Art. 9 Segretariato per le emergenze fitosanitarie 1. Presso il Servizio fitosanitario centrale e' istituito, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Segretariato per le emergenze fitosanitarie che si riunisce almeno ogni tre mesi con la seguente composizione: a) il direttore del Servizio fitosanitario centrale o suo delegato, con funzioni di Presidente; b) l'Unita' per il funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie del Servizio fitosanitario centrale, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b); c) tre responsabili dei Servizi fitosanitari regionali o loro delegati, designati dal Comitato fitosanitario nazionale. 2. Il Segretariato per le emergenze fitosanitarie assicura il raccordo tecnico operativo tra il Comitato fitosanitario nazionale e le Unita' territoriali di emergenza fitosanitaria di cui all'articolo 10. 3. Per ognuna delle emergenze dichiarate dal Comitato fitosanitario nazionale, il Segretariato per le emergenze fitosanitarie organizza riunioni di coordinamento a cui partecipano anche i Responsabili dei Servizi fitosanitari regionali coinvolti territorialmente nelle emergenze fitosanitarie, o loro delegati e un rappresentante dell'Istituto di riferimento nonche', se necessario per l'applicazione delle misure fitosanitarie: a) un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche; b) un rappresentante designato di comune accordo dalla Societa' Italiana di Patologia Vegetale (SIPAV), dalla Societa' Entomologica Italiana, individuato tra i componenti della Sezione Entomologia Agraria (SEI), dall'Associazione Italiana per la Protezione delle Piante (AIPP) e dalla Societa' Italiana di Nematologia; c) un rappresentante del Comando carabinieri unita' forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA); d) un rappresentante del Corpo della Guardia di finanza; e) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dell'interno, nonche' del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. 4. Al Segretariato per le emergenze fitosanitarie compete: a) il coordinamento dell'attuazione delle misure fitosanitarie previste dai Piani di Azione, su richiesta del Comitato fitosanitario nazionale; b) il coordinamento dell'attuazione dei piani di comunicazione previsti dai Piani di Azione; c) l'organizzazione delle verifiche, anche mediante audit, sull'effettuazione delle misure fitosanitarie previste dai Piani di Azione; d) il coordinamento delle richieste di contribuzione europea, di cui al regolamento (UE) 2014/652; e) la predisposizione di proposte di deliberazione e di altri documenti da sottoporre al Comitato fitosanitario nazionale. 5. Il Segretariato nazionale per le emergenze fitosanitarie relaziona periodicamente al Comitato fitosanitario nazionale circa l'evoluzione delle emergenze in atto. 6. Ai componenti del Segretariato per le emergenze fitosanitarie di cui al comma 3, non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Segretariato medesimo ed ai relativi lavori.