Art. 7 Comitato fitosanitario nazionale 1. Presso il Servizio fitosanitario centrale opera, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Comitato fitosanitario nazionale, che e' composto dal direttore del Servizio fitosanitario centrale, con funzioni di Presidente, dai Responsabili dei Servizi fitosanitari regionali o da loro delegati, nonche' dal Responsabile dell'Istituto Nazionale di riferimento di cui all'articolo 8 o da un suo delegato. 2. In riferimento alle specifiche competenze in ambito scientifico possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Comitato cui al comma 1: a) un esperto designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche; b) cinque esperti designati, in modo da garantire la partecipazione di due patologi, due entomologi e un nematologo, dalla Societa' Italiana di Patologia Vegetale (SIPAV), dalla Societa' Entomologica Italiana/Sezione Entomologia Agraria (SEI/SEA), dall'Associazione Italiana per la Protezione delle Piante (AIPP) e dalla Societa' Italiana di Nematologia; c) altri esperti convocati di volta in volta in ragione di specifiche problematiche. 3. Al Comitato fitosanitario nazionale compete: a) la definizione delle linee di protezione delle piante di cui all'articolo 3; b) la vigilanza sull'applicazione della normativa fitosanitaria nel territorio nazionale e sullo svolgimento delle attivita' di protezione delle piante, anche mediante l'esame degli esiti degli audit compiuti dal Servizio fitosanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12, nonche' l'adozione delle eventuali misure correttive; c) l'approvazione, nelle forme previste dal regolamento di cui al comma 4, dei seguenti atti: 1) misure fitosanitarie contro l'introduzione e la diffusione nel territorio italiano degli organismi nocivi; 2) documenti fitosanitari per la protezione delle piante, inclusi gli standard tecnici e le procedure operative; 3) piano nazionale dei controlli fitosanitari di cui all'articolo 47; 4) programma nazionale di indagine degli organismi nocivi di cui all'articolo 27; 5) piani di emergenza e Piani di azione nazionali di cui agli articoli 26 e 31; 6) provvedimenti relativi al recepimento di norme dell'Unione in materia fitosanitaria; 7) parere in merito alla designazione dei laboratori nazionali di riferimento e della rete nazionale, di cui agli articoli 13 e 16; 8) analisi del rischio relativo all' introduzione e/o alla diffusione degli organismi nocivi; 9) candidatura di esperti individuati per rappresentare l'Italia presso i Comitati ed i gruppi di lavoro riguardanti la materia fitosanitaria istituiti dalla Unione europea o da Organizzazioni internazionali; 10) programmi e piani di formazione e aggiornamento del personale di cui all'articolo 23 operante nel Servizio fitosanitario nazionale. 4. Il Comitato fitosanitario nazionale adotta un Regolamento per il proprio funzionamento. Ai lavori del Comitato partecipano, per le attivita' di segreteria, due funzionari dell'Unita' del Servizio fitosanitario centrale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a). 5. All'attuazione degli atti di cui al comma 3, si provvede mediante ordinanze del direttore del Servizio fitosanitario centrale, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 6. Ai componenti del Comitato fitosanitario nazionale e ai partecipanti a titolo consultivo di cui al comma 2, non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Comitato medesimo ed ai relativi lavori.