Art. 12 Termine per la consegna dei materiali necessari all'esecuzione delle prove di coltivazione 1. In esecuzione dell'articolo 11, per l'iscrizione al Registro nazionale di cui all'articolo 6, il richiedente deve inviare i materiali necessari all'effettuazione delle prove di coltivazione finalizzate all'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), nei tempi e nei modi definiti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con il decreto di cui all'articolo 11, comma 3. 2. Al termine del ciclo di prova, l'Ente o l'organismo designato predispone il rapporto di esame e provvede al suo invio al Ministero. 3. La domanda completa di tutti gli elementi richiesti, ma pervenuta oltre i termini indicati all'articolo 9 determina l'esclusione della varieta' candidata dal piano di coltivazione dell'anno in corso e il suo inserimento nella successiva stagione di coltivazione.