Art. 8 
 
  Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante 
 
  1. Il Centro  di  ricerca  Difesa  e  Certificazione  (CREA-DC)  e'
l'Istituto di riferimento nazionale per la protezione  delle  piante,
di cui all'articolo 4, comma  2  del  presente  decreto,  di  seguito
denominato Istituto di riferimento, quale  organismo  scientifico  di
supporto del Servizio fitosanitario nazionale  per  le  attivita'  di
protezione delle piante. 
  2. L'Istituto di riferimento svolge i seguenti compiti  in  materia
di insetti e acari, funghi e oomiceti,  batteri,  nematodi,  virus  e
viroidi: 
    a) effettuare approfondimenti scientifici sugli organismi  nocivi
che rappresentano  un  rischio  fitosanitario  di  recente  comparsa,
indicati  dal  Comitato  fitosanitario  nazionale,  anche  attraverso
ricerche e sperimentazioni, per la messa a punto di  adeguate  misure
di eradicazione o contenimento; 
    b) predisporre le Analisi di  rischio  fitosanitario  (Pest  Risk
Analisys - PRA) e le Analisi  di  rischio  ambientale  (Environmental
Risk Assessment - ERA) indicati dal Comitato fitosanitario nazionale; 
    c) assistere attivamente il Servizio fitosanitario nazionale  per
lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 3, nella  diagnosi
di organismi nocivi per le piante, per i prodotti vegetali e per  gli
altri oggetti di interesse fitosanitario, effettuando anche  diagnosi
di conferma, nonche' studi  di  caratterizzazione  o  tassonomici  su
agenti patogeni isolati o esemplari di organismi nocivi su  richiesta
del Servizio fitosanitario nazionale; 
    d)  collaborare  con  i  laboratori  di  riferimento  dell'Unione
europea e partecipare a corsi di formazione  e  a  prove  comparative
interlaboratorio da essi organizzati; 
    e)  coordinare  le  attivita'   dei   laboratori   nazionali   di
riferimento,  dei  laboratori   ufficiali,   nonche'   dei   restanti
laboratori della rete nazionale di cui all'articolo 16,  al  fine  di
armonizzare e migliorare i metodi di analisi,  prova  o  diagnosi  di
laboratorio e il loro  impiego,  in  coordinamento  con  il  Servizio
fitosanitario centrale; 
    f) organizzare audit dei laboratori nazionali di riferimento, dei
laboratori  ufficiali  e  dei  laboratori  della  rete  nazionale  in
applicazione del piano nazionale degli audit di cui all'articolo 12; 
    g) assicurare la trasmissione al Servizio fitosanitario centrale,
ai  laboratori  nazionali  di  riferimento,  nonche'  ai   laboratori
ufficiali, delle informazioni fornite dai laboratori  di  riferimento
dell'Unione europea; 
    h)  mettere  a  punto  e  validare  i  metodi  analitici,   anche
attraverso prove di sperimentazione, sia nei confronti  di  organismi
nocivi di quarantena sia di organismi regolamentati non di quarantena
(RNQP), su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale; 
    i)  organizzare  prove  comparative  interlaboratorio   o   prove
valutative tra laboratori, assicurando il  controllo  (follow-up)  di
tali  prove  e  comunicando  al  Servizio  fitosanitario  centrale  i
relativi risultati; 
    l) svolgere corsi di formazione per il personale  dei  laboratori
nazionali di riferimento, dei laboratori ufficiali e  dei  laboratori
della rete nazionale, in conformita' alle  previsioni  del  piano  di
formazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), numero 10; 
    m)  predisporre  i  dossier  per  l'eliminazione  delle  barriere
fitosanitarie, su richiesta del Comitato fitosanitario nazionale; 
    n) collaborare con il  Servizio  fitosanitario  centrale  per  la
diffusione di rapporti e  di  documenti  relativi  all'attivita'  del
Servizio fitosanitario nazionale.