Art. 11 
 
Compiti dell'organismo indipendente di valutazione della performance 
 
  1. L'organismo indipendente di valutazione  della  performance,  di
seguito  denominato   «OIV»,   esercita,   in   piena   autonomia   e
indipendenza, le funzioni a  esso  attribuite  dall'articolo  14  del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche' le attivita'  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e comma  2,  lettera  a),  e
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
286. Per le funzioni di controllo strategico di cui  all'articolo  6,
comma 1, del decreto legislativo n. 286  del  1999,  l'OIV  riferisce
direttamente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
  2. L'OIV e' costituito con decreto  del  Ministro  ai  sensi  degli
articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo  n.  150  del  2009,  in
forma collegiale. 
 
          Note all'art. 11: 
              -  Per  il  testo   dell'articolo   14,   del   decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera
          d), comma 2, lettera a) e dell'articolo  6,  comma  1,  del
          decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  286  (Riordino  e
          potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio  e
          valutazione dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei  risultati
          dell'attivita' svolta dalle  amministrazioni  pubbliche,  a
          norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
                «Art. 1 (Principi generali del controllo interno).  -
          1.  Le   pubbliche   amministrazioni,   nell'ambito   della
          rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a: 
                (Omissis). 
                  d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute  in
          sede di attuazione dei piani, programmi ed altri  strumenti
          di determinazione dell'indirizzo politico,  in  termini  di
          congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti
          (valutazione e controllo strategico). 
                2. La progettazione d'insieme dei  controlli  interni
          rispetta i seguenti principi generali,  obbligatori  per  i
          Ministeri,  applicabili  dalle  regioni  nell'ambito  della
          propria autonomia organizzativa e legislativa e  derogabili
          da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando
          il principio di cui all'articolo 3 del decreto  legislativo
          3 febbraio 1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, di qui in poi denominato «decreto n. 29»: 
                  a)   l'attivita'   di   valutazione   e   controllo
          strategico   supporta   l'attivita'    di    programmazione
          strategica e di indirizzo  politico-amministrativo  di  cui
          agli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto
          n. 29. Essa e' pertanto svolta da strutture che  rispondono
          direttamente      agli      organi       di       indirizzo
          politico-amministrativo; 
                (Omissis).». 
                «Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). -
          1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a
          verificare,  in  funzione  dell'esercizio  dei  poteri   di
          indirizzo  da  parte  dei  competenti  organi,  l'effettiva
          attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed  altri
          atti di indirizzo  politico.  L'attivita'  stessa  consiste
          nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
          degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate  dalle
          norme,  gli  obiettivi  operativi  prescelti,   le   scelte
          operative effettuate e  le  risorse  umane,  finanziarie  e
          materiali assegnate, nonche'  nella  identificazione  degli
          eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita'
          per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi. 
                (Omissis).». 
              - Per il testo degli articoli 14 e 14-bis, del  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  si  veda  nelle  note
          alle premesse.