Art. 2
Ministero della transizione ecologica
1. Il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare» e' ridenominato «Ministero della transizione ecologica».
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28:
1) al comma 1, lettera c), le parole da «definizione degli
obiettivi e delle linee di politica energetica» fino a «attuazione
dei piani di emergenza energetica» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole «rilevazione, elaborazione, analisi e
diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria,
finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;» sono
soppresse;
b) all'articolo 29, comma 1, le parole «undici direzioni
generali» sono sostituite dalle seguenti: «nove direzioni generali»;
c) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV e' sostituita dalla
seguente: «Ministero della transizione ecologica»;
d) all'articolo 35:
1) al comma 1 le parole «dell'ambiente e della tutela del
territorio» sono sostituite dalle seguenti: «della transizione
ecologica»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al Ministero della transizione ecologica sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo
sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del
Consiglio dei ministri, e alla tutela e alla valorizzazione
dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, nelle seguenti
materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle
aree naturali protette, tutela della biodiversita' e della
biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte
salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti
europei, della difesa del mare e dell'ambiente costiero e della
comunicazione ambientale;
b) definizione degli obiettivi e delle linee di politica
energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti;
autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili di competenza statale anche ubicati in mare; rapporti con
organizzazioni internazionali e rapporti comunitari nel settore
dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione
dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia
di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio
dei ministri e delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati
energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e
tutela dell'economicita' e della sicurezza del sistema;
individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto
dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli
indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione
e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e
coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche; normativa tecnica,
area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia
di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza
sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi
di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti
strumentali e collegamento con le societa' e gli istituti operanti
nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche'
predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica;
sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del
combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; agro-energie;
rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in
materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione
energetica e mineraria;
c) piani e misure in materia di combustibili alternativi e
delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei
veicoli elettrici, qualita' dell'aria, politiche di contrasto ai
cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il
risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione
delle emissioni dei gas ad effetto serra;
d) pianificazione in materia di emissioni nei diversi
settori dell'attivita' economica, ivi compreso quello dei trasporti;
e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed economia
circolare;
f) tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta
salva la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali;
g) promozione di politiche di sviluppo sostenibile,
nazionali e internazionali;
h) promozione di politiche per l'economia circolare e l'uso
efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero
dello sviluppo economico;
i) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento
del danno ambientale, nonche' di bonifica e di ripristino in
sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i siti per i quali non e'
individuato il responsabile della contaminazione ovvero quelli per i
quali i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione degli
interventi, nonche' esercizio delle relative azioni giurisdizionali;
l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni
ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e
alla riduzione dell'impatto delle attivita' umane sull'ambiente, con
particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle
violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione
dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai
rischi industriali;
m) difesa e assetto del territorio con riferimento ai
valori naturali e ambientali.»;
e) all'articolo 37, comma 1:
1) le parole «non puo' essere superiore a due» sono sostituite
dalle seguenti: «non puo' essere superiore a tre»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e il numero
delle direzioni generali non puo' essere superiore a dieci.».
3. Le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e
«Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, a ogni effetto
e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e «Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
4. Con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato
dal presente decreto, le denominazioni «Ministro della transizione
ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono,
ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni
«Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo
economico».
5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli articoli
174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828, comma 1, alinea, dopo
le parole «tutela ambientale» sono inserite le seguenti: «e la
transizione ecologica».
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile - ENEA e' modificato, al fine di prevedere la vigilanza
da parte del Ministero della transizione ecologica.
7. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 35, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato
dal presente decreto, rientrano:
a) le competenze a qualunque titolo inerenti all'attivita' delle
societa' operanti nei settori di riferimento, ivi compreso il potere
di emanare indirizzi nei confronti di tali societa';
b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati dal
Ministero dello sviluppo economico nei confronti di GSE s.p.a. -
Gestore Servizi Energetici;
c) l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e del
mercato del gas naturale e dei criteri per l'incentivazione
dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, e l'esercizio di ogni altra competenza gia' a
qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia
di concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilita' nei
settori energetici.
8. Per l'attuazione del comma 2, lettera e), numero 1), e'
autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021 e di euro
332.000 a decorrere dall'anno 2022.