Art. 15 Cancellazione e rettifiche di varieta' iscritte al registro delle varieta' 1. Il Ministero, con proprio decreto, dispone la cancellazione di una varieta' qualora: a) in sede di esame, risulti che detta varieta' non sia piu' distinta, stabile o sufficientemente omogenea; b) il responsabile della conservazione in purezza della varieta' ne faccia richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata; c) all'atto dell'inoltro della domanda di iscrizione o nel corso della procedura d'esame, siano state fornite indicazioni false o fraudolente in merito agli elementi da cui dipende l'iscrizione; d) risulti, dopo l'iscrizione, la mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; e) la validita' dell'iscrizione sia giunta a scadenza. 2. Nel caso di cui al comma 1, lettera e), nel decreto di cancellazione si stabilisce, su richiesta del costitutore, un periodo transitorio per la certificazione, per il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e per la commercializzazione dei prodotti sementieri che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione. 3. Per le varieta' comprese nel catalogo comune delle varieta' di specie di piante agrarie o di ortive, il periodo transitorio che scade per ultimo fra quelli accordati dai vari Stati membri in cui la varieta' e' iscritta, si applica alla commercializzazione in Italia quando le sementi o i tuberi-seme della varieta' in questione non sono state sottoposte ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda la varieta'. 4. La perdita di una delle caratteristiche o condizioni di distinguibilita', uniformita' e stabilita' richieste per l'iscrizione, comporta la cancellazione della varieta' dal Registro. 5. Nel caso di specie o varieta' suscettibili, per le modalita' di riproduzione, di modifiche di talune caratteristiche varietali, il loro verificarsi comporta la rettifica della descrizione nel Registro. 6. Sia la cancellazione che la rettifica della descrizione vengono disposte dal Ministero, sentiti coloro che hanno interesse al mantenimento dell'iscrizione. 7. Se, dopo l'iscrizione di una varieta', risulta che la condizione di differenziabilita' non e' stata soddisfatta al momento dell'iscrizione, il provvedimento di iscrizione e' annullato. In tal caso, la varieta' non e' piu' considerata come una varieta' nota nella Unione europea, a partire dal momento della iscrizione iniziale.