Art. 13 Iscrizione al Registro 1. La varieta' ritenuta idonea a seguito dei risultati di prova di cui all'articolo 11, su parere del Gruppo di lavoro permanente, e' iscritta nel Registro Nazionale con provvedimento del Ministero da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Per le varieta' non ritenute idonee e per quelle non in regola con le disposizioni del presente decreto, il Ministero provvede a comunicare al richiedente il giudizio complessivo sulla domanda presentata e, nel caso in cui siano riscontrate anomalie o informazioni da integrare, le necessarie azioni correttive da apportare e le opportune integrazioni. 3. La varieta' che riveste particolare interesse per la frutticoltura e l'orticoltura nazionale, su parere del Gruppo di lavoro permanente, e' iscritta nel Registro nazionale con provvedimento del Ministero, anche in assenza di apposita richiesta.