Art. 10 
 
Deroghe ai requisiti per  l'iscrizione  delle  varieta'  ai  Registri
                              nazionali 
 
  1.  L'esame  del  valore  agronomico  e  di  utilizzazione  non  e'
necessario per l'ammissione delle varieta' di  graminacee  quando  il
costitutore dichiara che le sementi della varieta' da  iscrivere  nel
Registro nazionale sono destinate a uso di tappeto erboso. 
  2.  L'esame  del  valore  agronomico  e  di  utilizzazione  non  e'
richiesto per l'ammissione di  varieta'  (linee  «inbred»  o  ibridi)
utilizzate esclusivamente come  componenti  di  varieta'  ibride  che
soddisfano i requisiti di distinzione, stabilita' e  omogeneita'.  La
stessa previsione si applica per l'iscrizione delle componenti  nelle
associazioni varietali. 
  3.  L'esame  del  valore  agronomico  e  di  utilizzazione  non  e'
necessario per  l'ammissione  delle  varieta'  le  cui  sementi  sono
destinate  a  essere  commercializzate  in  un  altro  Stato   membro
dell'Unione europea che le abbia ammesse in considerazione  del  loro
valore agronomico e di utilizzazione. 
  4. Nel caso di varieta' per le quali non e' richiesto un esame  del
valore  agronomico  e  di  utilizzazione,  e'  necessario  verificare
l'idoneita' all'uso dichiarato, attraverso un esame  appropriato.  In
questi casi sono fissate le condizioni di esame.