Art. 6 
 
                           Forma giuridica 
 
  1. Gli enti sportivi dilettantistici indicano  nella  denominazione
sociale la finalita' sportiva e la ragione o la denominazione sociale
dilettantistica  e  possono  assumere  una   delle   seguenti   forme
giuridiche: 
    a)  associazione  sportiva  priva   di   personalita'   giuridica
disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; 
    b) associazione sportiva con personalita'  giuridica  di  diritto
privato; 
    c) societa' di cui al libro V, Titolo V, del codice civile. 
  2. Gli enti sportivi dilettantistici, ricorrendone  i  presupposti,
possono assumere la qualifica di enti del  terzo  settore,  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 1,  lettera  t),  del  decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 117, e di impresa sociale, ai sensi dell'articolo  2,
comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017,  n.  112.
In tal caso, le norme del presente decreto trovano applicazione  solo
in quanto compatibili. 
  3. Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente  alle
Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate  e
agli  Enti  di   Promozione   Sportiva.   Essi   possono   affiliarsi
contemporaneamente anche a piu' di un organismo sportivo affiliante. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti  normativi  della  legge  8  agosto
          2019, n. 86, si veda nelle note alle premesse.