Art. 12 
 
                       Disposizioni tributarie 
 
  1. Sui contributi erogati  dal  CONI,  dalle  Federazioni  Sportive
Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal  CONI,
alle societa' e associazioni sportive dilettantistiche non si applica
la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto di  cui  all'articolo
28, secondo comma, del Decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600. 
  2. Gli atti costitutivi e di trasformazione  delle  associazioni  e
societa'  sportive  dilettantistiche,   nonche'   delle   Federazioni
Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione  Sportiva  riconosciuti
dal  CONI  direttamente  connessi  allo  svolgimento   dell'attivita'
sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa. 
  3. Il corrispettivo in denaro o in natura in  favore  di  societa',
associazioni sportive dilettantistiche  e  fondazioni  costituite  da
istituzioni scolastiche, nonche' di associazioni sportive scolastiche
che svolgono  attivita'  nei  settori  giovanili  riconosciuti  dalle
Federazioni Sportive Nazionali  o  da  Enti  di  Promozione  Sportiva
costituisce, per il soggetto  erogante,  fino  ad  un  importo  annuo
complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di  pubblicita',
volta alla promozione  dell'immagine  o  dei  prodotti  del  soggetto
erogante mediante una specifica attivita' del beneficiario, ai  sensi
dell'articolo 108,  comma  1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. 
 
          Note all'art. 12: 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
          settembre 1973, n. 600, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          16 ottobre 1973, n. 268, Supplemento ordinario n.  1,  reca
          «Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi».