Art. 3
Disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione
ecologica
1. Al Ministero della transizione ecologica sono trasferite le
risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei
residui, destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo
35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, come modificato dal presente decreto.
2. A decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma
4, la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la
competitivita' energetica e la Direzione generale per le
infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari
del Ministero dello sviluppo economico, con la relativa dotazione
organica e con i relativi posti di funzione di livello dirigenziale
generale e non generale, sono trasferite al Ministero della
transizione ecologica. Conseguentemente la dotazione organica del
personale dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico e'
rideterminata in 17 posizioni di livello generale e 104 posizioni di
livello non generale.
3. La dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero
della transizione ecologica e' individuata in 13 posizioni di livello
generale e in 67 posizioni di livello non generale.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, su proposta del Ministro della transizione
ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico,
dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, si
provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali da trasferire ai sensi del comma 1. La
dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dello
sviluppo economico e' conseguentemente ridotta in misura
corrispondente al personale trasferito. Le risorse umane includono il
personale di ruolo dirigenziale e non dirigenziale, nonche' il
personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, che risulta in servizio alla data del 13 febbraio 2021 presso la
Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la
competitivita' energetica e la Direzione generale per le
infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari
del Ministero dello sviluppo economico. Al personale non
dirigenziale, trasferito ai sensi del presente articolo si applica il
trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto
nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno
ad personam riassorbibile pari all'eventuale differenza fra le voci
fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione
di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso
l'amministrazione di destinazione.
5. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 6, il Ministero dello
sviluppo economico provvede alla corresponsione del trattamento
economico spettante al personale trasferito. A partire dalla medesima
data, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del
personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono
allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione
della spesa del Ministero della transizione ecologica. Tale importo
considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale
trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative,
del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro
straordinario e del trattamento economico di cui al Fondo risorse
decentrate.
6. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al presente comma, il Ministero
della transizione ecologica si avvale, per lo svolgimento delle
funzioni trasferite, delle competenti strutture e dotazioni organiche
del Ministero dello sviluppo economico. Fino alla medesima data, la
gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite,
compresa la gestione dei residui passivi e perenti, e' esercitata dal
Ministero dello sviluppo economico. Entro sessanta giorni dalla data
di adozione del decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'economia
e delle finanze provvede, con proprio decreto, ad effettuare le
occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di
competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati, ivi
comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e
programmi. A decorrere, dalla data di cui al primo periodo,
transitano in capo al Ministero della transizione ecologica i
rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni
trasferite.
7. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di
organizzazione di cui all'articolo 10, e' istituito, presso il
Ministero della transizione ecologica, il Dipartimento per l'energia
e il clima, nel quale confluiscono le Direzioni generali del
Ministero dello sviluppo economico trasferite ai sensi del presente
articolo, nonche' la Direzione generale per il clima, l'energia e
l'aria gia' istituita presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. Fino alla medesima data, continua
ad applicarsi, in quanto compatibile, il vigente regolamento di
organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela e del
territorio e del mare e il contingente di personale degli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro della transizione ecologica e'
incrementato di venti unita', anche estranee alla pubblica
amministrazione. A tale ultimo fine e' autorizzata la spesa di euro
540.000 per l'anno 2021 e di 650.000 euro a decorrere dal 2022.
8. Il personale appartenente ai ruoli dirigenziali di
amministrazioni centrali diverse dal Ministero dello sviluppo
economico, titolare di incarichi dirigenziali nell'ambito delle
direzioni generali trasferite al Ministero della transizione
ecologica, puo' optare per il transito nel ruolo di quest'ultimo
Ministero.
9. Le funzioni di controllo della regolarita' amministrativa e
contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sugli atti adottati
dal Ministero della transizione ecologica continuano ad essere svolte
dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare presso il quale e' istituito
un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello non generale.
Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a bandire
apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai
vigenti vincoli assunzionali, una unita' di livello dirigenziale non
generale e sette unita' di personale a tempo indeterminato, da
inquadrare nell'area terza, fascia retributiva F1. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 217.949 euro per l'anno 2021 e di 435.897
euro annui a decorrere dall'anno 2022.