Art. 7 
 
Dimensione degli aumenti di capitale, dei prestiti obbligazionari con
  obbligo di conversione e dei  prestiti  obbligazionari  subordinati
  convertibili. 
 
  1. Gli interventi del Patrimonio Destinato di cui  all'articolo  6,
comma 1, lettere a), b) e c) non superano il  minimo  necessario  per
garantire la continuita' dell'impresa beneficiaria e in ogni caso non
possono andare  oltre  il  ripristino  della  struttura  patrimoniale
dell'impresa  beneficiaria  alla  data  del  31  dicembre  2019,   da
intendersi come  il  ripristino  del  rapporto  tra  indebitamento  e
patrimonio  netto  a  tale  data;  ai  sensi  del  presente  articolo
l'importo massimo dell'intervento corrispondera' al minore tra quelli
risultanti dall'applicazione dei seguenti indicatori: 
    a)  l'importo  necessario  al   ripristino   del   rapporto   tra
indebitamento e patrimonio  netto  dell'impresa  beneficiaria,  cosi'
come risultante da stime effettuate con analisi ex ante per conto del
Patrimonio Destinato, al livello normalizzato specifico  del  settore
in  cui  opera,  calcolato   come   la   media   del   rapporto   tra
l'indebitamento  e  il  patrimonio  netto  mediano  per  il  triennio
2017-2019, indicate all'Allegato 1 al presente decreto; 
    b)  l'importo  necessario  al   ripristino   del   rapporto   tra
indebitamento e patrimonio netto dell'impresa beneficiaria  a  quello
registrato al 31  dicembre  2019,  cosi'  come  risultante  da  stime
effettuate con analisi ex ante per conto del Patrimonio Destinato; 
    c)  l'importo  necessario  al  ripristino  del  rapporto  tra  la
posizione finanziaria netta e il margine operativo lordo ad un valore
pari a 3, fermo  restando  che  tale  rapporto  puo'  presentare  uno
scostamento per eccesso o per difetto fino ad un massimo del  10  per
cento rispetto a tale valore, cosi' come risultante da stime ex  ante
per conto del Patrimonio Destinato. 
  2. Qualora l'importo richiesto dall'impresa dovesse  risultare  non
congruo rispetto ai  risultati  dell'analisi  ex  ante,  la  societa'
richiedente  puo'  dichiarare  e  documentare,  sulla  base  di   una
situazione  patrimoniale  e  di  un  conto  economico   redatti   con
l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio e  aventi  data  di
riferimento non anteriore di centoventi giorni rispetto alla data  di
richiesta dell'intervento, che il rapporto tra l'indebitamento  e  il
patrimonio netto o tra la posizione finanziaria netta  e  il  margine
operativo  lordo  risultano  essere  maggiori  rispetto  alle   stime
effettuate con analisi ex ante per conto del Patrimonio Destinato. 
  3. La sottoscrizione da parte del Patrimonio Destinato  di  aumenti
di capitale, di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione  e
di prestiti obbligazionari subordinati convertibili e' effettuata nel
rispetto dei seguenti limiti: 
    a) con riguardo alle societa' le cui azioni sono  quotate  in  un
mercato regolamentato, l'intervento non puo' implicare l'emissione di
nuove azioni in misura pari o superiore al 20 per cento delle  azioni
quotate della societa' medesima nello stesso  mercato  regolamentato,
su un periodo di dodici mesi precedenti la data  di  emissione  delle
nuove azioni in favore del Patrimonio Destinato; 
    b) con riguardo alle societa' le cui azioni non sono  quotate  in
un mercato regolamentato: 
      1) per quanto riguarda gli aumenti di  capitale  e  i  prestiti
obbligazionari subordinati  convertibili,  l'intervento  non  implica
l'emissione di nuove azioni in misura superiore al 20 per cento delle
azioni  in   circolazione   della   societa'   medesima   alla   data
dell'intervento del Patrimonio Destinato, elevabile di  un  ulteriore
importo massimo pari al 4,99 per cento delle azioni  in  circolazione
in presenza di un contestuale  co-investimento  di  pari  importo  da
parte di altri investitori, inclusi  gli  azionisti  esistenti  della
societa' richiedente; 
      2) per quanto riguarda i prestiti obbligazionari con obbligo di
conversione, l'importo dello strumento non e' superiore al 24,99  per
cento delle azioni in circolazione della societa' medesima alla  data
di emissione dello strumento stesso. 
  4.  Nelle  societa'  quotate  e  non  quotate,   l'intervento   del
Patrimonio Destinato non e' inferiore a: 
    a) 25  milioni  di  euro  per  ciascun  intervento,  in  caso  di
interventi   consistenti    nella    sottoscrizione    di    prestiti
obbligazionari con obbligo di conversione; 
    b)  1  milione  di  euro  per  ciascun  intervento,  in  caso  di
interventi   consistenti    nella    sottoscrizione    di    prestiti
obbligazionari subordinati convertibili; 
    c) 100 milioni  di  euro  per  ciascun  intervento,  in  caso  di
interventi consistenti nella partecipazione ad aumenti di capitale. 
  5. Gli interventi del Patrimonio Destinato di cui  all'articolo  6,
comma 1, lettere a), b) e c) di importo superiore a  250  milioni  di
euro  sono  subordinati  alla  notifica  e   all'approvazione   della
Commissione europea ai  sensi  dell'articolo  108  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  e'
          pubblicato nella GUUE 26 ottobre 2012 C 326.