Art. 5 
 
                        Requisiti di accesso 
 
  1. Ai fini degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere
a), b) e c), la societa'  richiedente  soddisfa  in  via  cumulativa,
oltre le condizioni indicate dall'articolo 3, i seguenti requisiti: 
    a) in assenza dell'intervento, la societa' rischia di perdere  la
continuita' aziendale; il presente requisito si  intende  soddisfatto
qualora alla  data  di  richiesta  dell'intervento  il  rapporto  tra
l'indebitamento e il patrimonio netto ovvero tra l'indebitamento e il
margine  operativo  lordo  dell'impresa   richiedente,   cosi'   come
risultante da stime effettuate con analisi  ex  ante  per  conto  del
Patrimonio Destinato, risulti essere  maggiore  rispetto  al  livello
normalizzato specifico del settore in cui opera l'impresa,  calcolato
come la media del rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio  netto
mediano ovvero tra  l'indebitamento  e  il  margine  operativo  lordo
mediano  per  il  triennio  2017-2019,  indicato  all'Allegato  1  al
presente decreto e, alla medesima data, almeno uno di  tali  rapporti
ha  registrato  un  deterioramento  rispetto   ai   relativi   valori
registrati alla data del 31 dicembre 2019; 
    b)  alla  data  di  richiesta  dell'intervento  e  alla  data  di
erogazione dell'intervento, e' nell'interesse  generale  intervenire,
in quanto l'intervento contribuisce ad evitare difficolta' di  ordine
sociale e considerevoli perdite di  posti  di  lavoro,  l'uscita  dal
mercato di  un'impresa  innovativa  o  di  importanza  sistemica,  il
rischio di perturbazioni  di  un  servizio  importante  o  situazioni
analoghe debitamente giustificate; il presente requisito  si  intende
soddisfatto qualora l'impresa richiedente appartenga  ad  almeno  una
delle categorie di seguito indicate: 
      1) imprese operanti in uno dei seguenti settori strategici: 
        1.1) ferrovie; 
        1.2) strade e autostrade; 
        1.3) sistemi  di  trasporto  rapido  di  massa  per  le  aree
metropolitane; 
        1.4) porti e interporti; 
        1.5) aeroporti; 
        1.6) ciclovie; 
      2) imprese di rilevante interesse nazionale o ad alto contenuto
tecnologico individuate secondo i seguenti requisiti  dimensionali  e
di settore, definiti ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  8-bis,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  e  ai  sensi
dell'articolo 1 del  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  del  2  luglio  2014,  per  tali  intendendosi  le   imprese
beneficiarie operanti nei seguenti settori: 
        2.1) difesa; 
        2.2) sicurezza; 
        2.3) infrastrutture; 
        2.4) trasporti; 
        2.5) comunicazione; 
        2.6) energia; 
        2.7) ricerca e innovazione ad alto contenuto tecnologico; 
        2.8) turistico-alberghiero; 
        2.9) agroalimentare e della distribuzione; 
        2.10) gestione di beni culturali e artistici; 
      3) al di fuori delle societa' operanti  nei  predetti  settori,
sono altresi' di rilevante interesse nazionale ai fini  del  presente
articolo le societa' con un fatturato annuo netto non inferiore a 300
milioni di euro,  che  ai  fini  della  presente  disposizione  viene
determinato prendendo in considerazione la voce  di  conto  economico
«ricavi», o la voce equivalente per  le  societa'  che  utilizzano  i
principi contabili internazionali, risultante dall'ultimo bilancio di
esercizio regolarmente approvato e  sottoposto  a  revisione  legale,
avente una  data  di  riferimento  non  anteriore  di  diciotto  mesi
rispetto alla data di richiesta dell'intervento; 
      4) imprese che rientrano nel 30 per  cento  delle  imprese  con
maggior numero di dipendenti  nella  provincia  dove  e'  situata  la
propria sede legale ovvero la sede dello stabilimento produttivo; 
    c) l'impresa, avuto riguardo alle interlocuzioni con  il  settore
bancario,  non  ha  potuto  reperire  finanziamenti  sui  mercati   a
condizioni accessibili; il presente requisito si intende  soddisfatto
qualora alla  data  di  richiesta  dell'intervento  il  rapporto  tra
l'indebitamento e il patrimonio netto ovvero tra l'indebitamento e il
margine  operativo  lordo  dell'impresa   richiedente,   cosi'   come
risultante da stime effettuate con analisi  ex  ante  per  conto  del
Patrimonio Destinato, risulti essere  maggiore  rispetto  al  livello
normalizzato specifico del settore in cui opera l'impresa,  calcolato
come la media del rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio  netto
mediano ovvero tra  l'indebitamento  e  il  margine  operativo  lordo
mediano  per  il  triennio  2017-2019,  indicato  all'Allegato  1  al
presente decreto e, alla data di  richiesta  dell'intervento,  almeno
uno di tali rapporti abbia registrato un deterioramento  rispetto  ai
relativi valori registrati alla data del 31 dicembre 2019;  l'impresa
richiedente e' tenuta altresi' a dichiarare al  Patrimonio  Destinato
che le misure di aiuto di supporto alla liquidita'  per  fronteggiare
le conseguenze della pandemia da COVID-19, diverse da quelle  di  cui
all'articolo   6,   previste   nell'ordinamento    nazionale,    sono
insufficienti a garantirne la redditivita'; 
    d) l'impresa non si trovava, alla data del 31 dicembre  2019,  in
situazione di difficolta', ai  sensi  dell'articolo  2,  n.  18,  del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17  giugno  2014,
che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del  trattato;  il
presente  requisito  si   intende   soddisfatto   qualora   l'impresa
beneficiaria rispetti in via cumulativa tutte le seguenti condizioni: 
      1) al 31 dicembre 2019, il rapporto tra le perdite nette  e  il
capitale sociale era pari o inferiore al 50  per  cento,  cosi'  come
desumibile  dal  bilancio  d'esercizio   regolarmente   approvato   e
sottoposto a revisione  legale;  in  caso  di  data  di  chiusura  di
bilancio diversa dal 31  dicembre  2019  il  predetto  rapporto  puo'
essere calcolato sulla base di una situazione patrimoniale riferibile
al 31  dicembre  2019,  redatta  con  l'osservanza  delle  norme  sul
bilancio di esercizio; 
      2) almeno una volta nel corso degli  ultimi  due  esercizi,  il
rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto e' stato inferiore
o pari a 7,5 o il rapporto tra  il  margine  operativo  lordo  e  gli
interessi e' stato superiore o pari a 1,0, il tutto  come  risultante
dai relativi bilanci di esercizio regolarmente approvati e sottoposti
a revisione legale; 
      3) l'impresa non e' sottoposta a procedura  concorsuale  e  non
ricorrono le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di
una tale procedura, su richiesta dei suoi creditori; 
      4) l'impresa non ha ricevuto un aiuto per  il  salvataggio  non
ancora rimborsato, ne' un aiuto per la ristrutturazione ne' e' ancora
soggetta a un piano di ristrutturazione, ai sensi della Comunicazione
della Commissione recante orientamenti sugli aiuti per il salvataggio
e la ristrutturazione  di  imprese  non  finanziarie  in  difficolta'
(2014/C 249/01); 
    e) alla Data  di  richiesta  dell'intervento,  l'impresa  non  e'
societa'  a  partecipazione  pubblica,   come   definita   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera  n),  del  decreto  legislativo  19
agosto 2016, n. 175, ad eccezione delle predette societa' in  cui  la
partecipazione pubblica e' inferiore al 10  per  cento  del  capitale
sociale e delle societa' quotate come definite ai sensi dell'articolo
2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto legislativo n.  175  del
2016. 
  2. Qualora le societa' richiedenti non soddisfino  i  requisiti  di
cui  alle  lettere  a)  e  c)  del  comma  1,  possono  dichiarare  e
documentare, sulla base della situazione patrimoniale  effettivamente
esistente  redatta  con  l'osservanza  delle   norme   sul   bilancio
d'esercizio e avente data di riferimento non anteriore di  centoventi
giorni rispetto  alla  data  di  richiesta  dell'intervento,  che  il
rapporto  tra  l'indebitamento  e  il  patrimonio  netto  ovvero  tra
l'indebitamento e il margine operativo lordo risulta essere  maggiore
rispetto al livello normalizzato specifico del settore in  cui  opera
l'impresa, calcolato come la media del rapporto tra l'indebitamento e
il patrimonio netto mediano ovvero tra l'indebitamento e  il  margine
operativo  lordo  mediano  per  il   triennio   2017-2019,   indicato
all'Allegato  1  al  presente  decreto  e,  alla  data  di  richiesta
dell'intervento, almeno uno di  tali  rapporti  abbia  registrato  un
deterioramento rispetto ai relativi valori registrati alla  data  del
31 dicembre 2019. 
  3. Ai fini  degli  interventi  di  cui  al  comma  1,  lettera  d),
dell'articolo 6, la societa' soddisfa in  via  cumulativa,  oltre  le
condizioni indicate dall'articolo 3, i seguenti requisiti: 
    a) alla data di richiesta dell'intervento, l'impresa non  e'  una
piccola e media impresa ai sensi dell'articolo  2,  dell'allegato  1,
del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione; 
    b) nel periodo compreso tra  il  1°  marzo  2020  e  la  data  di
richiesta dell'intervento, l'impresa ha registrato una  riduzione  di
ricavi non inferiore al 10 per cento  rispetto  allo  stesso  periodo
dell'anno precedente; 
    c) l'impresa non si trovava, alla data del 31 dicembre  2019,  in
situazione di difficolta', ai  sensi  dell'articolo  2,  n.  18,  del
regolamento n. 651/2014 della Commissione  del  17  giugno  2014;  il
presente  requisito  si   intende   soddisfatto   qualora   l'impresa
beneficiaria soddisfa in via cumulativa tutti i seguenti requisiti: 
      1) al 31 dicembre 2019, il rapporto tra le perdite nette  e  il
capitale sociale era inferiore o pari al 50  per  cento,  cosi'  come
desumibile  dal  bilancio  d'esercizio   regolarmente   approvato   e
sottoposto a revisione  legale;  in  caso  di  data  di  chiusura  di
bilancio diversa dal 31  dicembre  2019  il  predetto  rapporto  puo'
essere calcolato sulla base di una situazione patrimoniale riferibile
al 31  dicembre  2019,  redatta  con  l'osservanza  delle  norme  sul
bilancio di esercizio; 
      2) almeno una volta nel corso degli  ultimi  due  esercizi,  il
rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto e'  stato  pari  o
inferiore a 7,5 o il rapporto tra il margine operativo  lordo  e  gli
interessi e' stato pari o superiore a 1,0 il  tutto  come  risultante
dai relativi bilanci di esercizio regolarmente approvati e sottoposti
a revisione legale; 
      3) l'impresa non e' sottoposta a procedura  concorsuale  e  non
ricorrono le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di
una tale procedura, su richiesta dei suoi creditori; 
      4) l'impresa non ha ricevuto un aiuto per  il  salvataggio  non
ancora rimborsato, ne' un aiuto per la ristrutturazione ne' e' ancora
soggetta a un piano di ristrutturazione, ai sensi della Comunicazione
della Commissione recante orientamenti sugli aiuti per il salvataggio
e la ristrutturazione  di  imprese  non  finanziarie  in  difficolta'
(2014/C 249/01); 
    d) alla data  di  richiesta  dell'intervento,  l'impresa  non  e'
societa'  a  partecipazione  pubblica,   come   definita   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera  n),  del  decreto  legislativo  19
agosto 2016, n. 175, ad eccezione delle predette societa' in  cui  la
partecipazione pubblica e' inferiore al 10  per  cento  del  capitale
sociale e delle societa' quotate come definite ai sensi dell'articolo
2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19  agosto  2016,  n.
175; 
    e)  il  prestito  obbligazionario  subordinato  e'  destinato  al
fabbisogno relativo  agli  investimenti  ovvero  quello  relativo  al
capitale circolante. 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Il  testo  del  comma  8-bis  dell'articolo  5   del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326  e'
          riportato nelle note all'art. 2. 
              - Il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione,
          del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie  di  aiuti
          compatibili con il mercato interno  in  applicazione  degli
          articoli 107 e 108 del trattato, e' pubblicato  nella  GUUE
          26 giugno 2014 L 187. 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  2  del
          decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico  in
          materia di societa' a partecipazione pubblica): 
                «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intendono per: 
                  a) "amministrazioni pubbliche": le  amministrazioni
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.
          165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per  qualsiasi
          fine istituiti, gli enti pubblici economici e le  autorita'
          di sistema portuale; 
                  b)    "controllo":    la    situazione    descritta
          nell'articolo 2359 del codice  civile.  Il  controllo  puo'
          sussistere anche quando, in applicazione di norme di  legge
          o statutarie o  di  patti  parasociali,  per  le  decisioni
          finanziarie e gestionali strategiche relative all'attivita'
          sociale e' richiesto il consenso unanime di tutte le  parti
          che condividono il controllo; 
                  c)  "controllo  analogo":  la  situazione  in   cui
          l'amministrazione esercita su  una  societa'  un  controllo
          analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando
          un'influenza determinante sia  sugli  obiettivi  strategici
          che   sulle   decisioni   significative   della    societa'
          controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da
          una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo
          stesso modo dall'amministrazione partecipante; 
                  d) "controllo analogo congiunto": la situazione  in
          cui l'amministrazione  esercita  congiuntamente  con  altre
          amministrazioni su una  societa'  un  controllo  analogo  a
          quello  esercitato  sui   propri   servizi.   La   suddetta
          situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui
          all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18  aprile
          2016, n. 50; 
                  e) "enti locali": gli enti di  cui  all'articolo  2
          del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
                  f) "partecipazione":  la  titolarita'  di  rapporti
          comportanti  la  qualita'  di  socio  in  societa'   o   la
          titolarita'  di  strumenti  finanziari  che   attribuiscono
          diritti amministrativi; 
                  g) "partecipazione indiretta": la partecipazione in
          una societa' detenuta da un'amministrazione pubblica per il
          tramite di societa' o altri organismi soggetti a  controllo
          da parte della medesima amministrazione pubblica; 
                  h) "servizi di interesse generale": le attivita' di
          produzione e fornitura di beni o servizi che non  sarebbero
          svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero
          svolte a condizioni differenti in termini di accessibilita'
          fisica  ed  economica,  continuita',  non  discriminazione,
          qualita' e sicurezza,  che  le  amministrazioni  pubbliche,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  assumono  come
          necessarie per  assicurare  la  soddisfazione  dei  bisogni
          della collettivita'  di  riferimento,  cosi'  da  garantire
          l'omogeneita' dello sviluppo e  la  coesione  sociale,  ivi
          inclusi i servizi di interesse economico generale; 
                  i) "servizi di  interesse  economico  generale":  i
          servizi di interesse generale  erogati  o  suscettibili  di
          essere  erogati  dietro  corrispettivo  economico   su   un
          mercato; 
                  l) "societa'": gli organismi di cui ai titoli  V  e
          VI, capo I, del libro V del  codice  civile,  anche  aventi
          come  oggetto   sociale   lo   svolgimento   di   attivita'
          consortili, ai  sensi  dell'articolo  2615-ter  del  codice
          civile; 
                  m) "societa' a controllo pubblico": le societa'  in
          cui una o piu' amministrazioni pubbliche esercitano  poteri
          di controllo ai sensi della lettera b); 
                  n)  "societa'  a   partecipazione   pubblica":   le
          societa' a controllo pubblico, nonche'  le  altre  societa'
          partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o  da
          societa' a controllo pubblico; 
                  o) "societa' in house":  le  societa'  sulle  quali
          un'amministrazione esercita il  controllo  analogo  o  piu'
          amministrazioni esercitano il controllo analogo  congiunto,
          nelle quali la partecipazione di capitali  privati  avviene
          nelle  forme  di  cui  all'articolo  16,  comma  1,  e  che
          soddisfano il requisito dell'attivita'  prevalente  di  cui
          all'articolo 16, comma 3; 
                  p) "societa' quotate": le societa' a partecipazione
          pubblica   che   emettono   azioni   quotate   in   mercati
          regolamentati; le societa' che hanno emesso, alla data  del
          31  dicembre  2015,  strumenti  finanziari,  diversi  dalle
          azioni, quotati in mercati regolamentati.»