Art. 6 Registro nazionale 1. Al fine di identificare le varieta' delle piante da frutto e dei relativi portinnesti, nonche' le varieta' di portinnesti di piante ortive ammesse alla commercializzazione, e' istituito presso il Ministero il Registro nazionale delle varieta' delle piante da frutto e dei relativi portinnesti e delle varieta' di portinnesti di piante ortive, di seguito denominato «Registro».