Art. 7 
 
    Registri nazionali delle varieta' di specie agrarie e ortive 
 
  1. Il Ministero puo' istituire, per  ciascuna  specie  di  coltura,
Registri di varieta' al fine di  permettere  l'identificazione  delle
varieta' stesse anche quando queste  sono  linee  «inbred»  o  ibridi
destinati a servire, a loro volta, da componenti per la  costituzione
di altre varieta' finali e le loro sementi sono commercializzate  con
propria denominazione. 
  2. L'istituzione dei Registri di varieta' e'  obbligatoria  per  le
varieta' di patate, di barbabietola da zucchero e da foraggio, per le
varieta' di specie foraggere, cereali, oleaginose e da fibra, nonche'
per le varieta' di specie ortive, limitatamente alle specie  indicate
nell'allegato II del  presente  decreto,  di  cui  costituisce  parte
integrante. E' facolta' del Ministero istituire «Registri  volontari»
per  specie  agrarie  e  ortive   diverse   da   quelle   contemplate
nell'allegato II, a fronte di un  interesse  economico  concreto  per
tali specie. L'elenco dei registri volontari istituiti  e'  riportato
nell'allegato III  al  presente  decreto  di  cui  costituisce  parte
integrante. 
  3. I Registri di varieta' di specie ortive sono suddivisi in: 
  a)  Registro  delle  varieta'  le  cui   sementi   possono   essere
certificate in quanto «sementi di base» o  «sementi  certificate»,  o
controllate in quanto «sementi standard»; 
  b)  Registro  delle  varieta'  le  cui   sementi   possono   essere
controllate soltanto quali «sementi standard». 
  4. I  Registri  delle  varieta',  la  cui  tenuta  e'  affidata  al
Ministero, consultabili  e  resi  pubblici  nel  Sistema  informativo
agricolo nazionale (SIAN), di  cui  all'articolo  15  della  legge  4
giugno 1984, n. 194, devono riportare obbligatoriamente,  oltre  alla
denominazione della varieta', il codice (SIAN)  identificativo  della
stessa, la data del decreto  di  iscrizione  e  la  data  dell'ultimo
decreto  di  rinnovo  dell'iscrizione  oltre  al  codice  (SIAN)  del
responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza  della
varieta'. 
  5. Nei Registri nazionali delle varieta'  delle  specie  di  piante
agrarie e ortive sono iscritte le  varieta'  da  conservazione  e  le
varieta' di specie di piante ortive prive di valore intrinseco per la
produzione a fini commerciali ma sviluppate per  la  coltivazione  in
condizioni particolari. 
  6. Per ogni varieta' iscritta, il Ministero istituisce un fascicolo
che comprende una descrizione  della  varieta'  e  la  documentazione
presentata ai fini dell'ammissione.  Tale  fascicolo,  relativo  alle
varieta' iscritte e a quelle cancellate dal Registro delle  varieta',
e' tenuto a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione
dell'Unione europea. Le informazioni reciproche sono riservate. 
  7.  I  fascicoli  relativi  all'iscrizione  delle   varieta'   sono
accessibili, a titolo personale ed esclusivo, a  coloro  che  abbiano
dimostrato un interesse qualificato a  tale  riguardo.  Allorche'  il
costitutore abbia chiesto, in conformita' all'articolo 8, comma 3, il
segreto sui componenti genealogici della  varieta'  e  sui  risultati
degli  esami  sugli  stessi,  e'  escluso  l'accesso  alle   predette
informazioni. 
  8. Per ogni varieta' iscritta viene  comunicato  agli  altri  Stati
membri e alla Commissione dell'Unione europea una  breve  descrizione
delle   caratteristiche   piu'   importanti   relative    alla    sua
utilizzazione. A richiesta dei suddetti soggetti verranno  comunicati
anche i caratteri che differenziano le varieta' in questione da altre
varieta' analoghe. La presente disposizione non si applica  nel  caso
di varieta' (linee «inbred» o ibridi) che sono destinate unicamente a
servire da componenti per la costituzione di altre varieta' finali. 
  9.  Tutte  le  modifiche  apportate  ai  Registri  nazionali  delle
varieta', nonche' ogni domanda di iscrizione o ritiro di  domanda  di
una varieta', sono notificate agli Stati membri  e  alla  Commissione
dell'Unione europea. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il testo dell'articolo 15 della legge 4 giugno  1984,
          n. 194 (Interventi a sostegno dell'agricoltura), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale  5  giugno  1984,  n.  153,  cosi'
          recita: 
                «Art. 15. - Ai fini dell'esercizio  delle  competenze
          statali in  materia  di  indirizzo  e  coordinamento  delle
          attivita'  agricole  e  della  conseguente  necessita'   di
          acquisire e verificare tutti i  dati  relativi  al  settore
          agricolo nazionale, il Ministro  dell'agricoltura  e  delle
          foreste  e'  autorizzato   all'impianto   di   un   sistema
          informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una
          o piu' convenzioni con societa' a prevalente partecipazione
          statale, anche indiretta, per la  realizzazione,  messa  in
          funzione ed eventuale gestione temporanea di  tale  sistema
          informativo in base  ai  criteri  e  secondo  le  direttive
          fissate dal Ministro medesimo. 
                Le convenzioni di cui  al  precedente  comma,  aventi
          durata non superiore a cinque anni, sono  stipulate,  e  le
          relative spese sono eseguite, anche in  deroga  alle  norme
          sulla contabilita' dello Stato  ed  all'articolo  14  della
          legge 28 settembre 1942, n. 1140, con  esclusione  di  ogni
          forma di gestione fuori bilancio. 
                Per i fini  di  cui  al  precedente  primo  comma  e'
          autorizzata, per il triennio 1984-1986, la spesa di lire  6
          miliardi in ragione di lire 2 miliardi per  ciascuno  degli
          anni dal 1984 al 1986.».