Art. 10 
 
Condizioni economiche dei  prestiti  obbligazionari  subordinati  con
                       obbligo di conversione 
 
  1. La sottoscrizione di  prestiti  obbligazionari  con  obbligo  di
conversione e' effettuata alle seguenti condizioni  economiche,  come
eventualmente   specificate   ulteriormente   dal   Regolamento   del
Patrimonio  Destinato,  in  conformita'  con   la   decisione   della
Commissione europea: 
    a) la durata e' di quattro anni, con  riferimento  alle  societa'
quotate, e di cinque anni, con riferimento alle societa' non quotate; 
    b) la  remunerazione  tiene  conto  delle  caratteristiche  dello
strumento prescelto, incluso  il  rischio  dell'investimento,  di  un
appropriato tasso di interesse, nonche' di incentivi all'uscita dallo
strumento medesimo; la remunerazione e' determinata in  funzione  del
tasso base (EURIBOR a 1 anno), incrementato di un fattore  di  premio
come indicato nella tabella sotto riportata: 
 
             ===========================================
             |           |Secondo e terzo|  Quarto e   |
             |Primo anno |     anno      | quinto anno |
             +===========+===============+=============+
             |  250 bps  |    350 bps    |   500 bps   |
             +-----------+---------------+-------------+
 
    c)  il  prezzo  di  riferimento  delle  azioni  da  assegnare  in
conversione e' determinato: 
      1)  per  le  societa'  con  azioni  quotate   in   un   mercato
regolamentato,  sulla  base   del   valore   azionario   di   mercato
dell'impresa richiedente, calcolato sulla base della  minore  tra  le
medie ponderate dei  prezzi  ufficiali  di  quotazione  nei  quindici
giorni  di  calendario   che   precedono   la   data   di   richiesta
dell'intervento, nei quindici  giorni  che  precedono  l'annuncio  al
mercato della richiesta di intervento, se anteriore, e nei  sei  mesi
che precedono l'annuncio al mercato della  richiesta  di  intervento,
scontata del 5 per cento; 
      2) per le societa' le cui azioni non sono quotate in un mercato
regolamentato,  sulla  base  del  valore  di   mercato   dell'impresa
richiedente, scontato  del  5  per  cento,  come  risultante  da  una
valutazione effettuata da un  Esperto  Indipendente;  la  valutazione
dell'Esperto  Indipendente  si  basa  su  una  vendor  due  diligence
predisposta  dal  revisore  legale   dell'impresa   richiedente,   se
presente, ovvero da altri soggetti dotati di  adeguata  esperienza  e
qualificazione professionale,  ed  e'  effettuata  applicando  metodi
comunemente applicati nella prassi; il valore di mercato dell'impresa
richiedente e' approvato  dall'organo  amministrativo  della  stessa,
previo parere dell'organo di controllo; 
    d) i  contratti  che  disciplinano  l'intervento  del  Patrimonio
Destinato mediante  sottoscrizione  di  prestiti  obbligazionari  con
obbligo di conversione prevedono che: 
      1) al verificarsi di determinati  eventi,  il  portatore  dello
strumento ha il  diritto,  esercitabile  a  propria  discrezione,  di
ottenere il  rimborso  anticipato  del  prestito  da  effettuarsi,  a
discrezione dell'emittente, mediante  la  consegna  delle  azioni  da
assegnare in conversione ovvero mediante il pagamento in denaro di un
importo pari al maggiore  tra  il  valore  nominale  dello  strumento
incrementato in ragione dei tassi d'interesse indicati nella  tabella
di cui al  comma  1,  lettera  b),  ulteriormente  aumentato  di  200
punti-base e il valore delle azioni da assegnare in conversione  alla
data in cui si e' verificato l'evento; 
      2) ad ogni data di pagamento degli interessi, l'emittente ha il
diritto  di  rimborsare  anticipatamente  il  prestito  mediante   il
pagamento in denaro di un importo pari  al  maggiore  tra  il  valore
nominale  dello  strumento  incrementato   in   ragione   dei   tassi
d'interesse indicati nella tabella di cui al  comma  1,  lettera  b),
ulteriormente aumentato di 200 punti-base e il valore delle azioni da
assegnare in conversione a tale data  di  pagamento;  in  ogni  caso,
l'importo  dovuto  dall'emittente  e'  maggiorato   degli   interessi
maturati e non corrisposti alla data  di  rimborso  anticipato  dello
strumento; 
    e) alla data di scadenza: 
      1) qualora il valore delle azioni da assegnare  in  conversione
sia  superiore  o  uguale  al  valore   nominale   dello   strumento,
l'emittente e' tenuto a rimborsare  lo  strumento,  alternativamente,
mediante pagamento in denaro di  un  importo  pari  al  valore  delle
azioni da assegnare in  conversione,  ovvero  mediante  pagamento  in
denaro di un importo pari al valore nominale  dello  strumento  e  la
contestuale consegna di azioni per un valore pari alla differenza tra
il valore delle azioni  da  assegnare  in  conversione  e  il  valore
nominale dello strumento; 
      2) qualora il valore delle azioni da assegnare  in  conversione
sia inferiore al valore  nominale  dello  strumento,  l'emittente  e'
tenuto a  rimborsare  lo  strumento,  alternativamente,  mediante  la
consegna delle azioni da assegnare in  conversione,  ovvero  mediante
pagamento in denaro di un  importo  pari  al  valore  nominale  dello
strumento;  in  ogni  caso,  l'importo   dovuto   dall'emittente   e'
maggiorato degli interessi maturati e non corrisposti  alla  data  di
rimborso anticipato dello strumento; 
    f) alla data di scadenza, il valore delle  azioni  dell'emittente
da assegnare in conversione e' determinato: 
      1)  per  le  societa'  con  azioni  quotate   in   un   mercato
regolamentato,  sulla  base   del   valore   azionario   di   mercato
dell'impresa richiedente, calcolato sulla base della media  ponderata
dei prezzi ufficiali di quotazione nei quindici giorni che  precedono
la data di scadenza; 
      2) per le societa' le cui azioni non sono quotate in un mercato
regolamentato, con le stesse modalita' previste dal comma 1,  lettera
c),  n.  2),  fermo  restando   che   la   valutazione   dell'esperto
indipendente non sia anteriore di oltre novanta giorni rispetto  alla
data di scadenza; 
    g) qualora due  anni  dopo  la  conversione  dello  strumento  la
partecipazione del Patrimonio Destinato  non  sia  stata  interamente
ceduta,   trova   applicazione   un   meccanismo   di   remunerazione
incrementale nella misura  del  10  per  cento  della  partecipazione
residua; l'aumento della  remunerazione  puo'  consistere,  a  scelta
dell'impresa,  nella  assegnazione   di   azioni   supplementari   al
Patrimonio  Destinato  ovvero   nel   pagamento   di   un   dividendo
straordinario  in  favore  del  Patrimonio  Destinato  o   meccanismi
equipollenti; l'importo del dividendo straordinario: 
      1) con riferimento alle  societa'  con  azioni  quotate  in  un
mercato regolamentato, e' pari al valore risultante dal prodotto  tra
la media ponderata dei prezzi ufficiali di  quotazione  nei  quindici
giorni di calendario che precedono la data di incremento e il  numero
di  azioni  equivalenti  all'incremento  del  10  per   cento   della
partecipazione detenuta dal Patrimonio Destinato; 
      2) con riferimento alle societa' le cui azioni non sono quotate
in un  mercato  regolamentato,  e'  pari  al  valore  risultante  dal
prodotto  tra  il  valore  di  mercato  delle   azioni   dell'impresa
richiedente calcolato con le stesse modalita' previste dal  comma  1,
lettera c), n. 2), ad una data non precedente novanta giorni la  data
di incremento della remunerazione e il numero di  azioni  equivalenti
all'incremento del 10 per cento  della  partecipazione  detenuta  dal
Patrimonio Destinato; 
    h) in caso di sottoposizione dell'impresa a  fallimento  o  altra
procedura concorsuale che presupponga lo  stato  di  insolvenza,  gli
strumenti saranno rimborsati  in  termini  di  capitale  e  interessi
residui: 
      1) successivamente al  soddisfacimento  di  tutti  i  creditori
chirografari e privilegiati; 
      2) pari passu con i creditori caratterizzati dal medesimo grado
di subordinazione; 
      3) in ogni caso con precedenza rispetto ai titolari di  azioni,
e altri titoli di  equity  o  quasi  equity,  posizioni  negoziali  e
strumenti di capitale e di partecipazione.