Art. 12 Non assoggettabilita' delle varieta' iscritte nel catalogo comune a restrizioni commerciali e possibilita' di organizzare esperimenti temporanei in ambito europeo. 1. Le sementi di varieta' iscritte nel «Catalogo comune delle varieta' di specie di piante agrarie e ortive» non sono soggette, con effetto a partire dalla pubblicazione dell'iscrizione medesima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad alcuna restrizione di commercializzazione per cio' che riguarda la varieta', fatto salvo quanto previsto dagli articoli 45 e 46. 2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Gruppo permanente per la protezione delle piante di cui all'articolo 11, puo' proporre o aderire ad esperimenti temporanei a livello dell'Unione, conformemente alle procedure previste dalle direttive dell'Unione di riferimento.