporto tecnico-specialistico  in  materia  fitosanitaria
agli enti pubblici. 
  4. In virtu' dell'autonoma  potesta'  organizzativa  regionale,  le
competenze di cui alle lettere z) e aa) del comma 3,  possono  essere
organizzate anche in  ambito  di  strutture  diverse  da  quelle  del
Servizio fitosanitario regionale. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre  2016  e
          2017/625 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15
          marzo 2017, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti  della  direttiva  2009/128/CE,  si
          veda nelle note all'art. 5. 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo  14  agosto
          2012, n. 150, si veda nelle note alle premesse.