Art. 12 
 
Non assoggettabilita' delle varieta' iscritte nel catalogo  comune  a
  restrizioni commerciali e possibilita' di  organizzare  esperimenti
  temporanei in ambito europeo. 
 
  1. Le sementi di  varieta'  iscritte  nel  «Catalogo  comune  delle
varieta' di specie di piante agrarie e ortive» non sono soggette, con
effetto a partire dalla pubblicazione dell'iscrizione medesima  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad  alcuna  restrizione
di commercializzazione per cio' che riguarda la varieta', fatto salvo
quanto previsto dagli articoli 45 e 46. 
  2. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,
sentito il Gruppo permanente per la protezione delle  piante  di  cui
all'articolo 11, puo' proporre o aderire ad esperimenti temporanei  a
livello dell'Unione,  conformemente  alle  procedure  previste  dalle
direttive dell'Unione di riferimento.