Art. 11 
 
               Esecuzione delle prove di coltivazione 
 
  1. Per le domande ritenute idonee il Ministero provvede ad eseguire
o a far eseguire le prove di coltivazione e individua le strutture  e
gli enti che conducono tali prove sulla  base  delle  caratteristiche
tecniche  necessarie,  nonche'  delle  collezioni  di  riferimento  a
disposizione ed eventualmente un Centro di coordinamento. 
  2. Le prove di coltivazione, per quanto riguarda la  pianificazione
delle prove medesime, le condizioni di coltura e  le  caratteristiche
della varieta' da disciplinare, sono  effettuate  in  conformita'  ai
«Protocolli relativi alle analisi di distinguibilita', omogeneita'  e
stabilita'»  (DUS)  formulati  dal   consiglio   di   amministrazione
dell'Ufficio comunitario delle varieta' vegetali (CPVO),  applicabili
all'esame tecnico. 
  3. Qualora  per  la  specie  pertinente  non  siano  disponibili  i
protocolli di cui al comma  2,  si  applicano  le  «Linee  guida  per
l'esecuzione  delle  analisi  di  distinguibilita',   omogeneita'   e
stabilita'» dell'Unione internazionale per la protezione delle  nuove
varieta' vegetali (UPOV), 
  4. Qualora per la specie pertinente non siano disponibili le  Linee
guida di cui al comma 3, si applicano  i  protocolli  riconosciuti  a
livello nazionale. 
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, da adottare entro centottanta giorni  dall'emanazione  del
presente decreto, sono stabiliti i criteri e  le  procedure  tecniche
per gli esami ufficiali, sentito  il  parere  del  Gruppo  di  lavoro
permanente. Con lo stesso decreto  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
procedure  per  l'esame   delle   varieta'   a   limitato   interesse
commerciale. 
  6. L'elenco delle varieta', dei  cloni,  delle  selezioni  e  delle
accessioni iscritte al Registro, per effetto  del  presente  decreto,
nonche'   l'elenco   dei   Centri    di    conservazione    per    la
premoltiplicazione e' pubblicato sul sito del Ministero. 
  7. Le prove di coltivazione per l'accertamento dei  requisiti  DUS,
di cui al comma 2, non sono effettuate qualora  sia  documentato  che
siano state effettuate con sufficiente garanzia secondo i  protocolli
del CPVO e UPOV come richiesto dall'articolo 9, comma 5, lettera c). 
  8.  Tutti  gli  oneri  derivanti  dalle  attivita'  relative   alla
registrazione di una varieta' sono a carico del richiedente,  secondo
le tariffe di cui all'articolo 82.