Art. 10 Deroghe ai requisiti per l'iscrizione delle varieta' ai Registri nazionali 1. L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non e' necessario per l'ammissione delle varieta' di graminacee quando il costitutore dichiara che le sementi della varieta' da iscrivere nel Registro nazionale sono destinate a uso di tappeto erboso. 2. L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non e' richiesto per l'ammissione di varieta' (linee «inbred» o ibridi) utilizzate esclusivamente come componenti di varieta' ibride che soddisfano i requisiti di distinzione, stabilita' e omogeneita'. La stessa previsione si applica per l'iscrizione delle componenti nelle associazioni varietali. 3. L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non e' necessario per l'ammissione delle varieta' le cui sementi sono destinate a essere commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea che le abbia ammesse in considerazione del loro valore agronomico e di utilizzazione. 4. Nel caso di varieta' per le quali non e' richiesto un esame del valore agronomico e di utilizzazione, e' necessario verificare l'idoneita' all'uso dichiarato, attraverso un esame appropriato. In questi casi sono fissate le condizioni di esame.