Art. 7 Registri nazionali delle varieta' di specie agrarie e ortive 1. Il Ministero puo' istituire, per ciascuna specie di coltura, Registri di varieta' al fine di permettere l'identificazione delle varieta' stesse anche quando queste sono linee «inbred» o ibridi destinati a servire, a loro volta, da componenti per la costituzione di altre varieta' finali e le loro sementi sono commercializzate con propria denominazione. 2. L'istituzione dei Registri di varieta' e' obbligatoria per le varieta' di patate, di barbabietola da zucchero e da foraggio, per le varieta' di specie foraggere, cereali, oleaginose e da fibra, nonche' per le varieta' di specie ortive, limitatamente alle specie indicate nell'allegato II del presente decreto, di cui costituisce parte integrante. E' facolta' del Ministero istituire «Registri volontari» per specie agrarie e ortive diverse da quelle contemplate nell'allegato II, a fronte di un interesse economico concreto per tali specie. L'elenco dei registri volontari istituiti e' riportato nell'allegato III al presente decreto di cui costituisce parte integrante. 3. I Registri di varieta' di specie ortive sono suddivisi in: a) Registro delle varieta' le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate», o controllate in quanto «sementi standard»; b) Registro delle varieta' le cui sementi possono essere controllate soltanto quali «sementi standard». 4. I Registri delle varieta', la cui tenuta e' affidata al Ministero, consultabili e resi pubblici nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, devono riportare obbligatoriamente, oltre alla denominazione della varieta', il codice (SIAN) identificativo della stessa, la data del decreto di iscrizione e la data dell'ultimo decreto di rinnovo dell'iscrizione oltre al codice (SIAN) del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varieta'. 5. Nei Registri nazionali delle varieta' delle specie di piante agrarie e ortive sono iscritte le varieta' da conservazione e le varieta' di specie di piante ortive prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari. 6. Per ogni varieta' iscritta, il Ministero istituisce un fascicolo che comprende una descrizione della varieta' e la documentazione presentata ai fini dell'ammissione. Tale fascicolo, relativo alle varieta' iscritte e a quelle cancellate dal Registro delle varieta', e' tenuto a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione dell'Unione europea. Le informazioni reciproche sono riservate. 7. I fascicoli relativi all'iscrizione delle varieta' sono accessibili, a titolo personale ed esclusivo, a coloro che abbiano dimostrato un interesse qualificato a tale riguardo. Allorche' il costitutore abbia chiesto, in conformita' all'articolo 8, comma 3, il segreto sui componenti genealogici della varieta' e sui risultati degli esami sugli stessi, e' escluso l'accesso alle predette informazioni. 8. Per ogni varieta' iscritta viene comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione dell'Unione europea una breve descrizione delle caratteristiche piu' importanti relative alla sua utilizzazione. A richiesta dei suddetti soggetti verranno comunicati anche i caratteri che differenziano le varieta' in questione da altre varieta' analoghe. La presente disposizione non si applica nel caso di varieta' (linee «inbred» o ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per la costituzione di altre varieta' finali. 9. Tutte le modifiche apportate ai Registri nazionali delle varieta', nonche' ogni domanda di iscrizione o ritiro di domanda di una varieta', sono notificate agli Stati membri e alla Commissione dell'Unione europea.
Note all'art. 7: - Il testo dell'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194 (Interventi a sostegno dell'agricoltura), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1984, n. 153, cosi' recita: «Art. 15. - Ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attivita' agricole e della conseguente necessita' di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato all'impianto di un sistema informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una o piu' convenzioni con societa' a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, per la realizzazione, messa in funzione ed eventuale gestione temporanea di tale sistema informativo in base ai criteri e secondo le direttive fissate dal Ministro medesimo. Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi durata non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme sulla contabilita' dello Stato ed all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. Per i fini di cui al precedente primo comma e' autorizzata, per il triennio 1984-1986, la spesa di lire 6 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.».