Art. 13 Denominazione varietale 1. La varieta', oggetto di iscrizione nei Registri nazionali delle varieta', prende la denominazione assegnata dal costitutore. 2. La denominazione deve essere tale da consentire l'identificazione della varieta'. Tale denominazione deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 2009/637 del 22 luglio 2009, della Commissione e risultare non contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume. 3. Se, dopo l'iscrizione di una varieta', risulta che la denominazione di cui al comma 2 non poteva essere accettata al momento dell'iscrizione, la denominazione viene modificata in modo tale da renderla conforme al regolamento (CE) n. 2009/637 del 22 luglio 2009. La denominazione precedente puo' essere temporaneamente utilizzata fino all'adozione della nuova denominazione.
Note all'art. 13: - Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 2009/637 del 22 luglio 2009, della Commissione, si veda nelle note alle premesse.