Art. 12 
 
           Termine per la consegna dei materiali necessari 
             all'esecuzione delle prove di coltivazione 
 
  1. In esecuzione dell'articolo 11,  per  l'iscrizione  al  Registro
nazionale di cui  all'articolo  6,  il  richiedente  deve  inviare  i
materiali necessari all'effettuazione  delle  prove  di  coltivazione
finalizzate all'accertamento dei requisiti di  cui  all'articolo  10,
comma 1, lettera c), nei tempi e nei modi definiti dal Ministro delle
politiche agricole alimentari e  forestali  con  il  decreto  di  cui
all'articolo 11, comma 3. 
  2. Al termine del ciclo di prova, l'Ente  o  l'organismo  designato
predispone il rapporto di esame e provvede al suo invio al Ministero. 
  3.  La  domanda  completa  di  tutti  gli  elementi  richiesti,  ma
pervenuta  oltre  i  termini  indicati   all'articolo   9   determina
l'esclusione della  varieta'  candidata  dal  piano  di  coltivazione
dell'anno in corso e il suo inserimento nella successiva stagione  di
coltivazione.