Art. 14 
 
           Gestione dei Registri nazionali delle varieta' 
 
  1. L'iscrizione di una varieta' e' valida sino alla fine del decimo
anno civile successivo  a  quello  dell'iscrizione  medesima  e  puo'
essere rinnovata per periodi determinati, ove la  coltura  sia  cosi'
estesa da giustificarla o, comunque,  abbia  un  interesse  economico
rilevante o se la stessa debba essere mantenuta nell'interesse  della
conservazione  delle  risorse  fitogenetiche,  sempre  che  risultino
soddisfatti i previsti requisiti di distinzione, di omogeneita' e  di
stabilita'. Per le varieta' da conservazione e  per  le  varieta'  di
specie  ortive  prive  di  valore  intrinseco  e  sviluppate  per  la
coltivazione  in  condizioni  particolari,   detti   requisiti   sono
stabiliti al Capo VI. 
  2. Le domande di rinnovo devono essere presentate  dal  costitutore
entro i due anni  antecedenti  alla  scadenza  dell'iscrizione.  Tale
scadenza non si applica alle varieta' da conservazione, alle varieta'
ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in
condizioni particolari e ai miscugli di preservazione di cui al  Capo
VI. Per quest'ultime, le domande di rinnovo  vanno  presentate  prima
della scadenza dell'iscrizione. 
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali sono stabilite le procedure per la verifica delle varieta',
nel secondo quinquennio di validita' della registrazione, ai fini del
rinnovo della loro iscrizione.