Art. 11 
 
Condizioni  economiche  dei   prestiti   obbligazionari   subordinati
                            convertibili 
 
  1. Gli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di  prestiti
obbligazionari subordinati  convertibili  possono  essere  effettuati
esclusivamente a favore di imprese con un rating non inferiore a  B+,
o equivalente, rilasciato da un'agenzia di rating del credito esterna
(ECAI) in data non precedente al  31  dicembre  2019  e  che  abbiano
costituito una riserva di cassa sufficiente a  coprire  l'obbligo  di
pagamento degli interessi che maturano nei primi sei mesi dalla  data
di emissione dello strumento. 
  2.  La  sottoscrizione  di  prestiti   obbligazionari   subordinati
convertibili e' effettuata alle seguenti condizioni,  in  conformita'
della  decisione  della  Commissione  europea,   come   eventualmente
specificate dal Regolamento del Patrimonio Destinato: 
    a) la durata e' di cinque anni,  con  riferimento  alle  societa'
quotate, e di sei anni, con riferimento alle societa' non quotate; 
    b) la  remunerazione  tiene  conto  delle  caratteristiche  dello
strumento prescelto, incluso  il  rischio  dell'investimento,  di  un
appropriato tasso di interesse, nonche' di incentivi all'uscita dallo
strumento medesimo; la remunerazione e' determinata in  funzione  del
tasso base (EURIBOR a 1 anno), incrementato di un fattore  di  premio
come indicato nella tabella sotto riportata: 
 
       =======================================================
       |           |Secondo e terzo|  Quarto e   |           |
       |Primo anno |     anno      | quinto anno |Sesto anno |
       +===========+===============+=============+===========+
       |  250 bps  |    350 bps    |   500 bps   |  700 bps  |
       +-----------+---------------+-------------+-----------+
 
  Il tasso di interesse applicabile  allo  strumento  determinato  ai
sensi del presente comma e'  decurtato  del  valore  dell'opzione  di
conversione incorporata nello strumento, come indicato dalla seguente
tabella: 
 
=====================================================================
|    Impresa     | Primo | Secondo  | Terzo | Quarto |Quinto |Sesto |
|  beneficiaria  | anno  |   anno   | anno  |  anno  | anno  | anno |
+================+=======+==========+=======+========+=======+======+
|Quotata (5 anni)|250 bps| 300 bps  |300 bps|420 bps |420 bps|  -   |
+----------------+-------+----------+-------+--------+-------+------+
| Non quotata (6 |       |          |       |        |       | 500  |
|     anni)      |250 bps| 315 bps  |315 bps|420 bps |420 bps| bps  |
+----------------+-------+----------+-------+--------+-------+------+
 
    c)  il  prezzo  di  riferimento  iniziale  dello   strumento   e'
determinato: 
      1) con riferimento alle  societa'  con  azioni  quotate  in  un
mercato regolamentato, sulla base del  valore  azionario  di  mercato
dell'impresa richiedente, calcolato sulla base della  minore  tra  le
medie ponderate dei  prezzi  ufficiali  di  quotazione  nei  quindici
giorni  di  calendario   che   precedono   la   data   di   richiesta
dell'intervento, nei quindici  giorni  che  precedono  l'annuncio  al
mercato della richiesta di intervento, se anteriore, nei sei mesi che
precedono l'annuncio al mercato  della  richiesta  di  intervento,  o
cinque giorni di mercato aperto successivi  all'annuncio  al  mercato
della richiesta di intervento; 
      2) con riferimento alle societa' le cui azioni non sono quotate
in  un  mercato  regolamentato,  con  le  stesse  modalita'  previste
dall'articolo 9, comma 1, lettera b); il  valore  dell'impresa  cosi'
determinato e' decurtato di una percentuale pari al rapporto  tra  il
valore  risultante  dal  rapporto  tra  il  valore   nominale   dello
strumento, incluso  qualsiasi  importo  sottoscritto  da  investitori
terzi, e il valore di mercato dell'impresa, e 5; 
    d) il numero delle azioni di nuova emissione della societa'  che,
nel rispetto dei limiti previsti  dal  precedente  articolo  6,  sono
assegnate in conversione al Patrimonio Destinato e' pari al  rapporto
tra il valore nominale dello strumento e: 
      1) con riferimento alle  societa'  con  azioni  quotate  su  un
mercato regolamentato, il 150 per cento  del  prezzo  di  riferimento
iniziale; 
      2) con riferimento alle societa' le cui azioni non sono quotate
su  un  mercato  regolamentato,  il  140  per  cento  del  prezzo  di
riferimento iniziale; 
    e) i  contratti  che  disciplinano  l'intervento  del  Patrimonio
Destinato  mediante   sottoscrizione   di   prestiti   obbligazionari
subordinati convertibili prevedono che: 
      1) al verificarsi di  determinati  eventi  il  portatore  dello
strumento ha il  diritto,  esercitabile  a  propria  discrezione,  di
ottenere  il   rimborso   anticipato   dello   strumento   da   parte
dell'emittente mediante il pagamento in denaro di un importo pari  al
valore nominale dello strumento ovvero mediante  la  consegna  di  un
numero di  azioni  dell'emittente  risultante  dall'applicazione  del
rapporto tra il valore nominale unitario delle obbligazioni e  il  95
per cento del prezzo teorico ex diritto delle azioni  dell'emittente;
in ogni caso, l'importo dovuto  dall'emittente  e'  maggiorato  degli
interessi maturati e non corrisposti alla data di rimborso anticipato
dello strumento; 
      2) ad ogni data di pagamento degli interessi, l'emittente ha il
diritto  di  rimborsare  anticipatamente  il  prestito  mediante   il
pagamento in denaro di un importo pari  al  maggiore  tra  il  valore
nominale dello strumento e il valore delle  azioni  da  assegnare  in
conversione a tale data decurtato di un importo pari alla  somma  dei
dividendi eventualmente  distribuiti  dalla  societa'  al  Patrimonio
Destinato tra la data di emissione  dello  strumento  e  la  data  di
rimborso maggiorato degli interessi maturati e non corrisposti a tale
data; 
    f) alla data di scadenza: 
      1) qualora il valore delle azioni da assegnare  in  conversione
sia inferiore al valore  nominale  dello  strumento,  l'emittente  e'
tenuto al rimborso integrale dello strumento  mediante  pagamento  in
denaro di un importo pari al valore nominale dello strumento; 
      2) qualora il valore delle azioni da assegnare  in  conversione
sia  superiore  o  uguale  al  valore   nominale   dello   strumento,
l'emittente e' tenuto a rimborsare  lo  strumento,  alternativamente,
mediante pagamento in denaro di  un  importo  pari  al  valore  delle
azioni da assegnare in conversione, ovvero mediante  la  consegna  di
tali azioni. In caso di consegna  delle  azioni,  qualora  il  valore
nominale dello strumento incrementato del 5,26 per cento e' superiore
al valore delle azioni da assegnare in conversione, decurtato  di  un
importo pari alla somma dei dividendi eventualmente distribuiti dalla
societa' al Patrimonio Destinato  tra  la  data  di  emissione  dello
strumento e la data di rimborso, la differenza  tra  tali  valori  e'
versata in denaro; in ogni caso, l'importo dovuto  dall'emittente  e'
maggiorato degli interessi maturati e non corrisposti  alla  data  di
rimborso anticipato dello strumento; 
    g)  il  valore  delle  azioni  dell'emittente  da  assegnare   in
conversione e' calcolato come segue: 
      1) con riferimento alle  societa'  con  azioni  quotate  in  un
mercato regolamentato, sulla base del  valore  azionario  di  mercato
dell'impresa richiedente, calcolato sulla base della media  ponderata
dei prezzi ufficiali di quotazione nei quindici giorni di  calendario
che precedono la data di scadenza; 
      2) con riferimento alle societa' le cui azioni non sono quotate
in un mercato regolamentato, con le stesse modalita'  utilizzate  per
il calcolo del valore delle azioni  alla  data  di  emissione,  fermo
restando  che  la  valutazione  dell'esperto  indipendente   non   e'
anteriore di piu' di novanta giorni dalla data di scadenza; 
      3) in ogni  caso,  il  valore  delle  azioni  da  assegnare  in
conversione e' decurtato di un importo pari alla somma dei  dividendi
eventualmente distribuiti dalla societa' al Patrimonio Destinato  tra
la data di emissione dello strumento e  la  data  di  rimborso  dello
stesso; 
    h) qualora  un  anno  dopo  la  conversione  dello  strumento  la
partecipazione del Patrimonio Destinato  non  sia  stata  interamente
ceduta,   trova   applicazione   un   meccanismo   di   remunerazione
incrementale nella misura  del  10  per  cento  della  partecipazione
residua; l'aumento della  remunerazione  puo'  consistere,  a  scelta
dell'impresa,  nella  assegnazione   di   azioni   supplementari   al
Patrimonio  Destinato  ovvero   nel   pagamento   di   un   dividendo
straordinario  in  favore  del  Patrimonio  Destinato  (o  meccanismi
equipollenti); l'importo del dividendo straordinario: 
      1) con riferimento alle  societa'  con  azioni  quotate  in  un
mercato regolamentato, e' pari al valore risultante dal prodotto  tra
la media ponderata dei prezzi ufficiali di  quotazione  nei  quindici
giorni di calendario che precedono la data di incremento e il  numero
di  azioni  equivalenti  all'incremento  del  10  per   cento   della
partecipazione detenuta dal Patrimonio Destinato; 
      2) con riferimento alle societa' le cui azioni non sono quotate
in un  mercato  regolamentato,  e'  pari  al  valore  risultante  dal
prodotto  tra  il  valore  di  mercato  delle   azioni   dell'impresa
richiedente calcolato con le stesse modalita' previste dal  comma  2,
lettera c), n. 2, ad una data non precedente novanta giorni  la  data
di incremento della remunerazione e il numero di  azioni  equivalenti
all'incremento del 10 per cento  della  partecipazione  detenuta  dal
Patrimonio Destinato; 
    i) in caso di sottoposizione dell'impresa a  fallimento  o  altra
procedura concorsuale che presupponga lo  stato  di  insolvenza,  gli
strumenti saranno rimborsati  in  termini  di  capitale  e  interessi
residui: 
      1) successivamente al  soddisfacimento  di  tutti  i  creditori
chirografari e privilegiati; 
      2) pari passu con i creditori caratterizzati dal medesimo grado
di subordinazione; 
      3) in ogni caso con precedenza rispetto ai titolari di  azioni,
e altri titoli di  equity  o  quasi  equity,  posizioni  negoziali  e
strumenti di capitale e di partecipazione.