Art. 9 
 
             Segretariato per le emergenze fitosanitarie 
 
  1. Presso il Servizio fitosanitario centrale  e'  istituito,  senza
oneri aggiuntivi per la finanza  pubblica,  il  Segretariato  per  le
emergenze fitosanitarie che si riunisce almeno ogni tre mesi  con  la
seguente composizione: 
    a)  il  direttore  del  Servizio  fitosanitario  centrale  o  suo
delegato, con funzioni di Presidente; 
    b)  l'Unita'  per  il  funzionamento  del  Segretariato  per   le
emergenze fitosanitarie del Servizio fitosanitario centrale,  di  cui
all'articolo 5, comma 2, lettera b); 
    c) tre responsabili dei Servizi  fitosanitari  regionali  o  loro
delegati, designati dal Comitato fitosanitario nazionale. 
  2. Il Segretariato  per  le  emergenze  fitosanitarie  assicura  il
raccordo tecnico operativo tra il Comitato fitosanitario nazionale  e
le Unita' territoriali di emergenza fitosanitaria di cui all'articolo
10. 
  3. Per ognuna delle emergenze dichiarate dal Comitato fitosanitario
nazionale, il Segretariato per le emergenze  fitosanitarie  organizza
riunioni di coordinamento a cui partecipano anche i Responsabili  dei
Servizi  fitosanitari  regionali  coinvolti  territorialmente   nelle
emergenze  fitosanitarie,  o  loro  delegati  e   un   rappresentante
dell'Istituto   di   riferimento   nonche',   se    necessario    per
l'applicazione delle misure fitosanitarie: 
    a) un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 
    b) un rappresentante designato di comune accordo  dalla  Societa'
Italiana di Patologia Vegetale (SIPAV), dalla  Societa'  Entomologica
Italiana, individuato tra  i  componenti  della  Sezione  Entomologia
Agraria (SEI), dall'Associazione Italiana  per  la  Protezione  delle
Piante (AIPP) e dalla Societa' Italiana di Nematologia; 
    c) un rappresentante del Comando  carabinieri  unita'  forestali,
ambientali e agroalimentari (CUFAA); 
    d) un rappresentante del Corpo della Guardia di finanza; 
    e) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, della salute e  dell'interno,
nonche' del Ministero per i beni e le attivita' culturali  e  per  il
turismo. 
  4. Al Segretariato per le emergenze fitosanitarie compete: 
    a) il coordinamento dell'attuazione  delle  misure  fitosanitarie
previste dai Piani di Azione, su richiesta del Comitato fitosanitario
nazionale; 
    b) il coordinamento dell'attuazione dei  piani  di  comunicazione
previsti dai Piani di Azione; 
    c)  l'organizzazione  delle  verifiche,  anche  mediante   audit,
sull'effettuazione delle misure fitosanitarie previste dai  Piani  di
Azione; 
    d) il coordinamento delle richieste di contribuzione europea,  di
cui al regolamento (UE) 2014/652; 
    e) la predisposizione di proposte di  deliberazione  e  di  altri
documenti da sottoporre al Comitato fitosanitario nazionale. 
  5.  Il  Segretariato  nazionale  per  le  emergenze   fitosanitarie
relaziona periodicamente al Comitato  fitosanitario  nazionale  circa
l'evoluzione delle emergenze in atto. 
  6. Ai componenti del Segretariato per le emergenze fitosanitarie di
cui al comma  3,  non  spetta  alcun  gettone  di  presenza  o  altro
emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione  al
Segretariato medesimo ed ai relativi lavori.