Art. 9 Domanda di registrazione di una varieta' 1. L'iscrizione di una varieta' nel Registro e' chiesta dal costitutore, dall'avente causa o dal rappresentante designato o, in mancanza di tali soggetti, da un istituto o ente o altro soggetto che offra la necessaria garanzia del mantenimento in conservazione della varieta'. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le modalita' inerenti il deposito della domanda di iscrizione di cui al comma 1. 3. La domanda di iscrizione deve essere trasmessa entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno rispettivamente per le varieta' ad impianto autunnale e a impianto primaverile per cui e' necessaria l'esecuzione delle prove di coltivazione. 4. La domanda d'iscrizione deve contenere le seguenti informazioni: a) tipo di utilizzo come pianta da frutto o portinnesto di fruttiferi o portinnesto di ortive e specie botanica cui appartiene la varieta'; b) denominazione proposta per la varieta', ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (CE) 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994; c) le informazioni indicanti se la varieta' e' ufficialmente registrata in un altro Stato membro o e' protetta da privativa vegetale nazionale, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, o da una privativa comunitaria, ai sensi del regolamento (CE) 2100/94, oppure la dichiarazione circa la presentazione di una domanda per l'iscrizione nel Registro di un altro Stato membro o per il rilascio di una privativa nazionale o comunitaria, indicando l'esito di tale domanda se disponibile; d) indicazione del costitutore, o dell'avente causa quando diverso dal costitutore, dell'eventuale rappresentante designato con sede in Italia e del responsabile della conservazione dei materiali; e) il soggetto responsabile della conservazione in purezza della varieta' e l'azienda dove la varieta' e' mantenuta con stato sanitario noto; f) metodo di ottenimento della varieta' e origine della stessa; g) eventuali indicazioni di caratteristiche speciali ed ogni altra informazione complementare per la determinazione dei caratteri distintivi della varieta', areale o areali particolarmente adatti alla coltivazione della varieta'; h) eventuale indicazione dell'epoca di impianto idonea all'effettuazione delle prove di coltivazione; i) elenco degli allegati. 5. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti: a) l'atto di designazione di un rappresentante con sede legale in Italia, ove il costitutore o l'avente causa sia di nazionalita' estera; b) la documentazione attestante i diritti acquisiti sulla varieta', nel caso in cui la domanda sia presentata da un avente causa; c) un questionario tecnico debitamente compilato e definito sulla base dei protocolli dell'Ufficio comunitario delle varieta' vegetali (CPVO), dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varieta' vegetali (UPOV) o in assenza di essi dai protocolli nazionali; d) la scheda descrittiva ufficiale della varieta' redatta da un organismo ufficiale, qualora la varieta' sia gia' ufficialmente iscritta nel Registro di uno Stato membro o protetta da privativa nazionale, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, o da una privativa comunitaria, ai sensi del regolamento (CE) 2100/94; e) la riproduzione fotografica della pianta, di parti di pianta e dei frutti che servono all'identificazione della varieta', nonche' ogni altra informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda, con particolare riferimento alla scheda descrittiva della varieta', sono raccomandate, ma non obbligatorie; 6. Se la documentazione di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d) e' redatta in lingua straniera dovra' essere integrata con traduzione asseverata in lingua italiana, che fara' fede ai fini della valutazione della descrizione.
Note all'art. 9: - Il regolamento 2100/94/CE del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, e' pubblicato nella G.U.C.E. 1° settembre 1994, n. L 227. - Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) e successive modificazioni) e' pubblicato nella Gazzettta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O.