Art. 15 
 
Cancellazione e rettifiche di varieta'  iscritte  al  registro  delle
                              varieta' 
 
  1. Il Ministero, con proprio decreto, dispone la  cancellazione  di
una varieta' qualora: 
  a) in sede di esame,  risulti  che  detta  varieta'  non  sia  piu'
distinta, stabile o sufficientemente omogenea; 
  b) il responsabile della conservazione in purezza della varieta' ne
faccia  richiesta  a  meno  che  una  selezione  conservatrice  resti
assicurata; 
  c) all'atto dell'inoltro della domanda di iscrizione  o  nel  corso
della procedura d'esame, siano  state  fornite  indicazioni  false  o
fraudolente in merito agli elementi da cui dipende l'iscrizione; 
  d)  risulti,  dopo  l'iscrizione,  la  mancata   osservanza   delle
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; 
  e) la validita' dell'iscrizione sia giunta a scadenza. 
  2. Nel caso  di  cui  al  comma  1,  lettera  e),  nel  decreto  di
cancellazione si stabilisce, su richiesta del costitutore, un periodo
transitorio per la certificazione, per  il  controllo  (limitatamente
alle   specie   ortive)   quali   sementi   standard   e    per    la
commercializzazione dei  prodotti  sementieri  che  si  protragga  al
massimo fino al 30 giugno del terzo  anno  successivo  alla  scadenza
dell'iscrizione. 
  3. Per le varieta' comprese nel catalogo comune delle  varieta'  di
specie di piante agrarie o di  ortive,  il  periodo  transitorio  che
scade per ultimo fra quelli accordati dai vari Stati membri in cui la
varieta' e' iscritta, si applica alla commercializzazione  in  Italia
quando le sementi o i tuberi-seme della  varieta'  in  questione  non
sono state sottoposte ad alcuna  restrizione  di  commercializzazione
per quanto riguarda la varieta'. 
  4.  La  perdita  di  una  delle  caratteristiche  o  condizioni  di
distinguibilita',   uniformita'   e    stabilita'    richieste    per
l'iscrizione, comporta la cancellazione della varieta' dal Registro. 
  5. Nel caso di specie o varieta' suscettibili, per le modalita'  di
riproduzione, di modifiche di talune  caratteristiche  varietali,  il
loro  verificarsi  comporta  la  rettifica  della   descrizione   nel
Registro. 
  6. Sia la cancellazione che la rettifica della descrizione  vengono
disposte  dal  Ministero,  sentiti  coloro  che  hanno  interesse  al
mantenimento dell'iscrizione. 
  7. Se, dopo l'iscrizione di una varieta', risulta che la condizione
di  differenziabilita'  non   e'   stata   soddisfatta   al   momento
dell'iscrizione, il provvedimento di iscrizione e' annullato. In  tal
caso, la varieta' non e' piu'  considerata  come  una  varieta'  nota
nella  Unione  europea,  a  partire  dal  momento  della   iscrizione
iniziale.