Art. 14 Impegni dell'impresa 1. Al fine di prevenire distorsioni della concorrenza, gli interventi del Patrimonio Destinato di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), sono subordinati all'assunzione e al rispetto da parte dell'impresa richiedente dei seguenti impegni: a) non pubblicizzare l'intervento per scopi commerciali; b) fintanto che l'intervento non si sia ridotto di almeno il 75 per cento, non acquisire una partecipazione superiore al 10 per cento in imprese concorrenti o altri operatori dello stesso ramo di attivita', comprese le operazioni a monte e a valle; c) in circostanze eccezionali, e fatto salvo il controllo delle concentrazioni ai sensi della normativa applicabile, l'impresa puo' acquisire una partecipazione superiore al 10 per cento in operatori a monte o a valle del proprio settore solo se l'acquisizione e' necessaria per mantenere la sua redditivita' oppure cio' conduca o favorisca il disinvestimento, in tutto o per una parte sostanziale, da parte del Patrimonio Destinato; l'operazione e' notificata alla Commissione europea e non puo' essere eseguita prima della positiva decisione della stessa; d) adottare una separazione contabile idonea a evitare il rischio di sovvenzioni incrociate in favore di attivita' economiche che erano in difficolta' alla data del 31 dicembre 2019; e) fintanto che l'intervento non sia stato integralmente rimborsato, non effettuare pagamenti di dividendi non obbligatori ne' riacquistare azioni se non in favore del Patrimonio Destinato; f) fintanto che l'intervento non si sia ridotto di almeno il 75 per cento, la remunerazione di ciascun componente dell'organo di amministrazione e dei dirigenti apicali dell'impresa richiedente non supera la parte fissa della sua remunerazione al 31 dicembre 2019; per le persone che assumono la carica di amministratori o dirigenti apicali al momento della ricapitalizzazione o successivamente ad essa, il limite applicabile e' la remunerazione fissa degli amministratori o dirigenti con lo stesso livello di responsabilita' al 31 dicembre 2019; in nessun caso sono versati bonus o altre componenti variabili o comparabili della remunerazione. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, nel caso di interventi effettuati dal Patrimonio Destinato in societa' con azioni quotate in un mercato regolamentato in cui vi e' gia' una partecipazione pubblica, in presenza di un contestuale co-investimento da parte di altri investitori effettuato alle stesse condizioni del Patrimonio Destinato e in misura almeno pari al 30 per cento dell'intervento complessivo: a) le condizioni di cui alle lettere b), c) e f) del comma 1 si applicano per un periodo massimo di tre anni; b) la condizione di cui alla lettera e) del comma 1 non si applica in relazione ai nuovi azionisti; con riferimento agli azionisti esistenti, il divieto di distribuzione dei dividendi non si applica, a condizione che la partecipazione complessivamente detenuta dagli azionisti esistenti sia diluita al di sotto del 10 per cento del capitale dell'impresa; se la partecipazione complessivamente detenuta dagli azionisti esistenti non e' diluita fino a rappresentare meno del 10 per cento del capitale dell'impresa, il divieto di distribuzione dei dividendi si applica agli azionisti esistenti per un periodo di tre anni; in ogni caso, la remunerazione dovuta relativa agli strumenti ibridi di capitale e agli strumenti di debito subordinato detenuti dal Patrimonio Destinato viene pagata prima che gli eventuali dividendi siano versati agli azionisti in un determinato anno. 3. In deroga a quanto previsto al comma 1, nel caso di interventi effettuati dal Patrimonio Destinato in societa' con azioni quotate in un mercato regolamentato in cui non vi sia gia' una partecipazione pubblica o in societa' non quotate in un mercato regolamentato, la condizione di cui alla lettera e) del comma 1 non si applica ai nuovi azionisti in presenza di un contestuale co-investimento da parte di altri investitori effettuato alle stesse condizioni del Patrimonio Destinato e in misura almeno pari al 30 per cento dell'intervento complessivo purche' il relativo rapporto di distribuzione rispetto all'utile (pay-out) non ecceda il livello fissato nel periodo immediatamente precedente l'intervento del Patrimonio Destinato. 4. L'impresa beneficiaria degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), presenta annualmente al Patrimonio Destinato una relazione sulla attuazione degli impegni assunti, con i contenuti e secondo le modalita' indicate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. L'impresa beneficiaria illustra periodicamente in che modo l'intervento sostiene le proprie attivita' in linea con gli obiettivi dell'UE e gli obblighi nazionali in materia di trasformazione verde e digitale, compreso l'obiettivo della neutralita' climatica entro il 2050. 5. Gli interventi del Patrimonio Destinato di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), sono subordinati all'assunzione da parte dell'impresa beneficiaria dei seguenti impegni: a) non effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso del finanziamento, pagamenti di dividendi non obbligatori, distribuzioni di riserve e acquisto di azioni proprie; b) destinare il finanziamento a sostenere costi per investimenti o capitale circolante relativi a stabilimenti produttivi e attivita' imprenditoriali che siano localizzati in Italia; c) destinare il finanziamento in misura almeno pari al 40 per cento del valore nominale degli strumenti ad investimenti e progetti, localizzati in Italia, a carattere innovativo e ad elevata sostenibilita' ambientale; d) presentare al Patrimonio Destinato una relazione annuale sull'attuazione degli impegni assunti, con i contenuti e le modalita' indicate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. 6. Considerata la natura temporanea degli interventi del Patrimonio Destinato e l'assunzione di partecipazioni di minoranza: a) i contratti relativi agli interventi del Patrimonio Destinato possono prevedere il diritto del Patrimonio Destinato di designare componenti negli organi di amministrazione e controllo dell'impresa beneficiaria in maniera coerente agli standard di mercato di operazioni simili agli interventi disciplinati dal presente decreto; b) il Regolamento del Patrimonio Destinato disciplina i criteri e le priorita' sulla base dei quali il Patrimonio medesimo esercita i diritti di voto connessi alle partecipazioni detenute. 7. I contratti che disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato possono altresi' includere, tra l'altro: a) specifiche dichiarazioni e impegni dell'impresa beneficiaria e dei suoi soci di controllo fino alla cessazione dell'intervento del Patrimonio Destinato, ivi inclusi impegni in materia di riduzione delle disparita' di genere nel sistema retributivo e in materia di parita' di trattamento tra i generi all'interno dell'organizzazione aziendale; b) specifiche ipotesi di risoluzione anticipata dell'intervento in caso di violazione di tali dichiarazioni o impegni. 8. Il Regolamento del Patrimonio Destinato puo' indicare ulteriori impegni e dichiarazioni dell'impresa richiedente, tenendo conto degli standard di mercato.