Art. 12 Condizioni economiche dei prestiti obbligazionari subordinati 1. La sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati e' effettuata in favore di imprese con un rating non inferiore a B+, o equivalente, rilasciato da un'agenzia di rating del credito esterna (ECAI) in data non precedente al 31 dicembre 2019 alle seguenti condizioni economiche, come eventualmente specificate dal Regolamento del Patrimonio Destinato, in conformita' della decisione della Commissione europea: a) la durata e' di sei anni; la remunerazione e' determinata in funzione del tasso base (EURIBOR a 1 anno) al 1° gennaio 2020 incrementato di un fattore di premio come indicato nella tabella sotto riportata: ============================================= | |Secondo e terzo|Quarto, quinto | |Primo anno | anno | e sesto anno | +===========+===============+===============+ | 250 bps | 300 bps | 400 bps | +-----------+---------------+---------------+ In ogni caso, il tasso base applicabile allo strumento non e' inferiore a zero; b) i contratti che disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari prevedono che in caso di inadempimento agli impegni assunti ai sensi dell'articolo 14, comma 5, l'impresa sia tenuta a rimborsare anticipatamente il prestito obbligazionario per un importo pari al valore nominale; c) i contratti che disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari prevedono: 1) i casi al verificarsi dei quali il portatore dello strumento ha il diritto, esercitabile a propria discrezione, di ottenere il rimborso anticipato del prestito da parte dell'emittente mediante il pagamento in denaro di un importo pari al valore nominale dello strumento; 2) il diritto dell'impresa di rimborsare anticipatamente il prestito ad ogni data di pagamento degli interessi mediante il pagamento in denaro di un importo pari al valore nominale dello strumento; d) alla data di scadenza, l'emittente e' tenuto al rimborso integrale dello strumento mediante il pagamento in denaro di un importo pari al suo valore nominale; e) in caso di sottoposizione dell'impresa a fallimento o altra procedura concorsuale che presupponga lo stato di insolvenza, gli strumenti sono rimborsati in termini di capitale ed interessi residui: 1) successivamente al soddisfacimento di tutti i creditori chirografari e privilegiati; 2) pari passu con i creditori caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione; 3) in ogni caso con precedenza rispetto ai titolari di azioni, ed altri titoli di equity o quasi equity, posizioni negoziali e strumenti di capitale e di partecipazione; f) gli strumenti non sono convertibili in azioni, ne' in strumenti partecipativi del capitale sociale della impresa beneficiaria o di altra societa'. 2. In ogni caso l'intervento previsto dal presente articolo e' riservato a imprese che abbiano costituito una riserva di cassa sufficiente a coprire l'obbligo di pagamento degli interessi che matureranno nei primi sei mesi dalla data di emissione dello strumento.