Art. 10 Condizioni economiche dei prestiti obbligazionari subordinati con obbligo di conversione 1. La sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione e' effettuata alle seguenti condizioni economiche, come eventualmente specificate ulteriormente dal Regolamento del Patrimonio Destinato, in conformita' con la decisione della Commissione europea: a) la durata e' di quattro anni, con riferimento alle societa' quotate, e di cinque anni, con riferimento alle societa' non quotate; b) la remunerazione tiene conto delle caratteristiche dello strumento prescelto, incluso il rischio dell'investimento, di un appropriato tasso di interesse, nonche' di incentivi all'uscita dallo strumento medesimo; la remunerazione e' determinata in funzione del tasso base (EURIBOR a 1 anno), incrementato di un fattore di premio come indicato nella tabella sotto riportata: =========================================== | |Secondo e terzo| Quarto e | |Primo anno | anno | quinto anno | +===========+===============+=============+ | 250 bps | 350 bps | 500 bps | +-----------+---------------+-------------+ c) il prezzo di riferimento delle azioni da assegnare in conversione e' determinato: 1) per le societa' con azioni quotate in un mercato regolamentato, sulla base del valore azionario di mercato dell'impresa richiedente, calcolato sulla base della minore tra le medie ponderate dei prezzi ufficiali di quotazione nei quindici giorni di calendario che precedono la data di richiesta dell'intervento, nei quindici giorni che precedono l'annuncio al mercato della richiesta di intervento, se anteriore, e nei sei mesi che precedono l'annuncio al mercato della richiesta di intervento, scontata del 5 per cento; 2) per le societa' le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, sulla base del valore di mercato dell'impresa richiedente, scontato del 5 per cento, come risultante da una valutazione effettuata da un Esperto Indipendente; la valutazione dell'Esperto Indipendente si basa su una vendor due diligence predisposta dal revisore legale dell'impresa richiedente, se presente, ovvero da altri soggetti dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale, ed e' effettuata applicando metodi comunemente applicati nella prassi; il valore di mercato dell'impresa richiedente e' approvato dall'organo amministrativo della stessa, previo parere dell'organo di controllo; d) i contratti che disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione prevedono che: 1) al verificarsi di determinati eventi, il portatore dello strumento ha il diritto, esercitabile a propria discrezione, di ottenere il rimborso anticipato del prestito da effettuarsi, a discrezione dell'emittente, mediante la consegna delle azioni da assegnare in conversione ovvero mediante il pagamento in denaro di un importo pari al maggiore tra il valore nominale dello strumento incrementato in ragione dei tassi d'interesse indicati nella tabella di cui al comma 1, lettera b), ulteriormente aumentato di 200 punti-base e il valore delle azioni da assegnare in conversione alla data in cui si e' verificato l'evento; 2) ad ogni data di pagamento degli interessi, l'emittente ha il diritto di rimborsare anticipatamente il prestito mediante il pagamento in denaro di un importo pari al maggiore tra il valore nominale dello strumento incrementato in ragione dei tassi d'interesse indicati nella tabella di cui al comma 1, lettera b), ulteriormente aumentato di 200 punti-base e il valore delle azioni da assegnare in conversione a tale data di pagamento; in ogni caso, l'importo dovuto dall'emittente e' maggiorato degli interessi maturati e non corrisposti alla data di rimborso anticipato dello strumento; e) alla data di scadenza: 1) qualora il valore delle azioni da assegnare in conversione sia superiore o uguale al valore nominale dello strumento, l'emittente e' tenuto a rimborsare lo strumento, alternativamente, mediante pagamento in denaro di un importo pari al valore delle azioni da assegnare in conversione, ovvero mediante pagamento in denaro di un importo pari al valore nominale dello strumento e la contestuale consegna di azioni per un valore pari alla differenza tra il valore delle azioni da assegnare in conversione e il valore nominale dello strumento; 2) qualora il valore delle azioni da assegnare in conversione sia inferiore al valore nominale dello strumento, l'emittente e' tenuto a rimborsare lo strumento, alternativamente, mediante la consegna delle azioni da assegnare in conversione, ovvero mediante pagamento in denaro di un importo pari al valore nominale dello strumento; in ogni caso, l'importo dovuto dall'emittente e' maggiorato degli interessi maturati e non corrisposti alla data di rimborso anticipato dello strumento; f) alla data di scadenza, il valore delle azioni dell'emittente da assegnare in conversione e' determinato: 1) per le societa' con azioni quotate in un mercato regolamentato, sulla base del valore azionario di mercato dell'impresa richiedente, calcolato sulla base della media ponderata dei prezzi ufficiali di quotazione nei quindici giorni che precedono la data di scadenza; 2) per le societa' le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, con le stesse modalita' previste dal comma 1, lettera c), n. 2), fermo restando che la valutazione dell'esperto indipendente non sia anteriore di oltre novanta giorni rispetto alla data di scadenza; g) qualora due anni dopo la conversione dello strumento la partecipazione del Patrimonio Destinato non sia stata interamente ceduta, trova applicazione un meccanismo di remunerazione incrementale nella misura del 10 per cento della partecipazione residua; l'aumento della remunerazione puo' consistere, a scelta dell'impresa, nella assegnazione di azioni supplementari al Patrimonio Destinato ovvero nel pagamento di un dividendo straordinario in favore del Patrimonio Destinato o meccanismi equipollenti; l'importo del dividendo straordinario: 1) con riferimento alle societa' con azioni quotate in un mercato regolamentato, e' pari al valore risultante dal prodotto tra la media ponderata dei prezzi ufficiali di quotazione nei quindici giorni di calendario che precedono la data di incremento e il numero di azioni equivalenti all'incremento del 10 per cento della partecipazione detenuta dal Patrimonio Destinato; 2) con riferimento alle societa' le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, e' pari al valore risultante dal prodotto tra il valore di mercato delle azioni dell'impresa richiedente calcolato con le stesse modalita' previste dal comma 1, lettera c), n. 2), ad una data non precedente novanta giorni la data di incremento della remunerazione e il numero di azioni equivalenti all'incremento del 10 per cento della partecipazione detenuta dal Patrimonio Destinato; h) in caso di sottoposizione dell'impresa a fallimento o altra procedura concorsuale che presupponga lo stato di insolvenza, gli strumenti saranno rimborsati in termini di capitale e interessi residui: 1) successivamente al soddisfacimento di tutti i creditori chirografari e privilegiati; 2) pari passu con i creditori caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione; 3) in ogni caso con precedenza rispetto ai titolari di azioni, e altri titoli di equity o quasi equity, posizioni negoziali e strumenti di capitale e di partecipazione.