Art. 2 
 
                Ministero della transizione ecologica 
 
  1. Il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare» e' ridenominato «Ministero della transizione ecologica». 
  2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 28: 
      1) al comma 1, lettera c),  le  parole  da  «definizione  degli
obiettivi e delle linee di politica energetica»  fino  a  «attuazione
dei piani di emergenza energetica» sono soppresse; 
      2) al comma 2, le parole «rilevazione, elaborazione, analisi  e
diffusione di dati statistici  in  materia  energetica  e  mineraria,
finalizzati  alla  programmazione  energetica  e   mineraria;»   sono
soppresse; 
    b)  all'articolo  29,  comma  1,  le  parole  «undici   direzioni
generali» sono sostituite dalle seguenti: «nove direzioni generali»; 
    c) la rubrica del Capo VIII del Titolo  IV  e'  sostituita  dalla
seguente: «Ministero della transizione ecologica»; 
    d) all'articolo 35: 
      1) al comma 1 le  parole  «dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della   transizione
ecologica»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Al Ministero della transizione ecologica sono  attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi  allo  sviluppo
sostenibile,  ferme  restando  le  funzioni  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  ministri,  e  alla  tutela  e   alla   valorizzazione
dell'ambiente,  del  territorio  e  dell'ecosistema,  nelle  seguenti
materie: 
          a) individuazione,  conservazione  e  valorizzazione  delle
aree  naturali  protette,  tutela   della   biodiversita'   e   della
biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte
salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri,  del
Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali  e  del
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
della Convenzione di Washington (CITES) e  dei  relativi  regolamenti
europei, della difesa del  mare  e  dell'ambiente  costiero  e  della
comunicazione ambientale; 
          b) definizione degli obiettivi e delle  linee  di  politica
energetica e mineraria nazionale e provvedimenti  ad  essi  inerenti;
autorizzazione  di  impianti  di  produzione  di  energia  da   fonti
rinnovabili di competenza statale anche ubicati in mare; rapporti con
organizzazioni  internazionali  e  rapporti  comunitari  nel  settore
dell'energia,  ferme  restando  le  competenze  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, compresi il recepimento  e  l'attuazione
dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in  materia
di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio
dei ministri e delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano; attuazione dei  processi  di  liberalizzazione  dei  mercati
energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia  e
tutela   dell'economicita'   e   della   sicurezza    del    sistema;
individuazione  e  sviluppo  delle  reti   nazionali   di   trasporto
dell'energia  elettrica  e  del  gas  naturale  e  definizione  degli
indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca,  incentivazione
e interventi nei settori dell'energia  e  delle  miniere;  ricerca  e
coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche; normativa tecnica,
area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze  in  materia
di servizio ispettivo per  la  sicurezza  mineraria  e  di  vigilanza
sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi
di lavoro,  e  servizi  tecnici  per  l'energia;  vigilanza  su  enti
strumentali e collegamento con le societa' e  gli  istituti  operanti
nei settori dell'energia; gestione delle scorte  energetiche  nonche'
predisposizione ed attuazione  dei  piani  di  emergenza  energetica;
sicurezza  nucleare  e  disciplina  dei  sistemi  di  stoccaggio  del
combustibile irraggiato  e  dei  rifiuti  radioattivi;  agro-energie;
rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in
materia  energetica  e  mineraria,  finalizzati  alla  programmazione
energetica e mineraria; 
          c) piani e misure in materia di combustibili alternativi  e
delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica  dei
veicoli elettrici, qualita'  dell'aria,  politiche  di  contrasto  ai
cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile  e  il
risparmio ambientale anche attraverso  tecnologie  per  la  riduzione
delle emissioni dei gas ad effetto serra; 
          d) pianificazione  in  materia  di  emissioni  nei  diversi
settori dell'attivita' economica, ivi compreso quello dei trasporti; 
          e) gestione,  riuso  e  riciclo  dei  rifiuti  ed  economia
circolare; 
          f) tutela delle risorse idriche e relativa gestione,  fatta
salva la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali; 
          g)  promozione  di  politiche  di   sviluppo   sostenibile,
nazionali e internazionali; 
          h) promozione di politiche per l'economia circolare e l'uso
efficiente delle risorse, fatte salve  le  competenze  del  Ministero
dello sviluppo economico; 
          i) coordinamento delle misure di contrasto  e  contenimento
del  danno  ambientale,  nonche'  di  bonifica  e  di  ripristino  in
sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i siti per i quali non  e'
individuato il responsabile della contaminazione ovvero quelli per  i
quali i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione  degli
interventi, nonche' esercizio delle relative azioni giurisdizionali; 
          l) sorveglianza, monitoraggio e recupero  delle  condizioni
ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e
alla riduzione dell'impatto delle attivita' umane sull'ambiente,  con
particolare  riferimento  alla  prevenzione   e   repressione   delle
violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e  protezione
dall'inquinamento atmosferico, acustico  ed  elettromagnetico  e  dai
rischi industriali; 
          m) difesa e  assetto  del  territorio  con  riferimento  ai
valori naturali e ambientali.»; 
    e) all'articolo 37, comma 1: 
      1) le parole «non puo' essere superiore a due» sono  sostituite
dalle seguenti: «non puo' essere superiore a tre»; 
      2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e  il  numero
delle direzioni generali non puo' essere superiore a dieci.». 
  3.  Le  denominazioni  «Ministro  della  transizione  ecologica»  e
«Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, a ogni effetto
e  ovunque  presenti,  rispettivamente,  le  denominazioni  «Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e  «Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare». 
  4. Con riguardo alle funzioni di  cui  all'articolo  35,  comma  2,
lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come  modificato
dal presente decreto, le denominazioni  «Ministro  della  transizione
ecologica» e «Ministero della transizione  ecologica»  sostituiscono,
ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni
«Ministro dello  sviluppo  economico»  e  «Ministero  dello  sviluppo
economico». 
  5. Al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  agli  articoli
174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828, comma 1,  alinea,  dopo
le parole «tutela  ambientale»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  la
transizione ecologica». 
  6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di  conversione  del  presente  decreto,  lo   statuto   dell'Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo  economico
sostenibile - ENEA e' modificato, al fine di prevedere  la  vigilanza
da parte del Ministero della transizione ecologica. 
  7. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo  35,  comma  2,
lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come  modificato
dal presente decreto, rientrano: 
    a) le competenze a qualunque titolo inerenti all'attivita'  delle
societa' operanti nei settori di riferimento, ivi compreso il  potere
di emanare indirizzi nei confronti di tali societa'; 
    b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati dal
Ministero dello sviluppo economico nei  confronti  di  GSE  s.p.a.  -
Gestore Servizi Energetici; 
    c) l'approvazione della disciplina del mercato  elettrico  e  del
mercato  del  gas  naturale  e  dei  criteri   per   l'incentivazione
dell'energia  elettrica  da  fonte  rinnovabile  di  cui  al  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto  legislativo  3
marzo 2011, n. 28, e l'esercizio di  ogni  altra  competenza  gia'  a
qualunque titolo esercitata dal Ministero  dello  sviluppo  economico
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto  in  materia
di concorrenza e regolazione dei servizi  di  pubblica  utilita'  nei
settori energetici. 
  8. Per  l'attuazione  del  comma  2,  lettera  e),  numero  1),  e'
autorizzata la spesa di euro  249.000  per  l'anno  2021  e  di  euro
332.000 a decorrere dall'anno 2022.