Art. 6 Servizi fitosanitari regionali 1. I Servizi fitosanitari regionali operano presso le Amministrazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e rappresentano le autorita' deputate per l'attuazione sul territorio di competenza delle attivita' di cui all'articolo 3 e sono identificati da tale denominazione. 2. I Servizi fitosanitari regionali sono strutture che dispongono di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, per garantire lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3, conformemente alla dotazione di cui all'articolo 17, comma 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Servizio fitosanitario centrale il nominativo del responsabile regionale incaricato per le attivita' di protezione delle piante. Ogni modifica deve essere comunicata entro trenta giorni. 3. Ai Servizi fitosanitari regionali, nel proprio ambito territoriale, competono: a) l'applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione e delle altre normative per le quali tale funzione gli e' attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento; b) l'attuazione delle attivita' di protezione delle piante di cui all'articolo 3; c) la partecipazione al Comitato fitosanitario nazionale; d) le registrazioni degli operatori professionali e il rilascio delle autorizzazioni fitosanitarie di cui agli articoli 34 e 37; e) il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonche' dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l'eventuale presenza di organismi nocivi; f) la responsabilita' delle analisi ufficiali fitosanitarie; g) la definizione delle aree delimitate in relazione al rinvenimento di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/2031, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale; h) l'effettuazione delle indagini nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/2031; i) la redazione dei piani di azione per gli organismi nocivi prioritari, sentito il Comitato fitosanitario nazionale; l) l'accertamento delle violazioni alle normative in materia fitosanitaria e di altre normative per le quali tale funzione gli e' attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento; m) l'effettuazione dei controlli documentali, d'identita' e fitosanitari inerenti a vegetali, prodotti vegetali ed altri materiali regolamentati provenienti da Paesi terzi; n) l'attivita' relativa alla certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati all'esportazione verso Paesi terzi; o) la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonche' degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti; p) la raccolta delle informazioni relative agli organismi nocivi per il territorio di competenza, necessarie alla definizione del pest status nazionale e alla redazione delle relazioni annuali; q) la realizzazione del programma di audit, in applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, sugli organismi delegati nel proprio territorio di competenza all'esecuzione di controlli ufficiali o altre attivita' ufficiali; r) l'applicazione del Piano nazionale dei controlli fitosanitari di cui all'articolo 47, del Programma nazionale di indagine di cui all'articolo 27, dei provvedimenti di emergenza, nonche' dei piani di emergenza e dei piani di azione nazionali contro gli organismi nocivi; s) la notifica al Servizio fitosanitario centrale del rinvenimento di organismi nocivi, precedentemente assenti nel territorio di propria competenza; t) la tenuta per il territorio di competenza dei registri regionali derivanti dall'applicazione della normativa fitosanitaria; u) la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria; v) l'effettuazione di attivita' di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa delle piante dalle avversita' che siano rispettosi dell'ambiente, dell'operatore agricolo e del consumatore, e la loro definizione e divulgazione; z) l'elaborazione di disciplinari di difesa e di diserbo, al fine di migliorare lo stato fitosanitario, la qualita' delle produzioni vegetali nonche' la concessione di deroghe alle disposizioni in essi contenute; aa) l'emanazione di misure e il coordinamento delle attivita' per ridurre gli impatti derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e del relativo decreto legislativo di recepimento del 14 agosto 2012, n. 150; bb) il supporto tecnico-specialistico in materia fitosanitaria agli enti pubblici. 4. In virtu' dell'autonoma potesta' organizzativa regionale, le competenze di cui alle lettere z) e aa) del comma 3, possono essere organizzate anche in ambito di strutture diverse da quelle del Servizio fitosanitario regionale.
Note all'art. 6: - Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti della direttiva 2009/128/CE, si veda nelle note all'art. 5. - Per i riferimenti del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, si veda nelle note alle premesse.