Art. 9 
 
Requisiti per l'iscrizione delle varieta' di specie agrarie e  ortive
                        ai Registri nazionali 
 
  1. Il Ministero,  ai  fini  dell'iscrizione  al  Registro,  accerta
tramite prove ufficiali di campo, eseguite  o  fatte  eseguire  dagli
enti individuati ai sensi del comma 8, che ogni varieta' si distingua
per uno o piu' caratteri  dalle  altre  varieta'  iscritte,  che  sia
omogenea e stabile nei suoi  caratteri  essenziali  e  che  abbia  un
valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente.  Nel  caso  delle
varieta'  di  specie  ortive,  fatta   eccezione   per   la   cicoria
industriale, il Ministero deve accertare esclusivamente  i  requisiti
di distinguibilita', uniformita' e stabilita'. 
  2. Una varieta'  e'  distinta  se,  indipendentemente  dall'origine
artificiale o naturale della varieta' iniziale da  cui  proviene,  si
distingue nettamente per uno o  piu'  caratteri  da  qualsiasi  altra
varieta'  nota  nell'Unione  europea  e  nei  Paesi   aderenti   alla
Convenzione dell'Unione internazionale per la protezione delle  nuove
varieta' vegetali  (UPOV).  Si  considera  nota  nell'Unione  europea
qualsiasi varieta' che, al momento in cui la richiesta di  iscrizione
della varieta' da giudicare e' presentata, soddisfa uno dei  seguenti
requisiti: 
  a) figura nel catalogo comune delle  varieta'  delle  specie  delle
piante agricole  o  nel  catalogo  delle  varieta'  delle  specie  di
ortaggi; 
  b) e' iscritta o in corso di iscrizione in Italia  o  in  un  altro
Stato membro o e' ammessa per la certificazione  per  altri  Paesi  a
meno  che,  prima  della  decisione  in  merito  alla  richiesta   di
iscrizione della varieta' da giudicare, non siano  piu'  soddisfatti,
in tutti gli Stati membri interessati, i requisiti sopra indicati; 
  c) e' nota una varieta' protetta con una privativa o per  la  quale
sia  stata  debitamente  presentata  una  domanda  per  ottenere  una
privativa per ritrovati vegetali  in  uno  dei  Paesi  aderenti  alla
Convenzione UPOV. 
  3. Una varieta' si considera omogenea se, fatta salva la variazione
che  si  puo'  prevedere  dai   particolari   caratteri   della   sua
moltiplicazione, e' sufficientemente  omogenea  nell'espressione  dei
caratteri compresi nell'esame della  distinzione,  nonche'  di  altri
caratteri usati per la descrizione della varieta'. 
  4. Una varieta' e' stabile se resta conforme alla  definizione  dei
suoi  caratteri  essenziali  al  termine  delle  sue  riproduzioni  o
moltiplicazioni successive ovvero alla fine di ogni ciclo, qualora il
costitutore abbia definito un ciclo  particolare  di  riproduzione  o
moltiplicazione. 
  5. Una varieta' possiede un valore agronomico  e  di  utilizzazione
soddisfacente se, visto l'insieme  delle  sue  qualita'  costituisce,
rispetto alle altre varieta' iscritte nel  Registro  delle  varieta',
almeno  per  la  produzione  in  un  determinato  areale,  un   netto
miglioramento per la coltivazione o per la gestione  dei  raccolti  o
per l'impiego dei prodotti ottenuti. L'eventuale deficienza di talune
caratteristiche  puo'  essere  compensata  dalla  presenza  di  altre
caratteristiche favorevoli. 
  6. Per l'iscrizione delle varieta' di specie agrarie  e  di  specie
ortive nei Registri nazionali, indicate nell'allegato II, i caratteri
e  le   condizioni   minime   da   osservare   per   determinare   la
differenziabilita', la omogeneita' e la  stabilita'  delle  varieta',
sono  conformi  ai  protocolli  e  alle  linee  direttrici   indicate
all'allegato VIII  al  presente  decreto  di  cui  costituisce  parte
integrante.  Per  quanto  riguarda  il   valore   agronomico   e   di
utilizzazione delle varieta'  delle  specie  di  piante  agricole  le
condizioni da osservarsi  devono  essere  conformi  all'allegato  III
della direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre  2003,  e
successive modificazioni. 
  7. Ai fini dell'iscrizione nei Registri di varieta' le cui  sementi
possono essere controllate soltanto quali «sementi standard», possono
essere presi in considerazione i risultati di esami non  ufficiali  e
le cognizioni pratiche ottenute durante la coltivazione in  relazione
ai risultati di un esame ufficiale. 
  8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali sono individuate le strutture e gli enti scientifici  o  di
ricerca nazionali che, con provata esperienza  nell'accertamento  dei
requisiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, eseguono prove di campo  sulla
base delle caratteristiche tecniche necessarie  per  l'iscrizione  ai
Registri nazionali delle varieta'  di  specie  agrarie  e  di  specie
ortive indicate negli allegati II e III. 
  9.  Per  gli   accertamenti   tecnici   da   effettuare   ai   fini
dell'iscrizione, sono dovute le tariffe di cui all'articolo 82. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per i riferimenti della  direttiva  2003/90/CE  della
          Commissione, del 6 ottobre 2003, si veda  nelle  note  alle
          premesse.