Art. 7 Articolazione del Registro 1. Il Registro, e' pubblicato e reso consultabile nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, ed e' suddiviso per generi e specie secondo quanto riportato dall'Allegato I. 2. Il Registro e' articolato nelle sezioni: a) varieta' di piante da frutto dei relativi portinnesti; b) varieta' di portinnesti di piante ortive. 3. Il Registro, in aggiunta ai generi e alle specie indicati nell'Allegato I, puo' contenere anche altri generi e specie ritenuti di particolare importanza per la frutticoltura e l'orticoltura nazionale identificati con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 4. La sezione del Registro di cui al comma 2, lettera a), contiene un apposito elenco dei Centri di conservazione per la premoltiplicazione di cui all'articolo 21 riconosciuti idonei. 5. La sezione del Registro di cui al comma 2, lettera b), contiene le varieta' di portainnesti appartenenti a generi e specie ortive, nonche' ai loro ibridi, non compresi nell'Allegato I, qualora siano destinati ad essere innestati con materiali di generi e specie elencati nel predetto Allegato I. 6. Sono iscritte al Registro le varieta' riconosciute dal Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 19 marzo 2019, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 119 del 23 maggio 2019.
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194 (Interventi a sostegno dell'agricoltura), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1984, n. 153, cosi' recita: «Art. 15. - Ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attivita' agricole e della conseguente necessita' di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato all'impianto di un sistema informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una o piu' convenzioni con societa' a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, per la realizzazione, messa in funzione ed eventuale gestione temporanea di tale sistema informativo in base ai criteri e secondo le direttive fissate dal Ministro medesimo. Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi durata non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme sulla contabilita' dello Stato ed all'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. Per i fini di cui al precedente primo comma e' autorizzata, per il triennio 1984-1986, la spesa di lire 6 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.».