Art. 3 
 
Disposizioni transitorie concernenti il Ministero  della  transizione
                              ecologica 
 
  1. Al Ministero della  transizione  ecologica  sono  trasferite  le
risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa  la  gestione  dei
residui, destinate all'esercizio delle funzioni di  cui  all'articolo
35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
300, come modificato dal presente decreto. 
  2. A decorrere dalla data di adozione del decreto di cui  al  comma
4, la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e  la
competitivita'  energetica   e   la   Direzione   generale   per   le
infrastrutture e la sicurezza dei sistemi  energetici  e  geominerari
del Ministero dello sviluppo economico,  con  la  relativa  dotazione
organica e con i relativi posti di funzione di  livello  dirigenziale
generale  e  non  generale,  sono  trasferite  al   Ministero   della
transizione ecologica. Conseguentemente  la  dotazione  organica  del
personale dirigenziale del  Ministero  dello  sviluppo  economico  e'
rideterminata in 17 posizioni di livello generale e 104 posizioni  di
livello non generale. 
  3. La dotazione organica del personale dirigenziale  del  Ministero
della transizione ecologica e' individuata in 13 posizioni di livello
generale e in 67 posizioni di livello non generale. 
  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  su  proposta  del  Ministro   della   transizione
ecologica, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo  economico,
dell'economia e delle finanze e per la pubblica  amministrazione,  si
provvede  alla   puntuale   individuazione   delle   risorse   umane,
finanziarie e strumentali da trasferire ai  sensi  del  comma  1.  La
dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dello
sviluppo   economico   e'   conseguentemente   ridotta   in    misura
corrispondente al personale trasferito. Le risorse umane includono il
personale di  ruolo  dirigenziale  e  non  dirigenziale,  nonche'  il
personale a tempo determinato  con  incarico  dirigenziale  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, che risulta in servizio alla data del 13 febbraio 2021 presso la
Direzione  generale  per  l'approvvigionamento,  l'efficienza  e   la
competitivita'  energetica   e   la   Direzione   generale   per   le
infrastrutture e la sicurezza dei sistemi  energetici  e  geominerari
del  Ministero   dello   sviluppo   economico.   Al   personale   non
dirigenziale, trasferito ai sensi del presente articolo si applica il
trattamento   economico,   compreso   quello   accessorio,   previsto
nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto  un  assegno
ad personam riassorbibile pari all'eventuale differenza fra  le  voci
fisse e continuative del trattamento  economico  dell'amministrazione
di  provenienza,  ove  superiore,  e   quelle   riconosciute   presso
l'amministrazione di destinazione. 
  5.  Fino  alla  data  di  adozione   del   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 6, il  Ministero  dello
sviluppo  economico  provvede  alla  corresponsione  del  trattamento
economico spettante al personale trasferito. A partire dalla medesima
data, le risorse finanziarie afferenti al trattamento  economico  del
personale, compresa la  quota  del  Fondo  risorse  decentrate,  sono
allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato  di  previsione
della spesa del Ministero della transizione ecologica.  Tale  importo
considera i costi del trattamento economico corrisposto al  personale
trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative,
del  costo  dei  buoni  pasto,   della   remunerazione   del   lavoro
straordinario e del trattamento economico di  cui  al  Fondo  risorse
decentrate. 
  6.  Fino  alla  data  di  adozione   del   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al presente comma, il  Ministero
della transizione ecologica  si  avvale,  per  lo  svolgimento  delle
funzioni trasferite, delle competenti strutture e dotazioni organiche
del Ministero dello sviluppo economico. Fino alla medesima  data,  la
gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite,
compresa la gestione dei residui passivi e perenti, e' esercitata dal
Ministero dello sviluppo economico. Entro sessanta giorni dalla  data
di adozione del decreto di cui al comma 4, il Ministro  dell'economia
e delle finanze provvede,  con  proprio  decreto,  ad  effettuare  le
occorrenti  variazioni  di  bilancio,  in  termini  di  residui,   di
competenza e di cassa, tra gli stati di previsione  interessati,  ivi
comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di  missioni  e
programmi.  A  decorrere,  dalla  data  di  cui  al  primo   periodo,
transitano  in  capo  al  Ministero  della  transizione  ecologica  i
rapporti  giuridici  attivi  e   passivi   relativi   alle   funzioni
trasferite. 
  7.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento  di
organizzazione di  cui  all'articolo  10,  e'  istituito,  presso  il
Ministero della transizione ecologica, il Dipartimento per  l'energia
e  il  clima,  nel  quale  confluiscono  le  Direzioni  generali  del
Ministero dello sviluppo economico trasferite ai sensi  del  presente
articolo, nonche' la Direzione generale per  il  clima,  l'energia  e
l'aria gia' istituita  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare. Fino alla medesima  data,  continua
ad applicarsi, in  quanto  compatibile,  il  vigente  regolamento  di
organizzazione del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  e  del
territorio e del mare e il contingente di personale degli  Uffici  di
diretta collaborazione del Ministro della  transizione  ecologica  e'
incrementato  di  venti  unita',   anche   estranee   alla   pubblica
amministrazione. A tale ultimo fine e' autorizzata la spesa  di  euro
540.000 per l'anno 2021 e di 650.000 euro a decorrere dal 2022. 
  8.   Il   personale   appartenente   ai   ruoli   dirigenziali   di
amministrazioni  centrali  diverse  dal  Ministero   dello   sviluppo
economico,  titolare  di  incarichi  dirigenziali  nell'ambito  delle
direzioni  generali  trasferite  al   Ministero   della   transizione
ecologica, puo' optare per il  transito  nel  ruolo  di  quest'ultimo
Ministero. 
  9. Le funzioni di  controllo  della  regolarita'  amministrativa  e
contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale  dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sugli atti adottati
dal Ministero della transizione ecologica continuano ad essere svolte
dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare presso il quale e' istituito
un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello non  generale.
Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  bandire
apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga  ai
vigenti vincoli assunzionali, una unita' di livello dirigenziale  non
generale e sette  unita'  di  personale  a  tempo  indeterminato,  da
inquadrare nell'area terza, fascia retributiva  F1.  A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa di 217.949 euro per l'anno  2021  e  di  435.897
euro annui a decorrere dall'anno 2022.