Art. 8 
 
Domanda di iscrizione di varieta'  di  specie  agrarie  e  ortive  ai
                         registri nazionali 
 
  1. L'iscrizione  al  Registro  e'  chiesta  dal  costitutore  della
varieta' e, in sua  mancanza,  da  un  soggetto  pubblico  o  privato
operante in campo sementiero che offre  la  necessaria  garanzia  del
mantenimento in purezza della varieta'. Per le  varieta'  di  cui  il
costitutore non si conosca o non  esista,  l'iscrizione  puo'  essere
fatta d'ufficio. 
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, da  adottarsi  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto sono  stabilite  le  modalita'
inerenti la presentazione delle domande di  iscrizione  nei  Registri
nazionali delle varieta'. 
  3.  Il  costitutore  ha  facolta'  di  chiedere  il  segreto  sulla
descrizione dei componenti genealogici concernenti gli  ibridi  e  le
varieta' sintetiche e sui relativi esami a chiunque sia coinvolto nel
processo di iscrizione della varieta'.