Art. 11 
 
Iscrizione di  varieta'  di  specie  agrarie  e  ortive  ai  Registri
                              nazionali 
 
  1. L'iscrizione e' disposta dal Ministero con proprio  decreto,  da
pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,
sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente. 
  2. Il costitutore e' tenuto alla  conservazione  in  purezza  della
varieta', con la quale viene garantito il mantenimento dei  requisiti
di cui all'articolo 9, che effettua  direttamente  o  demanda  ad  un
responsabile della conservazione in purezza. 
  3. Nel caso di varieta' iscritte d'ufficio e il cui costitutore  e'
sconosciuto, il Ministero incarica della conservazione in purezza  un
soggetto pubblico o privato che opera  nel  campo  sementiero  e  che
offre la  necessaria  garanzia  del  mantenimento  in  purezza  della
varieta'. 
  4. Se i soggetti  di  cui  ai  commi  2  e  3  non  adempiono  alle
prescrizioni relative al mantenimento in purezza della varieta',  nel
caso in cui la varieta'  abbia  un  interesse  economico  di  valenza
nazionale  o  nell'interesse  della   conservazione   delle   risorse
fitogenetiche, il Ministero assegna tale compito ad  altro  soggetto,
pubblico o privato, che assume gli obblighi del costitutore. Nei suoi
confronti il Ministero definisce le modalita' di distribuzione  della
semente di base.