Art. 8 Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante 1. Il Centro di ricerca Difesa e Certificazione (CREA-DC) e' l'Istituto di riferimento nazionale per la protezione delle piante, di cui all'articolo 4, comma 2 del presente decreto, di seguito denominato Istituto di riferimento, quale organismo scientifico di supporto del Servizio fitosanitario nazionale per le attivita' di protezione delle piante. 2. L'Istituto di riferimento svolge i seguenti compiti in materia di insetti e acari, funghi e oomiceti, batteri, nematodi, virus e viroidi: a) effettuare approfondimenti scientifici sugli organismi nocivi che rappresentano un rischio fitosanitario di recente comparsa, indicati dal Comitato fitosanitario nazionale, anche attraverso ricerche e sperimentazioni, per la messa a punto di adeguate misure di eradicazione o contenimento; b) predisporre le Analisi di rischio fitosanitario (Pest Risk Analisys - PRA) e le Analisi di rischio ambientale (Environmental Risk Assessment - ERA) indicati dal Comitato fitosanitario nazionale; c) assistere attivamente il Servizio fitosanitario nazionale per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 3, nella diagnosi di organismi nocivi per le piante, per i prodotti vegetali e per gli altri oggetti di interesse fitosanitario, effettuando anche diagnosi di conferma, nonche' studi di caratterizzazione o tassonomici su agenti patogeni isolati o esemplari di organismi nocivi su richiesta del Servizio fitosanitario nazionale; d) collaborare con i laboratori di riferimento dell'Unione europea e partecipare a corsi di formazione e a prove comparative interlaboratorio da essi organizzati; e) coordinare le attivita' dei laboratori nazionali di riferimento, dei laboratori ufficiali, nonche' dei restanti laboratori della rete nazionale di cui all'articolo 16, al fine di armonizzare e migliorare i metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio e il loro impiego, in coordinamento con il Servizio fitosanitario centrale; f) organizzare audit dei laboratori nazionali di riferimento, dei laboratori ufficiali e dei laboratori della rete nazionale in applicazione del piano nazionale degli audit di cui all'articolo 12; g) assicurare la trasmissione al Servizio fitosanitario centrale, ai laboratori nazionali di riferimento, nonche' ai laboratori ufficiali, delle informazioni fornite dai laboratori di riferimento dell'Unione europea; h) mettere a punto e validare i metodi analitici, anche attraverso prove di sperimentazione, sia nei confronti di organismi nocivi di quarantena sia di organismi regolamentati non di quarantena (RNQP), su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale; i) organizzare prove comparative interlaboratorio o prove valutative tra laboratori, assicurando il controllo (follow-up) di tali prove e comunicando al Servizio fitosanitario centrale i relativi risultati; l) svolgere corsi di formazione per il personale dei laboratori nazionali di riferimento, dei laboratori ufficiali e dei laboratori della rete nazionale, in conformita' alle previsioni del piano di formazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), numero 10; m) predisporre i dossier per l'eliminazione delle barriere fitosanitarie, su richiesta del Comitato fitosanitario nazionale; n) collaborare con il Servizio fitosanitario centrale per la diffusione di rapporti e di documenti relativi all'attivita' del Servizio fitosanitario nazionale.