Art. 11 Compiti dell'organismo indipendente di valutazione della performance 1. L'organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito denominato «OIV», esercita, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni a esso attribuite dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche' le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a), e all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Per le funzioni di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999, l'OIV riferisce direttamente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 2. L'OIV e' costituito con decreto del Ministro ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, in forma collegiale.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'articolo 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettera a) e dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 1 (Principi generali del controllo interno). - 1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a: (Omissis). d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico). 2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato «decreto n. 29»: a) l'attivita' di valutazione e controllo strategico supporta l'attivita' di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa e' pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo; (Omissis).». «Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). - 1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita' per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi. (Omissis).». - Per il testo degli articoli 14 e 14-bis, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si veda nelle note alle premesse.