Art. 10 
 
                   Riconoscimento ai fini sportivi 
 
  1. Le associazioni e le  societa'  sportive  dilettantistiche  sono
riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali,
dalle  Discipline  Sportive  Associate,  dagli  Enti  di   Promozione
Sportiva. 
  2.  La  certificazione  della  effettiva   natura   dilettantistica
dell'attivita' svolta da societa' e associazioni  sportive,  ai  fini
delle norme che l'ordinamento ricollega  a  tale  qualifica,  avviene
mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attivita' sportive
dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento  per  lo  sport,  il  quale
trasmette annualmente al Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Agenzia delle entrate l'elenco delle societa'  e  delle  associazioni
sportive ivi iscritte. 
  3. Il Dipartimento per lo sport, avvalendosi della societa' Sport e
salute S.p.A., esercita le funzioni ispettive, al fine di  verificare
il rispetto delle disposizioni del presente  Capo.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri o  dell'Autorita'  politica  da
esso delegata in materia  di  sport,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  individuate  le   norme   di
coordinamento  necessarie  al  fine  di  assicurare  l'unicita',   la
completezza, la periodicita' e l'efficacia dell'attivita' ispettiva. 
  4. In caso di violazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente
Capo,  il  Dipartimento  per  lo  sport   diffida   gli   organi   di
amministrazione  degli  enti  dilettantistici   a   regolarizzare   i
comportamenti illegittimi entro  un  congruo  termine,  comunque  non
inferiore a venti giorni. Nel caso di irregolarita'  non  sanabili  o
non sanate entro i termini prescritti il Dipartimento  per  lo  sport
revoca la qualifica di ente dilettantistico.