Art. 13 
 
                    Struttura tecnica permanente 
 
  1. Presso l'OIV, ai sensi dell'articolo 14, comma  9,  del  decreto
legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150  opera  la  Struttura  tecnica
permanente per la misurazione  della  performance,  con  funzioni  di
supporto all'OIV medesimo per lo svolgimento delle sue attivita'. 
  2. Alla Struttura tecnica  di  cui  al  comma  1  e'  assegnato  un
contingente di personale non superiore a otto unita', di cui  una  di
qualifica dirigenziale di livello  non  generale,  nell'ambito  della
dotazione organica del Ministero alla quale si applica il trattamento
economico previsto all'articolo 10, comma 5, e sette di qualifica non
dirigenziale,  cui  spetta  un   trattamento   economico   accessorio
onnicomprensivo da determinare con le modalita' di  cui  all'articolo
10, comma 6. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per il testo dell'articolo 14, comma  9,  del  citato
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si veda  nelle
          note alle premesse.