Art. 8 
 
         Dimensione dei prestiti obbligazionari subordinati 
 
  1. Il valore nominale dei prestiti  obbligazionari  subordinati  di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), sottoscritti dal  Patrimonio
Destinato non e' superiore ai due terzi della spesa  salariale  annua
dell'impresa beneficiaria riferita all'anno 2019, compresi gli  oneri
sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa  ma
figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti,  e  all'8,4  per
cento  del  fatturato  totale  dell'impresa   beneficiaria   riferito
all'anno  2019,  che  ai  fini  della  presente  disposizione   viene
determinato prendendo in considerazione la voce  di  conto  economico
«ricavi» o la voce equivalente  per  le  societa'  che  utilizzano  i
principi contabili internazionali. 
  2. Qualora la societa' sia beneficiaria di finanziamenti  assistiti
da garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del
paragrafo 3.2 del Quadro Temporaneo ovvero di aiuti  sotto  forma  di
tassi d'interesse agevolati in attuazione di un regime  di  aiuto  ai
sensi  del  paragrafo  3.3  dello  stesso,  la  somma  degli  importi
garantiti, dei  prestiti  agevolati  e  dell'ammontare  dei  prestiti
obbligazionari non puo' superare il maggiore valore tra:  il  25  per
cento dell'ammontare dei ricavi come definiti al comma 1 e il  doppio
della  spesa  salariale  annua  dell'impresa  beneficiaria   riferita
all'anno 2019, compresi gli oneri sociali e il  costo  del  personale
che lavora nel sito dell'impresa ma figura formalmente nel libro paga
dei subcontraenti.