Art. 13 
 
                       Denominazione varietale 
 
  1. La varieta', oggetto di iscrizione nei Registri nazionali  delle
varieta', prende la denominazione assegnata dal costitutore. 
  2.   La   denominazione   deve   essere    tale    da    consentire
l'identificazione della  varieta'.  Tale  denominazione  deve  essere
conforme alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 2009/637
del 22 luglio 2009, della Commissione e risultare non contraria  alla
legge, all'ordine pubblico e al buon costume. 
  3.  Se,  dopo  l'iscrizione  di  una  varieta',  risulta   che   la
denominazione di cui al  comma  2  non  poteva  essere  accettata  al
momento dell'iscrizione, la denominazione viene  modificata  in  modo
tale da renderla conforme al regolamento  (CE)  n.  2009/637  del  22
luglio 2009. La denominazione precedente puo' essere  temporaneamente
utilizzata fino all'adozione della nuova denominazione. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per i riferimenti del regolamento  (CE)  n.  2009/637
          del 22 luglio 2009, della Commissione, si veda  nelle  note
          alle premesse.