Art. 12 Struttura dell'organismo indipendente di valutazione della performance 1. La nomina dell'OIV e' effettuata con decreto del Ministro, tra gli iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa procedura selettiva pubblica. 2. La durata dell'OIV e' di tre anni, rinnovabile una sola volta. 3. Ai componenti dell'OIV spetta un compenso commisurato alla retribuzione di posizione, parte variabile, attribuita a un dirigente di ruolo di livello generale del Ministero con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al Presidente spetta il medesimo compenso con una maggiorazione del venti per cento. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede a valere sulle risorse destinate a legislazione vigente al pertinente capitolo di bilancio/piano gestionale del Centro di responsabilita' «Gabinetto» Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» - Programma «Indirizzo politico» dello stato di previsione della spesa del Ministero.
Note all'art. 12: - Per il testo dell'articolo 19, commi 4 e 10, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'articolo 9.