Art. 7 Dimensione degli aumenti di capitale, dei prestiti obbligazionari con obbligo di conversione e dei prestiti obbligazionari subordinati convertibili. 1. Gli interventi del Patrimonio Destinato di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) non superano il minimo necessario per garantire la continuita' dell'impresa beneficiaria e in ogni caso non possono andare oltre il ripristino della struttura patrimoniale dell'impresa beneficiaria alla data del 31 dicembre 2019, da intendersi come il ripristino del rapporto tra indebitamento e patrimonio netto a tale data; ai sensi del presente articolo l'importo massimo dell'intervento corrispondera' al minore tra quelli risultanti dall'applicazione dei seguenti indicatori: a) l'importo necessario al ripristino del rapporto tra indebitamento e patrimonio netto dell'impresa beneficiaria, cosi' come risultante da stime effettuate con analisi ex ante per conto del Patrimonio Destinato, al livello normalizzato specifico del settore in cui opera, calcolato come la media del rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto mediano per il triennio 2017-2019, indicate all'Allegato 1 al presente decreto; b) l'importo necessario al ripristino del rapporto tra indebitamento e patrimonio netto dell'impresa beneficiaria a quello registrato al 31 dicembre 2019, cosi' come risultante da stime effettuate con analisi ex ante per conto del Patrimonio Destinato; c) l'importo necessario al ripristino del rapporto tra la posizione finanziaria netta e il margine operativo lordo ad un valore pari a 3, fermo restando che tale rapporto puo' presentare uno scostamento per eccesso o per difetto fino ad un massimo del 10 per cento rispetto a tale valore, cosi' come risultante da stime ex ante per conto del Patrimonio Destinato. 2. Qualora l'importo richiesto dall'impresa dovesse risultare non congruo rispetto ai risultati dell'analisi ex ante, la societa' richiedente puo' dichiarare e documentare, sulla base di una situazione patrimoniale e di un conto economico redatti con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio e aventi data di riferimento non anteriore di centoventi giorni rispetto alla data di richiesta dell'intervento, che il rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto o tra la posizione finanziaria netta e il margine operativo lordo risultano essere maggiori rispetto alle stime effettuate con analisi ex ante per conto del Patrimonio Destinato. 3. La sottoscrizione da parte del Patrimonio Destinato di aumenti di capitale, di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione e di prestiti obbligazionari subordinati convertibili e' effettuata nel rispetto dei seguenti limiti: a) con riguardo alle societa' le cui azioni sono quotate in un mercato regolamentato, l'intervento non puo' implicare l'emissione di nuove azioni in misura pari o superiore al 20 per cento delle azioni quotate della societa' medesima nello stesso mercato regolamentato, su un periodo di dodici mesi precedenti la data di emissione delle nuove azioni in favore del Patrimonio Destinato; b) con riguardo alle societa' le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato: 1) per quanto riguarda gli aumenti di capitale e i prestiti obbligazionari subordinati convertibili, l'intervento non implica l'emissione di nuove azioni in misura superiore al 20 per cento delle azioni in circolazione della societa' medesima alla data dell'intervento del Patrimonio Destinato, elevabile di un ulteriore importo massimo pari al 4,99 per cento delle azioni in circolazione in presenza di un contestuale co-investimento di pari importo da parte di altri investitori, inclusi gli azionisti esistenti della societa' richiedente; 2) per quanto riguarda i prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, l'importo dello strumento non e' superiore al 24,99 per cento delle azioni in circolazione della societa' medesima alla data di emissione dello strumento stesso. 4. Nelle societa' quotate e non quotate, l'intervento del Patrimonio Destinato non e' inferiore a: a) 25 milioni di euro per ciascun intervento, in caso di interventi consistenti nella sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione; b) 1 milione di euro per ciascun intervento, in caso di interventi consistenti nella sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili; c) 100 milioni di euro per ciascun intervento, in caso di interventi consistenti nella partecipazione ad aumenti di capitale. 5. Gli interventi del Patrimonio Destinato di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) di importo superiore a 250 milioni di euro sono subordinati alla notifica e all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Note all'art. 7: - Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e' pubblicato nella GUUE 26 ottobre 2012 C 326.