Art. 8 Domanda di iscrizione di varieta' di specie agrarie e ortive ai registri nazionali 1. L'iscrizione al Registro e' chiesta dal costitutore della varieta' e, in sua mancanza, da un soggetto pubblico o privato operante in campo sementiero che offre la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varieta'. Per le varieta' di cui il costitutore non si conosca o non esista, l'iscrizione puo' essere fatta d'ufficio. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalita' inerenti la presentazione delle domande di iscrizione nei Registri nazionali delle varieta'. 3. Il costitutore ha facolta' di chiedere il segreto sulla descrizione dei componenti genealogici concernenti gli ibridi e le varieta' sintetiche e sui relativi esami a chiunque sia coinvolto nel processo di iscrizione della varieta'.