Art. 10 
 
                      Requisiti delle varieta' 
 
  1. Una varieta' puo' essere iscritta al Registro se in possesso  di
uno dei seguenti requisiti: 
    a) e' giuridicamente protetta  da  una  privativa  per  ritrovati
vegetali conformemente alle disposizioni sulla  protezione  di  nuove
varieta' vegetali; 
    b) e' comunemente nota. Una varieta' e'  considerata  comunemente
nota se: 
      1) e' stata registrata ufficialmente in uno Stato membro; 
      2) e' oggetto di domanda  di  registrazione  ufficiale  in  uno
Stato membro o di domanda di privativa di cui alla lettera a); 
      3) e' stata commercializzata prima del 30  settembre  2012  sul
territorio nazionale o di un altro Stato membro,  purche'  abbia  una
descrizione ufficialmente  riconosciuta  dal  Servizio  fitosanitario
centrale; 
    c) e' distinguibile, omogenea e stabile a  seguito  di  prove  di
coltivazione ufficiali  di  cui  all'articolo  11.  Una  varieta'  e'
considerata: 
      1) «distinguibile» se  puo'  essere  chiaramente  distinta,  in
riferimento all'espressione delle caratteristiche  risultanti  da  un
particolare genotipo o da una particolare combinazione  di  genotipi,
da  qualsiasi  altra  varieta'  comunemente   nota   alla   data   di
presentazione della domanda di cui all'articolo 9; 
      2) «omogenea» se, fatta salva la variazione prevedibile in base
alle  particolarita'  della  sua  propagazione,  e'  sufficientemente
omogenea nell'espressione delle caratteristiche  comprese  nell'esame
della distinguibilita', nonche'  di  qualsiasi  altra  caratteristica
utilizzata per la descrizione della varieta'; 
      3) «stabile» se l'espressione  delle  caratteristiche  comprese
nell'esame  della  distinguibilita',  nonche'  di   qualsiasi   altra
caratteristica utilizzata per la descrizione della  varieta',  rimane
invariata  dopo  ripetute  moltiplicazioni   oppure,   in   caso   di
micropropagazione, alla fine di ogni ciclo. 
  2. Ogni varieta' deve avere la stessa denominazione  in  tutti  gli
Stati  membri  conformemente  alle  linee  direttrici  internazionali
accettate. 
  3. Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o  materiali  di
moltiplicazione siano destinati ad essere utilizzati in  qualita'  di
alimenti  o  in  alimenti  rientranti  nell'ambito  di   applicazione
dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1829/2003 o  in  qualita'  di
mangime o  in  un  mangime  rientrante  nell'ambito  di  applicazione
dell'articolo 15 del medesimo regolamento, la varieta' interessata e'
registrata ufficialmente solo se l'alimento o il mangime ottenuto  da
questi  materiali  e'  stato  autorizzato  a   norma   del   suddetto
regolamento. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1829/2003  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi
          geneticamente modificati, e' pubblicato nella  G.U.U.E.  18
          ottobre 2003, n. L 268.