Art. 10 Requisiti delle varieta' 1. Una varieta' puo' essere iscritta al Registro se in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) e' giuridicamente protetta da una privativa per ritrovati vegetali conformemente alle disposizioni sulla protezione di nuove varieta' vegetali; b) e' comunemente nota. Una varieta' e' considerata comunemente nota se: 1) e' stata registrata ufficialmente in uno Stato membro; 2) e' oggetto di domanda di registrazione ufficiale in uno Stato membro o di domanda di privativa di cui alla lettera a); 3) e' stata commercializzata prima del 30 settembre 2012 sul territorio nazionale o di un altro Stato membro, purche' abbia una descrizione ufficialmente riconosciuta dal Servizio fitosanitario centrale; c) e' distinguibile, omogenea e stabile a seguito di prove di coltivazione ufficiali di cui all'articolo 11. Una varieta' e' considerata: 1) «distinguibile» se puo' essere chiaramente distinta, in riferimento all'espressione delle caratteristiche risultanti da un particolare genotipo o da una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varieta' comunemente nota alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 9; 2) «omogenea» se, fatta salva la variazione prevedibile in base alle particolarita' della sua propagazione, e' sufficientemente omogenea nell'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilita', nonche' di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varieta'; 3) «stabile» se l'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilita', nonche' di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varieta', rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni oppure, in caso di micropropagazione, alla fine di ogni ciclo. 2. Ogni varieta' deve avere la stessa denominazione in tutti gli Stati membri conformemente alle linee direttrici internazionali accettate. 3. Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o materiali di moltiplicazione siano destinati ad essere utilizzati in qualita' di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1829/2003 o in qualita' di mangime o in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del medesimo regolamento, la varieta' interessata e' registrata ufficialmente solo se l'alimento o il mangime ottenuto da questi materiali e' stato autorizzato a norma del suddetto regolamento.
Note all'art. 10: - Il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 ottobre 2003, n. L 268.