Art. 13 Struttura tecnica permanente 1. Presso l'OIV, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 opera la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, con funzioni di supporto all'OIV medesimo per lo svolgimento delle sue attivita'. 2. Alla Struttura tecnica di cui al comma 1 e' assegnato un contingente di personale non superiore a otto unita', di cui una di qualifica dirigenziale di livello non generale, nell'ambito della dotazione organica del Ministero alla quale si applica il trattamento economico previsto all'articolo 10, comma 5, e sette di qualifica non dirigenziale, cui spetta un trattamento economico accessorio onnicomprensivo da determinare con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 6.
Note all'art. 13: - Per il testo dell'articolo 14, comma 9, del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si veda nelle note alle premesse.