Art. 14 
 
                        Impegni dell'impresa 
 
  1.  Al  fine  di  prevenire  distorsioni  della  concorrenza,   gli
interventi del Patrimonio Destinato di cui all'articolo 6,  comma  1,
lettere a), b) e c), sono subordinati all'assunzione e al rispetto da
parte dell'impresa richiedente dei seguenti impegni: 
    a) non pubblicizzare l'intervento per scopi commerciali; 
    b) fintanto che l'intervento non si sia ridotto di almeno  il  75
per cento, non acquisire una partecipazione superiore al 10 per cento
in imprese  concorrenti  o  altri  operatori  dello  stesso  ramo  di
attivita', comprese le operazioni a monte e a valle; 
    c) in circostanze eccezionali, e fatto salvo il  controllo  delle
concentrazioni ai sensi della normativa applicabile,  l'impresa  puo'
acquisire una partecipazione superiore al 10 per cento in operatori a
monte o a  valle  del  proprio  settore  solo  se  l'acquisizione  e'
necessaria per mantenere la sua redditivita' oppure  cio'  conduca  o
favorisca il disinvestimento, in tutto o per una  parte  sostanziale,
da parte del Patrimonio Destinato; l'operazione  e'  notificata  alla
Commissione europea e non puo' essere eseguita prima  della  positiva
decisione della stessa; 
    d) adottare una separazione contabile idonea a evitare il rischio
di sovvenzioni incrociate in favore di attivita' economiche che erano
in difficolta' alla data del 31 dicembre 2019; 
    e)  fintanto  che  l'intervento  non  sia   stato   integralmente
rimborsato, non effettuare pagamenti di dividendi non obbligatori ne'
riacquistare azioni se non in favore del Patrimonio Destinato; 
    f) fintanto che l'intervento non si sia ridotto di almeno  il  75
per cento, la remunerazione  di  ciascun  componente  dell'organo  di
amministrazione e dei dirigenti apicali dell'impresa richiedente  non
supera la parte fissa della sua remunerazione al  31  dicembre  2019;
per le persone che assumono la carica di amministratori  o  dirigenti
apicali al momento  della  ricapitalizzazione  o  successivamente  ad
essa,  il  limite  applicabile  e'  la  remunerazione   fissa   degli
amministratori o dirigenti con lo stesso livello  di  responsabilita'
al 31 dicembre 2019; in  nessun  caso  sono  versati  bonus  o  altre
componenti variabili o comparabili della remunerazione. 
  2. In deroga a quanto previsto al comma 1, nel caso  di  interventi
effettuati dal Patrimonio Destinato in societa' con azioni quotate in
un mercato  regolamentato  in  cui  vi  e'  gia'  una  partecipazione
pubblica, in presenza di un contestuale co-investimento da  parte  di
altri investitori effettuato alle stesse  condizioni  del  Patrimonio
Destinato e in misura almeno pari al  30  per  cento  dell'intervento
complessivo: 
    a) le condizioni di cui alle lettere b), c) e f) del comma  1  si
applicano per un periodo massimo di tre anni; 
    b) la condizione di cui alla  lettera  e)  del  comma  1  non  si
applica  in  relazione  ai  nuovi  azionisti;  con  riferimento  agli
azionisti esistenti, il divieto di distribuzione dei dividendi non si
applica, a condizione che la partecipazione complessivamente detenuta
dagli azionisti esistenti sia diluita al di sotto del  10  per  cento
del capitale  dell'impresa;  se  la  partecipazione  complessivamente
detenuta  dagli  azionisti  esistenti   non   e'   diluita   fino   a
rappresentare meno del 10 per cento  del  capitale  dell'impresa,  il
divieto di distribuzione dei  dividendi  si  applica  agli  azionisti
esistenti per un periodo di tre anni; in ogni caso, la  remunerazione
dovuta relativa agli strumenti ibridi di capitale e agli strumenti di
debito subordinato detenuti dal  Patrimonio  Destinato  viene  pagata
prima che gli eventuali dividendi siano versati agli azionisti in  un
determinato anno. 
  3. In deroga a quanto previsto al comma 1, nel caso  di  interventi
effettuati dal Patrimonio Destinato in societa' con azioni quotate in
un mercato regolamentato in cui non vi sia  gia'  una  partecipazione
pubblica o in societa' non quotate in un  mercato  regolamentato,  la
condizione di cui alla lettera e) del comma 1 non si applica ai nuovi
azionisti in presenza di un contestuale co-investimento da  parte  di
altri investitori effettuato alle stesse  condizioni  del  Patrimonio
Destinato e in misura almeno pari al  30  per  cento  dell'intervento
complessivo purche' il relativo rapporto  di  distribuzione  rispetto
all'utile  (pay-out)  non  ecceda  il  livello  fissato  nel  periodo
immediatamente precedente l'intervento del Patrimonio Destinato. 
  4. L'impresa beneficiaria degli interventi di cui  all'articolo  6,
comma 1, lettere a), b) e  c),  presenta  annualmente  al  Patrimonio
Destinato una relazione sulla attuazione degli impegni assunti, con i
contenuti  e  secondo  le  modalita'  indicate  nel  Regolamento  del
Patrimonio Destinato. L'impresa beneficiaria illustra  periodicamente
in che modo l'intervento sostiene le proprie attivita' in  linea  con
gli  obiettivi  dell'UE  e  gli  obblighi  nazionali  in  materia  di
trasformazione  verde  e   digitale,   compreso   l'obiettivo   della
neutralita' climatica entro il 2050. 
  5. Gli interventi del Patrimonio Destinato di cui  all'articolo  6,
comma  1,  lettera  d),  sono  subordinati  all'assunzione  da  parte
dell'impresa beneficiaria dei seguenti impegni: 
    a) non effettuare, dalla data dell'istanza e  fino  all'integrale
rimborso del finanziamento, pagamenti di dividendi  non  obbligatori,
distribuzioni di riserve e acquisto di azioni proprie; 
    b) destinare il finanziamento a sostenere costi per  investimenti
o capitale circolante relativi a stabilimenti produttivi e  attivita'
imprenditoriali che siano localizzati in Italia; 
    c) destinare il finanziamento in misura almeno  pari  al  40  per
cento del valore nominale degli strumenti ad investimenti e progetti,
localizzati  in  Italia,  a  carattere  innovativo   e   ad   elevata
sostenibilita' ambientale; 
    d) presentare  al  Patrimonio  Destinato  una  relazione  annuale
sull'attuazione degli impegni assunti, con i contenuti e le modalita'
indicate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. 
  6. Considerata la natura temporanea degli interventi del Patrimonio
Destinato e l'assunzione di partecipazioni di minoranza: 
    a) i contratti relativi agli interventi del Patrimonio  Destinato
possono prevedere il diritto del Patrimonio  Destinato  di  designare
componenti negli organi di amministrazione e  controllo  dell'impresa
beneficiaria  in  maniera  coerente  agli  standard  di  mercato   di
operazioni simili agli interventi disciplinati dal presente decreto; 
    b) il Regolamento del Patrimonio Destinato disciplina i criteri e
le priorita' sulla base dei quali il Patrimonio medesimo  esercita  i
diritti di voto connessi alle partecipazioni detenute. 
  7.  I  contratti  che  disciplinano  l'intervento  del   Patrimonio
Destinato possono altresi' includere, tra l'altro: 
    a) specifiche dichiarazioni e impegni dell'impresa beneficiaria e
dei suoi soci di controllo fino alla cessazione  dell'intervento  del
Patrimonio Destinato, ivi inclusi impegni  in  materia  di  riduzione
delle disparita' di genere nel sistema retributivo e  in  materia  di
parita' di trattamento tra i generi  all'interno  dell'organizzazione
aziendale; 
    b) specifiche ipotesi di risoluzione  anticipata  dell'intervento
in caso di violazione di tali dichiarazioni o impegni. 
  8. Il Regolamento del Patrimonio Destinato puo' indicare  ulteriori
impegni e dichiarazioni dell'impresa richiedente, tenendo conto degli
standard di mercato.