Art. 12 
 
Struttura   dell'organismo   indipendente   di   valutazione    della
                             performance 
 
  1. La nomina dell'OIV e' effettuata con decreto del  Ministro,  tra
gli iscritti all'Elenco  nazionale  dei  componenti  degli  organismi
indipendenti di valutazione istituito presso  il  Dipartimento  della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa
procedura selettiva pubblica. 
  2. La durata dell'OIV e' di tre anni, rinnovabile una sola volta. 
  3. Ai componenti  dell'OIV  spetta  un  compenso  commisurato  alla
retribuzione di posizione, parte variabile, attribuita a un dirigente
di ruolo di livello generale del Ministero con incarico conferito  ai
sensi dell'articolo 19, commi 4 e  10,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e al Presidente spetta il medesimo  compenso  con
una maggiorazione del venti  per  cento.  Agli  oneri  derivanti  dal
periodo precedente si provvede a valere  sulle  risorse  destinate  a
legislazione  vigente  al  pertinente  capitolo   di   bilancio/piano
gestionale  del  Centro  di  responsabilita'   «Gabinetto»   Missione
«Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche»  -
Programma «Indirizzo politico» dello stato di previsione della  spesa
del Ministero. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per il testo dell'articolo 19,  commi  4  e  10,  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  si  veda
          nelle note all'articolo 9.