Art. 4 
 
       Comitato interministeriale per la transizione ecologica 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  dopo  l'articolo
57, e' aggiunto il seguente: 
    «Art.  57-bis  (Comitato  interministeriale  per  la  transizione
ecologica). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Comitato interministeriale per la transizione  ecologica
(CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle  politiche
nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione. 
    2. Il Comitato,  presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, o, in sua vece, dal Ministro della  transizione  ecologica,
e' composto, dai Ministri della transizione ecologica,  dell'economia
e delle finanze, dello sviluppo  economico,  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili, del lavoro e delle politiche  sociali  e
delle  politiche  agricole,   alimentari   e   forestali.   Ad   esso
partecipano, altresi', gli altri  Ministri  o  loro  delegati  aventi
competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle  tematiche
poste all'ordine del giorno. 
    3. Il CITE approva, entro tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, il Piano per la  transizione  ecologica,
al fine di coordinare le politiche in materia di: 
      a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti; 
      b) mobilita' sostenibile; 
      c) contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo; 
      d) risorse idriche e relative infrastrutture; 
      e) qualita' dell'aria; 
      f) economia circolare. 
    4.  Il  Piano  individua  le  azioni,  le  misure,  le  fonti  di
finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonche' le amministrazioni
competenti  all'attuazione  delle  singole  misure.  Sul   Piano   e'
acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
    5.   Il   CITE   delibera   sulla   rimodulazione   dei   sussidi
ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre
2015, n. 221. 
    6. Il Comitato monitora l'attuazione del Piano,  lo  aggiorna  in
funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorita' indicate  anche
in sede europea e adotta le iniziative idonee  a  superare  eventuali
ostacoli e ritardi. 
    7. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e'
istituito un Comitato tecnico di supporto del CITE,  composto  da  un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri  e  da  un
rappresentante  per  ciascuno  dei  Ministeri  di  cui  al  comma  2,
designati dai rispettivi Ministri, con  il  compito  di  istruire  le
questioni all'ordine del giorno del CITE. Ai componenti del  Comitato
tecnico di supporto  del  CITE  non  spettano  compensi,  gettoni  di
presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. 
    8. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro della transizione  ecologica,  e'  adottato  il
regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento.  Le
deliberazioni del CITE sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    9. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il  supporto
tecnico e organizzativo alle attivita'  del  CITE  nell'ambito  delle
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente. 
    10. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».