Art. 14 Gestione dei Registri nazionali delle varieta' 1. L'iscrizione di una varieta' e' valida sino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima e puo' essere rinnovata per periodi determinati, ove la coltura sia cosi' estesa da giustificarla o, comunque, abbia un interesse economico rilevante o se la stessa debba essere mantenuta nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche, sempre che risultino soddisfatti i previsti requisiti di distinzione, di omogeneita' e di stabilita'. Per le varieta' da conservazione e per le varieta' di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, detti requisiti sono stabiliti al Capo VI. 2. Le domande di rinnovo devono essere presentate dal costitutore entro i due anni antecedenti alla scadenza dell'iscrizione. Tale scadenza non si applica alle varieta' da conservazione, alle varieta' ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e ai miscugli di preservazione di cui al Capo VI. Per quest'ultime, le domande di rinnovo vanno presentate prima della scadenza dell'iscrizione. 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite le procedure per la verifica delle varieta', nel secondo quinquennio di validita' della registrazione, ai fini del rinnovo della loro iscrizione.