Art. 11 Iscrizione di varieta' di specie agrarie e ortive ai Registri nazionali 1. L'iscrizione e' disposta dal Ministero con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente. 2. Il costitutore e' tenuto alla conservazione in purezza della varieta', con la quale viene garantito il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 9, che effettua direttamente o demanda ad un responsabile della conservazione in purezza. 3. Nel caso di varieta' iscritte d'ufficio e il cui costitutore e' sconosciuto, il Ministero incarica della conservazione in purezza un soggetto pubblico o privato che opera nel campo sementiero e che offre la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varieta'. 4. Se i soggetti di cui ai commi 2 e 3 non adempiono alle prescrizioni relative al mantenimento in purezza della varieta', nel caso in cui la varieta' abbia un interesse economico di valenza nazionale o nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche, il Ministero assegna tale compito ad altro soggetto, pubblico o privato, che assume gli obblighi del costitutore. Nei suoi confronti il Ministero definisce le modalita' di distribuzione della semente di base.