Art. 9 Requisiti per l'iscrizione delle varieta' di specie agrarie e ortive ai Registri nazionali 1. Il Ministero, ai fini dell'iscrizione al Registro, accerta tramite prove ufficiali di campo, eseguite o fatte eseguire dagli enti individuati ai sensi del comma 8, che ogni varieta' si distingua per uno o piu' caratteri dalle altre varieta' iscritte, che sia omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali e che abbia un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente. Nel caso delle varieta' di specie ortive, fatta eccezione per la cicoria industriale, il Ministero deve accertare esclusivamente i requisiti di distinguibilita', uniformita' e stabilita'. 2. Una varieta' e' distinta se, indipendentemente dall'origine artificiale o naturale della varieta' iniziale da cui proviene, si distingue nettamente per uno o piu' caratteri da qualsiasi altra varieta' nota nell'Unione europea e nei Paesi aderenti alla Convenzione dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varieta' vegetali (UPOV). Si considera nota nell'Unione europea qualsiasi varieta' che, al momento in cui la richiesta di iscrizione della varieta' da giudicare e' presentata, soddisfa uno dei seguenti requisiti: a) figura nel catalogo comune delle varieta' delle specie delle piante agricole o nel catalogo delle varieta' delle specie di ortaggi; b) e' iscritta o in corso di iscrizione in Italia o in un altro Stato membro o e' ammessa per la certificazione per altri Paesi a meno che, prima della decisione in merito alla richiesta di iscrizione della varieta' da giudicare, non siano piu' soddisfatti, in tutti gli Stati membri interessati, i requisiti sopra indicati; c) e' nota una varieta' protetta con una privativa o per la quale sia stata debitamente presentata una domanda per ottenere una privativa per ritrovati vegetali in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione UPOV. 3. Una varieta' si considera omogenea se, fatta salva la variazione che si puo' prevedere dai particolari caratteri della sua moltiplicazione, e' sufficientemente omogenea nell'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione, nonche' di altri caratteri usati per la descrizione della varieta'. 4. Una varieta' e' stabile se resta conforme alla definizione dei suoi caratteri essenziali al termine delle sue riproduzioni o moltiplicazioni successive ovvero alla fine di ogni ciclo, qualora il costitutore abbia definito un ciclo particolare di riproduzione o moltiplicazione. 5. Una varieta' possiede un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente se, visto l'insieme delle sue qualita' costituisce, rispetto alle altre varieta' iscritte nel Registro delle varieta', almeno per la produzione in un determinato areale, un netto miglioramento per la coltivazione o per la gestione dei raccolti o per l'impiego dei prodotti ottenuti. L'eventuale deficienza di talune caratteristiche puo' essere compensata dalla presenza di altre caratteristiche favorevoli. 6. Per l'iscrizione delle varieta' di specie agrarie e di specie ortive nei Registri nazionali, indicate nell'allegato II, i caratteri e le condizioni minime da osservare per determinare la differenziabilita', la omogeneita' e la stabilita' delle varieta', sono conformi ai protocolli e alle linee direttrici indicate all'allegato VIII al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Per quanto riguarda il valore agronomico e di utilizzazione delle varieta' delle specie di piante agricole le condizioni da osservarsi devono essere conformi all'allegato III della direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, e successive modificazioni. 7. Ai fini dell'iscrizione nei Registri di varieta' le cui sementi possono essere controllate soltanto quali «sementi standard», possono essere presi in considerazione i risultati di esami non ufficiali e le cognizioni pratiche ottenute durante la coltivazione in relazione ai risultati di un esame ufficiale. 8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuate le strutture e gli enti scientifici o di ricerca nazionali che, con provata esperienza nell'accertamento dei requisiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, eseguono prove di campo sulla base delle caratteristiche tecniche necessarie per l'iscrizione ai Registri nazionali delle varieta' di specie agrarie e di specie ortive indicate negli allegati II e III. 9. Per gli accertamenti tecnici da effettuare ai fini dell'iscrizione, sono dovute le tariffe di cui all'articolo 82.
Note all'art. 9: - Per i riferimenti della direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, si veda nelle note alle premesse.