Art. 9 
 
              Domanda di registrazione di una varieta' 
 
  1. L'iscrizione  di  una  varieta'  nel  Registro  e'  chiesta  dal
costitutore, dall'avente causa o dal rappresentante designato  o,  in
mancanza di tali soggetti, da un istituto o ente o altro soggetto che
offra la necessaria garanzia del mantenimento in conservazione  della
varieta'. 
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto  legislativo,  sono  stabilite  le
modalita' inerenti il deposito della domanda di iscrizione di cui  al
comma 1. 
  3. La domanda di iscrizione  deve  essere  trasmessa  entro  il  30
giugno e il 31  dicembre  di  ciascun  anno  rispettivamente  per  le
varieta' ad impianto autunnale e a impianto primaverile  per  cui  e'
necessaria l'esecuzione delle prove di coltivazione. 
  4. La domanda d'iscrizione deve contenere le seguenti informazioni: 
    a) tipo di utilizzo  come  pianta  da  frutto  o  portinnesto  di
fruttiferi o portinnesto di ortive e specie botanica  cui  appartiene
la varieta'; 
    b) denominazione proposta per la varieta', ai sensi dell'articolo
63 del regolamento (CE) 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994; 
    c) le informazioni indicanti  se  la  varieta'  e'  ufficialmente
registrata in un altro  Stato  membro  o  e'  protetta  da  privativa
vegetale nazionale, ai sensi  del  decreto  legislativo  10  febbraio
2005, n. 30, o da una privativa comunitaria, ai sensi del regolamento
(CE) 2100/94, oppure la dichiarazione circa la presentazione  di  una
domanda per l'iscrizione nel Registro di un altro Stato membro o  per
il rilascio di  una  privativa  nazionale  o  comunitaria,  indicando
l'esito di tale domanda se disponibile; 
    d)  indicazione  del  costitutore,  o  dell'avente  causa  quando
diverso dal costitutore, dell'eventuale rappresentante designato  con
sede in Italia e del responsabile della conservazione dei materiali; 
    e) il soggetto responsabile della conservazione in purezza  della
varieta'  e  l'azienda  dove  la  varieta'  e'  mantenuta  con  stato
sanitario noto; 
    f) metodo di ottenimento della varieta' e origine della stessa; 
    g) eventuali indicazioni  di  caratteristiche  speciali  ed  ogni
altra informazione complementare per la determinazione dei  caratteri
distintivi della varieta', areale  o  areali  particolarmente  adatti
alla coltivazione della varieta'; 
    h)  eventuale   indicazione   dell'epoca   di   impianto   idonea
all'effettuazione delle prove di coltivazione; 
    i) elenco degli allegati. 
  5. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti: 
    a) l'atto di designazione di un rappresentante con sede legale in
Italia, ove il costitutore  o  l'avente  causa  sia  di  nazionalita'
estera; 
    b)  la  documentazione  attestante  i  diritti  acquisiti   sulla
varieta', nel caso in cui la domanda  sia  presentata  da  un  avente
causa; 
    c) un questionario tecnico debitamente compilato e definito sulla
base dei protocolli dell'Ufficio comunitario delle varieta'  vegetali
(CPVO), dell'Unione internazionale  per  la  protezione  delle  nuove
varieta'  vegetali  (UPOV)  o  in  assenza  di  essi  dai  protocolli
nazionali; 
    d) la scheda descrittiva ufficiale della varieta' redatta  da  un
organismo ufficiale,  qualora  la  varieta'  sia  gia'  ufficialmente
iscritta nel Registro di uno Stato membro  o  protetta  da  privativa
nazionale, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30,
o da  una  privativa  comunitaria,  ai  sensi  del  regolamento  (CE)
2100/94; 
    e) la riproduzione fotografica della pianta, di parti di pianta e
dei frutti che servono all'identificazione  della  varieta',  nonche'
ogni altra informazione  e  documentazione  ritenuta  utile  ai  fini
dell'esame della domanda, con  particolare  riferimento  alla  scheda
descrittiva della varieta', sono raccomandate, ma non obbligatorie; 
  6. Se la documentazione di cui al comma 5, lettere a), b), c) e  d)
e' redatta in lingua straniera dovra' essere integrata con traduzione
asseverata  in  lingua  italiana,  che  fara'  fede  ai  fini   della
valutazione della descrizione. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il  regolamento  2100/94/CE  del  Consiglio,  del  27
          luglio  1994,  concernente  la  privativa  comunitaria  per
          ritrovati  vegetali,  e'  pubblicato  nella   G.U.C.E.   1°
          settembre 1994, n. L 227. 
              - Il  decreto  legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30
          (Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art.  15
          della  legge  12  dicembre  2002,  n.  273)  e   successive
          modificazioni) e' pubblicato nella  Gazzettta  Ufficiale  4
          marzo 2005, n. 52, S.O.