Art. 4 Comitato interministeriale per la transizione ecologica 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 57, e' aggiunto il seguente: «Art. 57-bis (Comitato interministeriale per la transizione ecologica). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione. 2. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica, e' composto, dai Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ad esso partecipano, altresi', gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno. 3. Il CITE approva, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in materia di: a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti; b) mobilita' sostenibile; c) contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo; d) risorse idriche e relative infrastrutture; e) qualita' dell'aria; f) economia circolare. 4. Il Piano individua le azioni, le misure, le fonti di finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonche' le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure. Sul Piano e' acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 5. Il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. 6. Il Comitato monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorita' indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi. 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' istituito un Comitato tecnico di supporto del CITE, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui al comma 2, designati dai rispettivi Ministri, con il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno del CITE. Ai componenti del Comitato tecnico di supporto del CITE non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. 8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, e' adottato il regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento. Le deliberazioni del CITE sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 9. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attivita' del CITE nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».