Art. 5 Requisiti di accesso 1. Ai fini degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), la societa' richiedente soddisfa in via cumulativa, oltre le condizioni indicate dall'articolo 3, i seguenti requisiti: a) in assenza dell'intervento, la societa' rischia di perdere la continuita' aziendale; il presente requisito si intende soddisfatto qualora alla data di richiesta dell'intervento il rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto ovvero tra l'indebitamento e il margine operativo lordo dell'impresa richiedente, cosi' come risultante da stime effettuate con analisi ex ante per conto del Patrimonio Destinato, risulti essere maggiore rispetto al livello normalizzato specifico del settore in cui opera l'impresa, calcolato come la media del rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto mediano ovvero tra l'indebitamento e il margine operativo lordo mediano per il triennio 2017-2019, indicato all'Allegato 1 al presente decreto e, alla medesima data, almeno uno di tali rapporti ha registrato un deterioramento rispetto ai relativi valori registrati alla data del 31 dicembre 2019; b) alla data di richiesta dell'intervento e alla data di erogazione dell'intervento, e' nell'interesse generale intervenire, in quanto l'intervento contribuisce ad evitare difficolta' di ordine sociale e considerevoli perdite di posti di lavoro, l'uscita dal mercato di un'impresa innovativa o di importanza sistemica, il rischio di perturbazioni di un servizio importante o situazioni analoghe debitamente giustificate; il presente requisito si intende soddisfatto qualora l'impresa richiedente appartenga ad almeno una delle categorie di seguito indicate: 1) imprese operanti in uno dei seguenti settori strategici: 1.1) ferrovie; 1.2) strade e autostrade; 1.3) sistemi di trasporto rapido di massa per le aree metropolitane; 1.4) porti e interporti; 1.5) aeroporti; 1.6) ciclovie; 2) imprese di rilevante interesse nazionale o ad alto contenuto tecnologico individuate secondo i seguenti requisiti dimensionali e di settore, definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 luglio 2014, per tali intendendosi le imprese beneficiarie operanti nei seguenti settori: 2.1) difesa; 2.2) sicurezza; 2.3) infrastrutture; 2.4) trasporti; 2.5) comunicazione; 2.6) energia; 2.7) ricerca e innovazione ad alto contenuto tecnologico; 2.8) turistico-alberghiero; 2.9) agroalimentare e della distribuzione; 2.10) gestione di beni culturali e artistici; 3) al di fuori delle societa' operanti nei predetti settori, sono altresi' di rilevante interesse nazionale ai fini del presente articolo le societa' con un fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro, che ai fini della presente disposizione viene determinato prendendo in considerazione la voce di conto economico «ricavi», o la voce equivalente per le societa' che utilizzano i principi contabili internazionali, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio regolarmente approvato e sottoposto a revisione legale, avente una data di riferimento non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta dell'intervento; 4) imprese che rientrano nel 30 per cento delle imprese con maggior numero di dipendenti nella provincia dove e' situata la propria sede legale ovvero la sede dello stabilimento produttivo; c) l'impresa, avuto riguardo alle interlocuzioni con il settore bancario, non ha potuto reperire finanziamenti sui mercati a condizioni accessibili; il presente requisito si intende soddisfatto qualora alla data di richiesta dell'intervento il rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto ovvero tra l'indebitamento e il margine operativo lordo dell'impresa richiedente, cosi' come risultante da stime effettuate con analisi ex ante per conto del Patrimonio Destinato, risulti essere maggiore rispetto al livello normalizzato specifico del settore in cui opera l'impresa, calcolato come la media del rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto mediano ovvero tra l'indebitamento e il margine operativo lordo mediano per il triennio 2017-2019, indicato all'Allegato 1 al presente decreto e, alla data di richiesta dell'intervento, almeno uno di tali rapporti abbia registrato un deterioramento rispetto ai relativi valori registrati alla data del 31 dicembre 2019; l'impresa richiedente e' tenuta altresi' a dichiarare al Patrimonio Destinato che le misure di aiuto di supporto alla liquidita' per fronteggiare le conseguenze della pandemia da COVID-19, diverse da quelle di cui all'articolo 6, previste nell'ordinamento nazionale, sono insufficienti a garantirne la redditivita'; d) l'impresa non si trovava, alla data del 31 dicembre 2019, in situazione di difficolta', ai sensi dell'articolo 2, n. 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; il presente requisito si intende soddisfatto qualora l'impresa beneficiaria rispetti in via cumulativa tutte le seguenti condizioni: 1) al 31 dicembre 2019, il rapporto tra le perdite nette e il capitale sociale era pari o inferiore al 50 per cento, cosi' come desumibile dal bilancio d'esercizio regolarmente approvato e sottoposto a revisione legale; in caso di data di chiusura di bilancio diversa dal 31 dicembre 2019 il predetto rapporto puo' essere calcolato sulla base di una situazione patrimoniale riferibile al 31 dicembre 2019, redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio; 2) almeno una volta nel corso degli ultimi due esercizi, il rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto e' stato inferiore o pari a 7,5 o il rapporto tra il margine operativo lordo e gli interessi e' stato superiore o pari a 1,0, il tutto come risultante dai relativi bilanci di esercizio regolarmente approvati e sottoposti a revisione legale; 3) l'impresa non e' sottoposta a procedura concorsuale e non ricorrono le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura, su richiesta dei suoi creditori; 4) l'impresa non ha ricevuto un aiuto per il salvataggio non ancora rimborsato, ne' un aiuto per la ristrutturazione ne' e' ancora soggetta a un piano di ristrutturazione, ai sensi della Comunicazione della Commissione recante orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta' (2014/C 249/01); e) alla Data di richiesta dell'intervento, l'impresa non e' societa' a partecipazione pubblica, come definita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione delle predette societa' in cui la partecipazione pubblica e' inferiore al 10 per cento del capitale sociale e delle societa' quotate come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto legislativo n. 175 del 2016. 2. Qualora le societa' richiedenti non soddisfino i requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 1, possono dichiarare e documentare, sulla base della situazione patrimoniale effettivamente esistente redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio e avente data di riferimento non anteriore di centoventi giorni rispetto alla data di richiesta dell'intervento, che il rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto ovvero tra l'indebitamento e il margine operativo lordo risulta essere maggiore rispetto al livello normalizzato specifico del settore in cui opera l'impresa, calcolato come la media del rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto mediano ovvero tra l'indebitamento e il margine operativo lordo mediano per il triennio 2017-2019, indicato all'Allegato 1 al presente decreto e, alla data di richiesta dell'intervento, almeno uno di tali rapporti abbia registrato un deterioramento rispetto ai relativi valori registrati alla data del 31 dicembre 2019. 3. Ai fini degli interventi di cui al comma 1, lettera d), dell'articolo 6, la societa' soddisfa in via cumulativa, oltre le condizioni indicate dall'articolo 3, i seguenti requisiti: a) alla data di richiesta dell'intervento, l'impresa non e' una piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 2, dell'allegato 1, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione; b) nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e la data di richiesta dell'intervento, l'impresa ha registrato una riduzione di ricavi non inferiore al 10 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; c) l'impresa non si trovava, alla data del 31 dicembre 2019, in situazione di difficolta', ai sensi dell'articolo 2, n. 18, del regolamento n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; il presente requisito si intende soddisfatto qualora l'impresa beneficiaria soddisfa in via cumulativa tutti i seguenti requisiti: 1) al 31 dicembre 2019, il rapporto tra le perdite nette e il capitale sociale era inferiore o pari al 50 per cento, cosi' come desumibile dal bilancio d'esercizio regolarmente approvato e sottoposto a revisione legale; in caso di data di chiusura di bilancio diversa dal 31 dicembre 2019 il predetto rapporto puo' essere calcolato sulla base di una situazione patrimoniale riferibile al 31 dicembre 2019, redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio; 2) almeno una volta nel corso degli ultimi due esercizi, il rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto e' stato pari o inferiore a 7,5 o il rapporto tra il margine operativo lordo e gli interessi e' stato pari o superiore a 1,0 il tutto come risultante dai relativi bilanci di esercizio regolarmente approvati e sottoposti a revisione legale; 3) l'impresa non e' sottoposta a procedura concorsuale e non ricorrono le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura, su richiesta dei suoi creditori; 4) l'impresa non ha ricevuto un aiuto per il salvataggio non ancora rimborsato, ne' un aiuto per la ristrutturazione ne' e' ancora soggetta a un piano di ristrutturazione, ai sensi della Comunicazione della Commissione recante orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta' (2014/C 249/01); d) alla data di richiesta dell'intervento, l'impresa non e' societa' a partecipazione pubblica, come definita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione delle predette societa' in cui la partecipazione pubblica e' inferiore al 10 per cento del capitale sociale e delle societa' quotate come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; e) il prestito obbligazionario subordinato e' destinato al fabbisogno relativo agli investimenti ovvero quello relativo al capitale circolante.
Note all'art. 5: - Il testo del comma 8-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e' riportato nelle note all'art. 2. - Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e' pubblicato nella GUUE 26 giugno 2014 L 187. - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica): «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) "amministrazioni pubbliche": le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorita' di sistema portuale; b) "controllo": la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo puo' sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attivita' sociale e' richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo; c) "controllo analogo": la situazione in cui l'amministrazione esercita su una societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della societa' controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante; d) "controllo analogo congiunto": la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; e) "enti locali": gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; f) "partecipazione": la titolarita' di rapporti comportanti la qualita' di socio in societa' o la titolarita' di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi; g) "partecipazione indiretta": la partecipazione in una societa' detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di societa' o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica; h) "servizi di interesse generale": le attivita' di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilita' fisica ed economica, continuita', non discriminazione, qualita' e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettivita' di riferimento, cosi' da garantire l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale; i) "servizi di interesse economico generale": i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato; l) "societa'": gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attivita' consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; m) "societa' a controllo pubblico": le societa' in cui una o piu' amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b); n) "societa' a partecipazione pubblica": le societa' a controllo pubblico, nonche' le altre societa' partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da societa' a controllo pubblico; o) "societa' in house": le societa' sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o piu' amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attivita' prevalente di cui all'articolo 16, comma 3; p) "societa' quotate": le societa' a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le societa' che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.»