Art. 12 
 
                      Condizioni economiche dei 
                 prestiti obbligazionari subordinati 
 
  1. La sottoscrizione  di  prestiti  obbligazionari  subordinati  e'
effettuata in favore di imprese con un rating non inferiore a  B+,  o
equivalente, rilasciato da un'agenzia di rating del  credito  esterna
(ECAI) in data non precedente  al  31  dicembre  2019  alle  seguenti
condizioni economiche, come eventualmente specificate dal Regolamento
del  Patrimonio  Destinato,  in  conformita'  della  decisione  della
Commissione europea: 
    a) la durata e' di sei anni; la remunerazione e'  determinata  in
funzione del tasso base  (EURIBOR  a  1  anno)  al  1°  gennaio  2020
incrementato di un fattore di  premio  come  indicato  nella  tabella
sotto riportata: 
      
 
            =============================================
            |           |Secondo e terzo|Quarto, quinto |
            |Primo anno |     anno      | e sesto anno  |
            +===========+===============+===============+
            |  250 bps  |    300 bps    |    400 bps    |
            +-----------+---------------+---------------+
 
  In ogni caso, il tasso  base  applicabile  allo  strumento  non  e'
inferiore a zero; 
    b) i  contratti  che  disciplinano  l'intervento  del  Patrimonio
Destinato  mediante   sottoscrizione   di   prestiti   obbligazionari
prevedono che in caso di inadempimento agli impegni assunti ai  sensi
dell'articolo  14,  comma  5,  l'impresa  sia  tenuta  a   rimborsare
anticipatamente il prestito obbligazionario per un  importo  pari  al
valore nominale; 
    c) i  contratti  che  disciplinano  l'intervento  del  Patrimonio
Destinato  mediante   sottoscrizione   di   prestiti   obbligazionari
prevedono: 
      1) i casi al verificarsi dei quali il portatore dello strumento
ha il diritto, esercitabile a propria  discrezione,  di  ottenere  il
rimborso anticipato del prestito da parte dell'emittente mediante  il
pagamento in denaro di un  importo  pari  al  valore  nominale  dello
strumento; 
      2) il diritto dell'impresa  di  rimborsare  anticipatamente  il
prestito ad ogni  data  di  pagamento  degli  interessi  mediante  il
pagamento in denaro di un  importo  pari  al  valore  nominale  dello
strumento; 
    d) alla data di  scadenza,  l'emittente  e'  tenuto  al  rimborso
integrale dello strumento mediante  il  pagamento  in  denaro  di  un
importo pari al suo valore nominale; 
    e) in caso di sottoposizione dell'impresa a  fallimento  o  altra
procedura concorsuale che presupponga lo  stato  di  insolvenza,  gli
strumenti  sono  rimborsati  in  termini  di  capitale  ed  interessi
residui: 
      1) successivamente al  soddisfacimento  di  tutti  i  creditori
chirografari e privilegiati; 
      2) pari passu con i creditori caratterizzati dal medesimo grado
di subordinazione; 
      3) in ogni caso con precedenza rispetto ai titolari di  azioni,
ed altri titoli di equity  o  quasi  equity,  posizioni  negoziali  e
strumenti di capitale e di partecipazione; 
    f)  gli  strumenti  non  sono  convertibili  in  azioni,  ne'  in
strumenti  partecipativi   del   capitale   sociale   della   impresa
beneficiaria o di altra societa'. 
  2. In ogni caso l'intervento  previsto  dal  presente  articolo  e'
riservato a imprese che  abbiano  costituito  una  riserva  di  cassa
sufficiente a coprire l'obbligo  di  pagamento  degli  interessi  che
matureranno  nei  primi  sei  mesi  dalla  data  di  emissione  dello
strumento.