Art. 7 
 
                  Comitato fitosanitario nazionale 
 
  1. Presso il Servizio fitosanitario  centrale  opera,  senza  oneri
aggiuntivi  per  la  finanza  pubblica,  il  Comitato   fitosanitario
nazionale, che e' composto dal direttore del  Servizio  fitosanitario
centrale, con funzioni di Presidente, dai  Responsabili  dei  Servizi
fitosanitari regionali o da loro delegati, nonche'  dal  Responsabile
dell'Istituto Nazionale di riferimento di cui all'articolo 8 o da  un
suo delegato. 
  2. In riferimento alle specifiche competenze in ambito  scientifico
possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Comitato  cui  al
comma 1: 
    a) un esperto designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche; 
    b)  cinque  esperti  designati,   in   modo   da   garantire   la
partecipazione di due patologi, due entomologi e un nematologo, dalla
Societa' Italiana  di  Patologia  Vegetale  (SIPAV),  dalla  Societa'
Entomologica   Italiana/Sezione   Entomologia   Agraria    (SEI/SEA),
dall'Associazione Italiana per la Protezione delle  Piante  (AIPP)  e
dalla Societa' Italiana di Nematologia; 
    c) altri esperti convocati  di  volta  in  volta  in  ragione  di
specifiche problematiche. 
  3. Al Comitato fitosanitario nazionale compete: 
    a) la definizione delle linee di protezione delle piante  di  cui
all'articolo 3; 
    b) la vigilanza sull'applicazione della  normativa  fitosanitaria
nel territorio nazionale  e  sullo  svolgimento  delle  attivita'  di
protezione delle piante, anche mediante  l'esame  degli  esiti  degli
audit  compiuti  dal  Servizio  fitosanitario  nazionale   ai   sensi
dell'articolo  12,  nonche'   l'adozione   delle   eventuali   misure
correttive; 
    c) l'approvazione, nelle forme previste dal regolamento di cui al
comma 4, dei seguenti atti: 
      1) misure fitosanitarie contro l'introduzione e  la  diffusione
nel territorio italiano degli organismi nocivi; 
      2) documenti  fitosanitari  per  la  protezione  delle  piante,
inclusi gli standard tecnici e le procedure operative; 
      3)  piano  nazionale  dei   controlli   fitosanitari   di   cui
all'articolo 47; 
      4) programma nazionale di indagine degli  organismi  nocivi  di
cui all'articolo 27; 
      5) piani di emergenza e Piani di azione nazionali di  cui  agli
articoli 26 e 31; 
      6) provvedimenti relativi al recepimento di  norme  dell'Unione
in materia fitosanitaria; 
      7) parere in merito alla designazione dei laboratori  nazionali
di riferimento e della rete nazionale, di cui agli articoli 13 e 16; 
      8) analisi del rischio  relativo  all'  introduzione  e/o  alla
diffusione degli organismi nocivi; 
      9)  candidatura  di  esperti  individuati   per   rappresentare
l'Italia presso i Comitati ed  i  gruppi  di  lavoro  riguardanti  la
materia  fitosanitaria  istituiti   dalla   Unione   europea   o   da
Organizzazioni internazionali; 
      10)  programmi  e  piani  di  formazione  e  aggiornamento  del
personale di cui all'articolo 23 operante nel Servizio  fitosanitario
nazionale. 
  4. Il Comitato fitosanitario nazionale adotta un Regolamento per il
proprio funzionamento. Ai lavori del  Comitato  partecipano,  per  le
attivita' di segreteria,  due  funzionari  dell'Unita'  del  Servizio
fitosanitario centrale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a). 
  5. All'attuazione degli  atti  di  cui  al  comma  3,  si  provvede
mediante ordinanze del direttore del Servizio fitosanitario centrale,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  6.  Ai  componenti  del  Comitato  fitosanitario  nazionale  e   ai
partecipanti a titolo consultivo di cui al comma 2, non spetta  alcun
gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi  titolo  derivante
dalla loro partecipazione al Comitato medesimo ed ai relativi lavori.