Art. 7 
 
                     Articolazione del Registro 
 
  1. Il Registro, e' pubblicato e reso consultabile  nell'ambito  del
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui all'articolo 15
della legge 4 giugno 1984, n. 194,  ed  e'  suddiviso  per  generi  e
specie secondo quanto riportato dall'Allegato I. 
  2. Il Registro e' articolato nelle sezioni: 
    a) varieta' di piante da frutto dei relativi portinnesti; 
    b) varieta' di portinnesti di piante ortive. 
  3. Il Registro, in  aggiunta  ai  generi  e  alle  specie  indicati
nell'Allegato I, puo' contenere anche altri generi e specie  ritenuti
di  particolare  importanza  per  la  frutticoltura  e  l'orticoltura
nazionale identificati con provvedimento del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali. 
  4. La sezione del Registro di cui al comma 2, lettera a),  contiene
un   apposito   elenco   dei   Centri   di   conservazione   per   la
premoltiplicazione di cui all'articolo 21 riconosciuti idonei. 
  5. La sezione del Registro di cui al comma 2, lettera b),  contiene
le varieta' di portainnesti appartenenti a generi  e  specie  ortive,
nonche' ai loro ibridi, non compresi nell'Allegato I,  qualora  siano
destinati ad essere  innestati  con  materiali  di  generi  e  specie
elencati nel predetto Allegato I. 
  6. Sono iscritte al Registro le varieta' riconosciute  dal  Sistema
nazionale volontario di qualificazione del materiale di  propagazione
vegetale, di cui al decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari, forestali e del turismo 19  marzo  2019,  pubblicato  nel
Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana, n. 119 del 23 maggio 2019. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il testo dell'art. 15 della legge 4 giugno  1984,  n.
          194 (Interventi a  sostegno  dell'agricoltura),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale  5  giugno  1984,  n.  153,  cosi'
          recita: 
                «Art. 15. - Ai fini dell'esercizio  delle  competenze
          statali in  materia  di  indirizzo  e  coordinamento  delle
          attivita'  agricole  e  della  conseguente  necessita'   di
          acquisire e verificare tutti i  dati  relativi  al  settore
          agricolo nazionale, il Ministro  dell'agricoltura  e  delle
          foreste  e'  autorizzato   all'impianto   di   un   sistema
          informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una
          o piu' convenzioni con societa' a prevalente partecipazione
          statale, anche indiretta, per la  realizzazione,  messa  in
          funzione ed eventuale gestione temporanea di  tale  sistema
          informativo in base  ai  criteri  e  secondo  le  direttive
          fissate dal Ministro medesimo. 
                Le convenzioni di cui  al  precedente  comma,  aventi
          durata non superiore a cinque anni, sono  stipulate,  e  le
          relative spese sono eseguite, anche in  deroga  alle  norme
          sulla contabilita' dello Stato ed all'art. 14  della  legge
          28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di
          gestione fuori bilancio. 
                Per i fini  di  cui  al  precedente  primo  comma  e'
          autorizzata, per il triennio 1984-1986, la spesa di lire  6
          miliardi in ragione di lire 2 miliardi per  ciascuno  degli
          anni dal 1984 al 1986.».