Art. 13 
 
                    Modalita' di disinvestimento 
 
  1. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 6, comma  1,
lettera  a),  nonche'  con  riferimento  agli   interventi   di   cui
all'articolo  6,  comma  1,  lettere   b)   e   c),   successivamente
all'eventuale conversione delle  obbligazioni  in  azioni,  l'impresa
beneficiaria puo' riacquistare in qualsiasi momento la partecipazione
del Patrimonio Destinato al prezzo piu'  elevato  fra  il  valore  di
mercato al momento del riacquisto e il prezzo di sottoscrizione dello
strumento incrementato in  ragione  dei  tassi  d'interesse  indicati
nella tabella di seguito riportata, ulteriormente  aumentati  di  200
punti-base, fino al settimo  anno  dall'intervento,  con  riferimento
agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1,  lettera  a),  ovvero
fino  al  settimo  anno  dalla  conversione,  con  riferimento   agli
interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c). L'aumento
di 200 punti-base non trova applicazione a partire dall'ottavo anno. 
    
 
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|          |             | Quarto e |            |                  |
|          |  Secondo e  |  quinto  |  Sesto e   |  Ottavo anno e   |
|Primo anno| terzo anno  |   anno   |settimo anno|    successive    |
+==========+=============+==========+============+==================+
| 250 bps  |   350 bps   | 500 bps  |  700 bps   |     950 bps      |
+----------+-------------+----------+------------+------------------+
 
  2. Resta ferma la facolta' del Patrimonio Destinato di  vendere  in
qualsiasi momento a terzi la  partecipazione  a  valore  di  mercato,
mediante  consultazione  aperta  e  a  parita'  di   condizioni   con
potenziali interessati. 
  3. Fermo restando quanto previsto ai commi  1  e  2,  i  meccanismi
contrattuali di disinvestimento, sia delle  partecipazioni  azionarie
sia  dei  prestiti  obbligazionari,  comprendono,  tra   l'altro,   i
seguenti: 
    a) per le societa' con azioni quotate sui mercati  regolamentati,
cessione sul mercato ovvero a  uno  o  piu'  investitori  interessati
all'acquisto, in forma aperta e non discriminatoria.  In  tale  caso,
qualora il prezzo di cessione sia inferiore al corrispettivo indicato
al precedente comma 1, le condizioni  pro-concorrenziali  individuate
al successivo articolo 14, comma  1,  lettera  e),  continueranno  ad
applicarsi almeno fino a quattro anni successivi  all'intervento  del
Patrimonio Destinato; 
    b) per le societa' non quotate, in aggiunta alla cessione a uno o
piu' investitori interessati  all'acquisto  in  forma  aperta  e  non
discriminatoria, ai sensi e alle condizioni di  cui  alla  precedente
lettera a), uno o piu' dei seguenti: 
      1)  una  procedura  che  preveda  la  quotazione  delle  azioni
dell'impresa beneficiaria al ricorrere dei relativi presupposti e  la
contestuale dismissione in via prioritaria  della  partecipazione  di
titolarita' del Patrimonio Destinato; 
      2) il diritto di co-vendita in capo al Patrimonio Destinato  in
caso di dismissione della partecipazione di maggioranza  dell'impresa
beneficiaria; 
      3) il diritto del Patrimonio Destinato di ottenere  la  vendita
della partecipazione da parte dei soci di  maggioranza  in  caso  sia
opportuna la cessione del controllo sulla societa'; 
      4)  l'obbligo  dei  soci  di  maggioranza  della  societa'   di
acquistare  la  partecipazione  o  gli   strumenti   finanziari   del
Patrimonio Destinato al prezzo piu' elevato tra il valore di  mercato
al momento del riacquisto  e  il  valore  nominale  dell'investimento
iniziale incrementato in ragione  dei  tassi  di  interesse  indicati
nella  tabella  di  cui  all'articolo  10,  comma  1,   lettera   b),
ulteriormente aumentati fino al settimo anno dall'intervento  di  200
punti-base, decurtato di un importo pari  alla  somma  dei  dividendi
eventualmente distribuiti dalla societa' al Patrimonio Destinato sino
alla data del disinvestimento; 
      5) il  diritto  del  Patrimonio  Destinato  di  recedere  dalla
societa'. 
  4. Qualora sei anni dopo l'effettuazione  di  uno  qualsiasi  degli
interventi di ricapitalizzazione di cui al Titolo  II,  la  quota  di
partecipazione del Patrimonio Destinato non sia stata ridotta  al  di
sotto  del  15  per   cento   del   capitale   proprio   dell'impresa
beneficiaria,  quest'ultima,  d'intesa   con   CDP   S.p.A.,   dovra'
presentare alla Commissione europea un piano di  ristrutturazione  ai
sensi della  Comunicazione  della  Commissione  recante  orientamenti
sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di  imprese  non
finanziarie in difficolta' (2014/C 249/01). 
  5. Il comma 4 non trova applicazione con riguardo  agli  interventi
effettuati dal Patrimonio Destinato in societa' con azioni quotate in
un mercato  regolamentato  in  cui  vi  e'  gia'  una  partecipazione
pubblica, in presenza di un contestuale co-investimento da  parte  di
altri investitori effettuato alle stesse  condizioni  del  Patrimonio
Destinato e in misura almeno pari al  30  per  cento  dell'intervento
complessivo. 
  6. Le previsioni del presente articolo non trovano applicazione con
riferimento   ai   prestiti   obbligazionari   subordinati   di   cui
all'articolo 6, comma 1, lettera d).