Art. 8 Dimensione dei prestiti obbligazionari subordinati 1. Il valore nominale dei prestiti obbligazionari subordinati di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), sottoscritti dal Patrimonio Destinato non e' superiore ai due terzi della spesa salariale annua dell'impresa beneficiaria riferita all'anno 2019, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti, e all'8,4 per cento del fatturato totale dell'impresa beneficiaria riferito all'anno 2019, che ai fini della presente disposizione viene determinato prendendo in considerazione la voce di conto economico «ricavi» o la voce equivalente per le societa' che utilizzano i principi contabili internazionali. 2. Qualora la societa' sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.2 del Quadro Temporaneo ovvero di aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.3 dello stesso, la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell'ammontare dei prestiti obbligazionari non puo' superare il maggiore valore tra: il 25 per cento dell'ammontare dei ricavi come definiti al comma 1 e il doppio della spesa salariale annua dell'impresa beneficiaria riferita all'anno 2019, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti.