Art. 16 
 
Equivalenza  dell'iscrizione  nei  Registri  varietali  e   selezione
                      conservatrice equivalente 
 
  1. Le condizioni poste dal presente decreto  per  l'iscrizione  nei
Registri delle varieta' valgono anche per le varieta'  costituite  in
altri Stati membri o Paesi terzi. L'iscrizione di  una  varieta'  nel
catalogo comune delle varieta' di  specie  di  piante  agrarie  o  di
ortive, o in un Registro nazionale di uno  Stato  membro  dell'Unione
europea, conformemente alle direttive  2002/53/CE  e  2002/55/CE  del
Consiglio,  del  13  giugno  2002,  puo'   considerarsi   equivalente
all'iscrizione nel Registro delle varieta'  di  cui  all'articolo  7,
comma 1, limitatamente ai requisiti di differenziabilita', stabilita'
e omogeneita'. L'iscrizione di una varieta'  in  un  Registro  di  un
Paese  terzo  puo'  considerarsi  parimenti  equivalente  qualora  il
competente organo dell'Unione europea abbia constatato che gli  esami
ufficiali delle varieta' effettuati in detti  Paesi,  ai  fini  della
iscrizione nel Registro,  offrano  le  stesse  garanzie  degli  esami
effettuati negli Stati membri. 
  2.  La  conservazione  in  purezza  di  una  varieta'  iscritta   o
presentata all'iscrizione nei Registri di cui all'articolo  7,  comma
1, puo' essere effettuata in un Paese terzo, anziche' in Italia o  in
un altro Paese dell'Unione  europea,  qualora  il  competente  organo
dell'Unione europea abbia constatato che i controlli della  selezione
conservatrice, effettuati in detto Paese  terzo,  offrano  le  stesse
garanzie dei controlli effettuati negli Stati membri. 
 
          Note all'art. 16: 
              -  Per  i  riferimenti  delle  direttive  2002/53/CE  e
          2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, si veda nelle
          note alle premesse.