Art. 4
Comitato interministeriale per la transizione ecologica
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo
57, e' aggiunto il seguente:
«Art. 57-bis (Comitato interministeriale per la transizione
ecologica). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica
(CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche
nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione.
2. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei
ministri, o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica,
e' composto, dai Ministri della transizione ecologica, dell'economia
e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e
delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ad esso
partecipano, altresi', gli altri Ministri o loro delegati aventi
competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche
poste all'ordine del giorno.
3. Il CITE approva, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Piano per la transizione ecologica,
al fine di coordinare le politiche in materia di:
a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
b) mobilita' sostenibile;
c) contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;
d) risorse idriche e relative infrastrutture;
e) qualita' dell'aria;
f) economia circolare.
4. Il Piano individua le azioni, le misure, le fonti di
finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonche' le amministrazioni
competenti all'attuazione delle singole misure. Sul Piano e'
acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi
ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre
2015, n. 221.
6. Il Comitato monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna in
funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorita' indicate anche
in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali
ostacoli e ritardi.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e'
istituito un Comitato tecnico di supporto del CITE, composto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un
rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui al comma 2,
designati dai rispettivi Ministri, con il compito di istruire le
questioni all'ordine del giorno del CITE. Ai componenti del Comitato
tecnico di supporto del CITE non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della transizione ecologica, e' adottato il
regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento. Le
deliberazioni del CITE sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
9. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto
tecnico e organizzativo alle attivita' del CITE nell'ambito delle
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».